Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-11-2012) 07-12-2012, n. 47641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 23/06/2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo, in data 09/11/2010 -appellata da B.M., imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1 bis, per aver detenuto ai fini di spaccio gr. 19 circa di sostanze stupefacenti tipo eroina e condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa – riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato; sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1- Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

1.1. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che B. M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – è stato sorpreso dai C.C. mentre deteneva illecitamente gr 19 di eroina, destinata allo spaccio.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte territoriale. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2 grado pag. 2; sentenza 1 grado pag. 3).

2.1. I precedenti e le pendenze penali a carico dell’Imputato erano ostativi alla concessione delle attenuanti generiche (sentenza 2 grado pag. 2).

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. 3. Va dichiarato pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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