Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 09/06/2006 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 20/03/2003 del Tribunale di Latina, che aveva condannato B.F. alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di falsità ideologica in atto pubblico, in relazione a verbali di constatazione attestanti l’avvenuta esecuzione di lavori mai effettuati in una piscina del C.O.N.I. di Latina.
2. Il 15/07/2010 è stato depositato ricorso per cassazione nell’interesse del B., affidato a tre motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso chiarisce che l’impugnazione era stata proposta dopo che il B. aveva avuto conoscenza della sentenza di secondo grado, ossia dopo che, in data 27/05/2010, gli era stata notificata dal difensore della parte civile copia integrale della sentenza. Al contrario non gli era mai stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza, avendo egli ricevuto un foglio contenente la sola facciata n. 5.
Il B. ha precisato di avere proposto incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Latina, al fine di sollecitare un sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo, con la conseguenza che solo il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto decidere la questione.
2.2. Nella memoria depositata per l’udienza pubblica del 17/06/2011, il ricorrente ha insistito sulla necessità che l’imputato contumace abbia la possibilità di conoscere, attraverso l’estratto della sentenza, le sue motivazioni.
2.3. Nella memoria depositata per l’udienza pubblica del 24/02/2012 il ricorrente ha dato atto di avere proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Latina, che aveva rigettato l’incidente di esecuzione.
2.4. All’udienza di discussione, il difensore dell’imputato ha insistito per la sospensione del presente procedimento, in attesa della decisione del ricorso del quale s’è detto al punto che precede.
3. Nella memoria depositata dalla parte civile si conclude per l’inammissibilità e infondatezza del motivo relativo alla nullità della notifica dell’estratto contumaciale e, in conseguenza, per l’inammissibilità del ricorso per tardività.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. L’art. 670 cod. proc. pen. disciplina l’ipotesi che il destinatario di una sentenza di condanna proponga, per un verso, impugnazione avverso quest’ultima decisione e, per altro verso, incidente di esecuzione, al fine di ottenere l’accertamento che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo.
3. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli Rv. 231808, in motivazione), mentre l’art. 670 cod. proc. pen., comma 3, prevede anche l’ipotesi che la richiesta di restituzione nel termine sia stata precedentemente proposta davanti al giudice dell’impugnazione, nel qual caso ogni giudice decide autonomamente sulla questione di sua competenza (soluzione del tutto logica in quanto in considerazione dei diversi presupposti dell’incidente di esecuzione e della restituzione in termini, non è ipotizzabile la pronunzia di decisioni tra loro in contrasto), il comma 2 non disciplina le ipotesi in cui l’impugnazione o l’opposizione sia stata in precedenza autonomamente proposta davanti al giudice di cognizione competente, ovvero venga proposta davanti a quest’ultimo dopo la presentazione dell’incidente di esecuzione, ma, prima della decisione.
Poichè anche in questi casi sussiste un’identica situazione di potenziale conflitto, dal momento che la stessa questione (esistenza o inesistenza di un regolare titolo esecutivo) deve essere esaminata da entrambi i giudici, sia pure per finalità diverse, la questione deve essere risolta applicando lo stesso principio di cui all’art. 670 cod. proc. pen., comma 2, e, quindi, attribuendo la competenza anche per l’incidente di esecuzione al giudice dell’impugnazione. In definitiva, l’imputato può scegliere, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., comma 1, di adire in via esclusiva il giudice dell’esecuzione, il quale deciderà la questione sulla regolarità della notifica dell’estratto in modo vincolante per il giudice dell’impugnazione. Ma se l’imputato, oltre all’incidente di esecuzione, propone impugnazione, la decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione.
E ciò vale, a maggior ragione, se la decisione del primo non è definitiva.
Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente che, nel chiedere durante l’udienza di discussione la sospensione del presente procedimento, ha dimostrato l’attuale pendenza del giudizio di legittimità introdotto a seguito della pronuncia con la quale il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la questione da lui sollevata. Ne discende che il Collegio deve valutare autonomamente l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della tempestività.
4. Ciò posto, il ricorso è tardivo.
4.1. Come risulta dagli atti di causa, che la Corte è legittimata ad esaminare, venendo in questione una questione di carattere processuale relativa all’ammissibilità del ricorso, e, come in particolare emerge dal f. 54 del fascicolo della Corte d’appello, all’imputato risulta essere stata notificata in data 18/09/2006, non solo la pagina 5 della sentenza, contenente il dispositivo e la data del deposito della sentenza, ma anche le pagine 1 e 2, con l’intestazione, il nome delle parti e le conclusioni rassegnate.
4.2. Ora, come anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Rauchi, Rv. 233340), l’estratto della sentenza contumaciale che, unitamente all’avviso di deposito, va in ogni caso notificato all’imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello, non consiste nella copia integrale della sentenza e non deve quindi contenere tutti gli elementi formali di cui all’art. 546 cod. proc. pen., ma soltanto quelli essenziali al fine di dare notizia all’imputato che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto.
Anche la sentenza delle Sezioni Unite menzionata dal ricorrente (Sez. U., n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362), nell’affermare che la notifica dell’estratto della sentenza non trova un equipollente nella notifica dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, chiarisce che tale soluzione riposa sul fatto che quest’ultimo "non pone in grado l’interessato di conoscere se e quando la sentenza è stata depositata" e, quindi, si può aggiungere, di prendere contezza delle motivazione e, in conseguenza, di proporre una valida impugnazione. Nel caso di specie, in conclusione, il ricorso è stato tardivamente proposto in data 15/07/2010, laddove la notifica dell’estratto della sentenza era avvenuta il 18/09/2006.
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
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