Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Contro la sentenza del 22 marzo 2010 con cui il Tribunale di Macerata aveva condannato B.R. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla L. n. 174 del 2000, art. 5 per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Iva per l’anno 2002 essendovi obbligato, con conseguente evasione Iva di Euro 98.555 (su imponibile di Euro 492.374) superiore alla soglia di legge (all’epoca Euro 77.478,33, ora 30.000), con recidiva reiterata, il difensore di B. presentava appello chiedendo l’assoluzione o in subordine la riduzione della pena al minimo con concessione dei benefici di legge. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 2 maggio 2011, respingeva l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Avverso questa sentenza B. ha presentato ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
2.1 Il primo motivo è qualificato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed è così formulato: "Nel merito la questione si riduce all’apprezzamento della testimonianza resa in udienza dal sig. Bo.Fl., intestatario del conto corrente, il quale ha dato ampie spiegazioni sul fatto che anche il sig. B. fosse delegato ad eseguire operazioni sul conto, operazioni eseguite sempre su incarico conferito dal sig. Bo., il quale nel 2002 aveva aperto un’attività di commercio di autoveicoli. Per maggiore comodità il sig. B., il quale coadiuvava e sostituiva il sig. Bo. nella gestione dell’attività, era stato delegato ad operare sul conto corrente." 2.2 Il secondo motivo è inosservanza delle norme processuali ex art. 606 c.p.p., lett. e) per aver la difesa dell’imputato eccepito in via preliminare al dibattimento di primo grado la nullità del provvedimento del gip del Tribunale di Macerata che autorizzava la riapertura delle indagini dopo una precedente archiviazione;
l’eccezione era stata sollevata ex art. 179 c.p.p. in relazione agli art. 178 c.p.p., lett. b, e art. 414 c.p.p., quale nullità assoluta causante la nullità degli atti processuali successivi. Il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini per esigenza di nuove investigazioni recava in motivazione la frase: "ritenuto che sono emersi nuovi elementi". Il provvedimento sarebbe nullo perchè tale motivazione non avrebbe potuto sorreggere la riapertura delle indagini per due motivi: in primo luogo, sarebbe una dicitura prestampata estranea all’art. 125 c.p.p.; in secondo, perchè non furono più svolte ulteriori investigazioni. Per la determinazione della nullità degli atti processuali successivi al decreto suddetto, il ricorrente chiede dunque declaratoria di nullità con restituzione degli atti alla procura per procedere all’archiviazione della notizia di reato. Conclude rilevando che "nel merito" la testimonianza resa all’udienza di primo grado avrebbe confermato anche nei fatti l’infondatezza dell’accusa.
2.3 Come terzo motivo è addotta la prescrizione ex art. 157 c.p. del reato, in quanto il termine massimo di prescrizione, decorrente dalla scadenza di 90 giorni dal termine più avanzato previsto dalla normativa tributaria dell’epoca per la presentazione delle dichiarazioni Iva per via telematica, quindi dal 29 gennaio 2004, è spirato il 29 luglio 2011.
Motivi della decisione
3. Mentre il primo motivo è palesemente inammissibile, per il suo contenuto fattuale che emerge dalla lettura della sua breve formulazione (allo scopo riportata sopra in modo integrale), il secondo non risulta manifestamente infondato, giacchè il provvedimento con cui il gip del Tribunale di Macerata autorizzava la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione è davvero assai carente sul piano motivazionale.
Come insegna consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, tuttavia, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, il giudice di legittimità è sempre obbligato alla immediata declaratoria della estinzione per intervenuta prescrizione, obbligo che prevale anche sulle nullità di rito assolute ed insanabili, essendo incompatibile il principio della immediata applicabilità di una causa estintiva del reato con il rinvio al giudice di merito che altrimenti si dovrebbe disporre (S.U. 27 febbraio 2002-8 maggio 2002 n. 17179, Conti; S.U. 28 novembre 2001-11 gennaio 2002 n. 1021, Cremonese).
Nel caso in esame, non emergendo dagli atti la prova certa delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, sussiste effettivamente la maturazione della prescrizione, essendo corretto quanto prospettato dal ricorrente nel terzo motivo: si tratta, invero, di un delitto per cui è prevista la reclusione nella misura massima di tre anni, per cui, tenendo conto dell’interruzione e dell’assenza di sospensioni, il termine prescrizionale ammonta a sette anni e sei mesi (sei anni e un quarto) e decorre dalla scadenza di 90 giorni dal termine più avanzato previsto per la presentazione di dichiarazioni Iva per via telematica, quindi dal 29 gennaio 2004.
La prescrizione è pertanto maturata il 29 luglio 2011. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012
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