Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-10-2012) 07-12-2012, n. 47607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Contro sentenza del 4 giugno 2009 del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con cui era stato condannato – concesse le attenuanti generiche e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione – per i reati, accertati il (OMISSIS), di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c – a un mese e cinque giorni di arresto ed Euro 22.200 di ammenda, con sospensione della pena condizionata all’esecuzione della contestualmente ordinata demolizione delle opere abusive, per aver realizzato su un immobile preesistente, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza la prescritta autorizzazione, una sopraelevazione, D.S. A. proponeva appello, respinto dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza emessa il 16 giugno 2011.

2. Contro tale sentenza D.S. ha personalmente presentato ricorso, articolato su tre motivi.

Il primo motivo è qualificato come violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e in relazione all’art. 157 c.p.. Lamenta il ricorrente sia che, in evidente contrasto con l’art. 157 c.p. e nonostante la richiesta formulata in tal senso dal P.G. nelle conclusioni all’udienza del 16 giugno 2011, la corte territoriale non ha dichiarato estinti i reati per intervenuta prescrizione, sia che "la richiesta formulata dalle parti in sede di discussione" non ha riscontro nella motivazione.

Il secondo motivo è qualificato come violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all’art. 125 c.p.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c, per avere il giudice di merito raggiunta la prova della reità solo sulla base di mere congetture e presunzioni, traendo tale convincimento unicamente dalla qualità di proprietario dell’area sulla quale è stato realizzato il manufatto abusivo, circostanza che ex art. 192 c.p.p., comma 2 non è idonea a costituire prova piena della responsabilità penale in assenza di altri elementi indiziari; la decisione del giudice di appello, avendo pretermesso di valutare le doglianze difensive formulate nell’atto di impugnazione, sarebbe affetta da assoluta carenza o insufficienza di motivazione.

Il terzo motivo concerne violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all’art. 165 c.p., per avere il giudice d’appello ritenuto apoditticamente corretta la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, non essendo invece consentita al giudice, in caso di reato di costruzione in assenza o in totale difformità della concessione, tale subordinazione, ogni determinazione sulla demolizione spettando all’Autorità amministrativa.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo del ricorso è palesemente fondato.

Invero, come aveva evidenziato nelle sue conclusioni il Procuratore Generale dinanzi alla Corte d’appello, nella fattispecie la prescrizione era già maturata prima della pronuncia di secondo grado. Si tratta infatti di contravvenzioni per le quali il dies a quo è identificabile nel 3 novembre 2005, cui pertanto deve applicarsi il regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251. La prescrizione, essendo prevista fa pena dell’arresto, sarebbe dunque decorsa in quattro anni e sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. nel testo applicabile; nel caso di specie, deve aggiungersi sospensione per complessivi un anno, un mese e quattro giorni, pervenendo cosi al 7 giugno 2011, data – anteriore a quella della sentenza di secondo grado: 16 giugno 2011 – in cui il reato si è estinto. Assorbito ogni altro profilo, deve quindi annullarsi la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012

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