Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-11-2012) 19-12-2012, n. 49320

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha osservato quanto segue:

"Il P.G., Letto il ricorso n. 44964/2011 proposto dalla Difesa nell’interesse di L.S. avverso l’ordinanza 23/6/2011 del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia con la quale è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione dell’immobile di cui alla sentenza di condanna del 14/2/1994 dello stesso Tribunale nei confronti di Bruno Giuseppina e della conseguente ingiunzione a demolire del 14/2/2011 del P.M.Rilevato che nel ricorso vengono dedotte l’inosservanza o erronea applicazione di legge nonchè vizio di motivazione, non avendo il Giudice adeguatamente valutato la pendenza della domanda di condono, il rilascio in data 8/4/2011 da parte dell’UTC del Comune dell’attestazione di congruità dell’oblazione versata e non avendo acquisito dall’UTC elementi in relazione ai tempi di definizione;

Ritenuto che secondo l’orientamento della Suprema Corte in tema di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, u.c., oggi previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento (con riferimento alla tempestività della domanda, all’epoca di ultimazione dei lavori, al tipo di intervento e alle dimensioni volumetriche, alla sussistenza di cause di incondonabilità, al versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, al rilascio di una concessione in sanatoria legittima) e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Cass. Sez. 3^ 26/9/2007 n 38997 Di Somma; Cass. sez. 4^ 10/4/2008 n 15210; Cass. sez. 3^ 23/12/2004 n. 3992; Cass. Sez. 3^ del 4/2/2000 n 3683);

Ritenuto che l’impugnato provvedimento è coerente con il dato normativo, i principi ermeneutici predetti e i dati emergenti dagli atti della procedura di esecuzione, avendo il Giudice sottolineato, ai fini della prognosi di rilascio della concessione in sanatoria in tempi brevi in relazione ad attività valutative in corso da parte della PA, l’univoca rilevanza negativa del lunghissimo lasso di tempo ormai decorso dalla presentazione della domanda di condono (avvenuta nel 1995), e quindi con tempi già dilatati oltre ogni limite di ragionevolezza, senza alcuna attività significativa se non quella meramente ricognitiva dell’UTC dell’8/4/2011, che esclude qualsiasi ragionevole ipotesi di sollecita adozione da parte della PA di provvedimenti incompatibili con l’ordine di demolizione e con la finalità dello stesso di tutela e reintegrazione degli interessi urbanistici in zona vincolata pregiudicati dall’abuso;

che pertanto il ricorso è manifestamente infondato";

Questa Corte condivide pienamente le su riportate considerazioni del Procuratore generale e le fa integralmente proprie.

Può solo aggiungersi che la ragionevolezza e la plausibilità della statuizione del giudice secondo cui, dopo ben 17 anni dalla presentazione della domanda di condono, non è ragionevolmente prevedibile un rapido accoglimento della domanda stessa in tempi brevissimi, emerge dallo stesso contenuto del ricorso dove si da atto che l’atto ricognitivo del comune dell’8.4.2011 contiene l’espressa riserva dell’ente di ogni possibile provvedimento anche in relazione al giudizio di congruità della somma in esito alla istruttoria della pratica e della perdurante mancanza per il comune di Forio del cd.

piano di dettaglio.

Esattamente, quindi, il giudice dell’esecuzione ha applicato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. Non è quindi sufficiente a neutralizzarlo la sola possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l’ordine di demolizione mira a reintegrare (Sez. 3^, 17 ottobre 2007, Parisi, m. 238145; Sez. 3^, 26 settembre 2007, Di Somma, m. 237815; Sez. 3^, 4 maggio 2000, Ciconte, m. 216071). Nella specie il giudice dell’esecuzione ha, del tutto plausibilmente, evidenziato in punto di fatto che non erano stati nemmeno prospettati elementi idonei a far dedurre in concreto che il condono edilizio potesse essere concesso in un breve lasso di tempo e che anzi sussistevano elementi significativi in senso contrario, dal momento che l’istanza di condono era stata presentata nel 1995, e cioè diciassette anni fa. Nel caso in esame la ricorrente non solo non ha dedotto l’esistenza di atti amministrativi o giurisdizionali assolutamente incompatibili, ma non ha nemmeno prospettato quali sarebbero gli specifici elementi sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l’emanazione entro brevissimo tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all’ordine di demolizione. Anche nel ricorso per cassazione tali elementi concreti non sono stati specificati, essendosi la ricorrente limitata ad invocare la domanda di condono edilizio del 1995 e l’irrilevante atto meramente ricognitivo del comune del 2011. Sotto questo profilo il ricorso si presenta non solo manifestamente infondato ma anche inammissibile per genericità, in quanto la mera presenza del procedimento di condono non può essere in alcun modo idonea ad ulteriormente procrastinare l’esecuzione dell’ordine di demolizione dopo diciotto anni dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha disposto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che contrastano con una giurisprudenza consolidata senza apportare argomentazioni nuove.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2012

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