Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 3 giugno 2011, all’esito del relativo giudizio abbreviato, il G.u.p. presso il Tribunale di Catanzaro condannava A.G. alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 442,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in ordine al delitto di tentata libertà degli incanti, commesso in (OMISSIS), dichiarandolo, inoltre, incapace di contrattare con la P.A. per la durata della pena inflitta.
2. Evidenziava il G.u.p come l’ A., nella sua qualità di componente la commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto per la costruzione e la successiva gestione del nuovo impianto di depurazione nel Comune di (OMISSIS), non avesse deliberato (in concorso con altre persone separatamente giudicate) l’esclusione dell’A.T.I. L. R. C.E.R., pur a fronte della rilevata incompletezza della documentazione necessaria al fine di valutare compiutamente gli aspetti tecnici del progetto, assieme alla convenienza economica dell’offerta, e nonostante il non consentito ribasso degli oneri per la sicurezza dei lavoratori, così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare la regolarità della gara e ad influenzarne il risultato, garantendone l’aggiudicazione alla predetta associazione temporanea di imprese, senza che l’evento si fosse verificato per causa indipendente dalla volontà dei soggetti autori del preventivo accordo collusivo intervenuto con R.V. e L.S.. Il documento mancante (intitolato "costo di gestione del nuovo impianto tenendo conto di una vita media del medesimo di almeno venti anni") era da inserire a pena di esclusione, secondo quanto stabilito sia nel capitolato prestazionale di gara, sia nella lettera di invito, ed era ritenuto fondamentale in quanto avrebbe permesso di individuare specificamente i costi di gestione dell’impianto durante i successivi venti anni, restando a carico della P.A. i costi non espressamente previsti.
3. Con sentenza del 9 febbraio 2012, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal G.u.p. di quel Tribunale in data 3 giugno 2011, ha assolto A.G. dal reato in rubrica ascrittogli per non avere commesso il fatto.
4. Avverso la predetta sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catanzaro, deducendo la mancanza e contraddittorietà della motivazione, in quanto la mancata esclusione dell’A.T.I. L. R., lungi dal costituire mera violazione della ex specialis, giustificata da una improbabile possibilità di procedere comunque alla valutazione dei costi, rappresenterebbe un mezzo fraudolento palesemente idoneo a turbare la gara: l’attiva partecipazione dell’imputato alla redazione del verbale di seduta della commissione giudicatrice del 6 ottobre 2004, in cui non veniva deliberata l’esclusione della predetta A.T.I. nonostante la mancata presentazione di un documento previsto a pena di esclusione, costituirebbe, infatti, un elemento idoneo a fornire la prova della sua consapevolezza di contribuire all’attuazione dell’accordo collusivo mirante a turbare lo svolgimento della gara.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto non a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dall’impugnata decisione, il cui assetto motivazionale, di contro, ha ricostruito adeguatamente la base storico fattuale oggetto della regiudicanda, traendone le conseguenze logicamente coerenti con il quadro delle risultanze offerte dai dati processuali a disposizione.
6. Dall’iter motivazionale dell’impugnata pronuncia, infatti, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, con congrua e lineare esposizione logico argomentativa, escluso la responsabilità dell’imputato sulla base delle indicazioni offerte dalle prove documentali e dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, ponendo in evidenza, contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia resa dal Giudice di primo grado: a) che il ribasso degli oneri di sicurezza, anche tenendo conto delle pronunce n. 2949/2007 e n. 4378/2008 del Consiglio di Stato, era un’operazione consentita e che la mancata esclusione della predetta associazione temporanea di imprese, conseguentemente, non poteva essere valorizzata come condotta rappresentativa dell’esistenza dell’ipotizzato accordo collusivo; b) che l’anomalia riscontrata (ossia, la non esclusione della predetta associazione dalla gara, nonostante l’insufficienza della sua produzione documentale) può integrare i profili di una violazione del bando quale ex specialis della relativa procedura amministrativa, ma non può, di per sè stessa, costituire la prova dell’ipotizzata condotta delittuosa, in assenza di qualsiasi spiegazione in ordine alle modalità ed alle circostanze con cui i vari soggetti implicati nella vicenda processuale avrebbero in concorso tra loro agito per la realizzazione di uno scopo comune necessariamente fraudolento, tenuto conto, per un verso, del fatto che furono gli stessi membri della commissione giudicatrice a dare atto della mancata allegazione dell’elaborato relativo ai costi di gestione (spiegando di poter, comunque, sottoporre a valutazione l’offerta proveniente dalla predetta associazione temporanea), e, per altro verso, dell’assenza di un’adeguata valenza dimostrativa del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, indicativo di comportamenti "neutri" da parte dell’imputato, o, comunque, suscettibili di spiegazioni alternative rispetto all’ipotizzata mala fede.
Al riguardo, pertanto, deve ritenersi che il percorso argomentativo seguito dall’impugnata pronuncia sia stato congruamente ed esaustivamente tracciato, sottraendosi, in quanto tale, ad ogni possibile censura in questa Sede formulabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190) ed uniformandosi al quadro dei principii da questa Suprema Corte delineati in tema di concorso nel reato di turbata libertà degli incanti (Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, dep. 30/09/2003, Rv. 227321), secondo cui, se non occorre di certo fornire la prova del previo concerto tra i concorrenti, è necessario, ciò nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire per la realizzazione dello scopo comune, dimostrazione, questa, che nel caso di specie, sulla base di quanto posto in rilievo nell’impugnata pronunzia, non può dirsi in alcun modo affiorata dalla compiuta disamina delle relative emergenze processuali, nè dal ricorrente validamente fornita.
7. La Corte territoriale, in definitiva, ha fatto buon governo dei principii che regolano la materia, illustrando compiutamente le ragioni giustificative dell’epilogo decisorio cui è pervenuta in ordine alla ritenuta esclusione degli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa.
Nè, del resto, può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo seguito dal Giudice di merito, in modo da controllarne la completezza e l’insussistenza di vizi logici manifestamente percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza del percorso motivazionale alle acquisizioni processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.