Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
01. L’Agenzia delle entrate notificava a B.M. quale socio e legale rappresentante della s.d.f. F.lli XX, avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 1996, aveva rettificato, ai fini delle imposte dirette, il reddito d’impresa in L. 554.398.000 e liquidato in particolare ILOR per L. 89.812.000.
02. La CTP – Roma, adita dalla parte contribuente, rigettava il ricorso e, con sentenza del 30 settembre 2009, la CTR – Lazio rigettava l’appello proposto da B.M..
03. Il giudice d’appello – premesso che la sentenza di prime cure non meritava riforma e che, con il gravame, la parte contribuente aveva riproposto le doglianze già formulate senza avanzare specifiche censure – ha inoltre rilevato che il ricorso della s.d.f. F.lli XX contro il medesimo accertamento era stato rigettato con altra sentenza di prime cure passata in giudicato e che il ricorso del stesso B.M. contro l’accertamento a fini IRPEF era stato rigettato con sentenza confermata in appello; sicchè l’appello del medesimo B.M., riguardo l’accertamento a fini ILOR, non poteva che essere disatteso.
04. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato tre mezzi, la società contribuente; l’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente ai soli fini dell’art. 370 c.p.c., comma 1, e non ha partecipato alla discussione.
Motivi della decisione
05. Il ricorso va integralmente disatteso.
06. Riguardo alle censure di violazione di legge (art. 346 cod. proc. civ.; art. 56 proc. trib.) e di difetto di motivazione in relazione all’aspecificità" dei motivi d’appello, il primo mezzo è inammissibile.
07. Esso trascura che la sentenza d’appello non si muove sul piano dell’inammissibilità dell’appello, ma esclusivamente sul piano dell’infondatezza del gravame nel merito.
08. in tal senso militano, ad opinione di questa Corte, due spunti:
a) il dispositivo di merito: "rigetta l’appello"; b) l’affermazione introduttiva: "La commissione, esaminati gli atti, ritiene la decisione di primo grado fondata e motivata e pertanto meritevole di conferma. Va di conseguenza respinto l’appello del contribuente che si appalesa destituito di fondamento".
09. La proposizione successiva – "Il contribuente con l’atto di appello si è, infatti, limitato a riproporre le medesima doglianze già formulate con il ricorso introduttivo senza formulare alcuna specifica censura alla decisione di primo grado" – non denuncia un "error di procedendo" della parte appellante e, dunque, non costituisce affatto una "ratio decidendi" autonomamente impugnabile, ma un mero passaggio dialogico.
10. Con riguardo agli altri motivi – per violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 115) e vizio di motivazione, circa l’assenza dei presupposti per la tassazione ILOR e i rapporti tra la tassazione dei soci e della s.d.f. (2), nonchè per violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39) e vizio di motivazione, circa l’asserita carenza motivazionale degli atti di accertamento (3), si rileva che entrambi i mezzi sono in larga misura inammissibili.
11. La sentenza d’appello enuncia, oltre alla condivisione delle argomentazioni del giudice di prime cure, una specifica "ratio decidendi" costituita dai giudicati esterni, formatisi a favore del Fisco sia sul ricorso della s.d.f. F.lli XX contro il medesimo accertamento, sia sul ricorso dello stesso B.M. contro l’accertamento a fini IRPEF. Si tratta, com’è evidente, di una "exceptio" che, per il giudice d’appello, corrobora "per completezza" il giudizio sul merito della vertenza in secondo grado.
12. Di contro, nell’ambito del secondo motivo, la censura sub 2.1 riguarda la questione dell’ILOR per le piccole imprese e dell’esclusione dall’imposta per redditi d’impresa prodotti senza un’organizzazione di tipo imprenditoriale, mentre quella sub 2.2 riguarda la pretesa lesione dell’affidamento dei F.lli Bianchi in ordine alla non debenza dell’ILOR alla luce di circolari dell’amministrazione finanziaria (art. 10 St. contribuente). E’ chiaro che si tratta di temi completamente estranei alle "rationes decidendi" della sentenza d’appello.
13. Le medesime conclusioni d’inammissibilità ricorrono anche per la censura sub 3 che evidenzia sia asserite carenze del procedimento logico e giuridico seguito dall’Ufficio nella propria pretesa e nell’applicazione del D.P.R. n. 600, artt. 39 e 40, sia generici ostacoli per il contribuente nella verifica dell’esattezza del calcolo della maggiore imposta.
14. Inoltre -e ciò vale per tutte le doglianze sub 2.1, 2.2, 3- sarebbe stato necessario, ottemperando al principio di specificità dell’impugnazione, che nel ricorso stesso fossero precisati dettagliatamente modi e forme in cui tali rilievi sarebbero stati avanzati nel giudizio di merito. Nulla di quanto necessario è leggibile, come pure, nulla è indicato, ex art. 366 c.p.c., n. 6, quanto all’indispensabile reperimento dei passi salienti del censurato atto impositivo (SU 7161/10 e 28547/08).
15. Infine, va disattesa la doglianza sub 2.3 con la quale la parte ricorrente "denuncia come il giudice di seconde cure non solo abbia del tutto omesso di valutare la questione dell’ILOR, ma abbia dato soverchio rilievo ad una circostanza del tutto secondaria", individuata nel fatto che fossero stati rigettati i ricorsi s.d.f.
F.lli XX contro il medesimo accertamento e dello stesso B.M. contro l’accertamento a fini IRPEF. 16. Da un lato si tratta di questione svincolata dall’articolazione specifica del (secondo) motivo di ricorso riguardante unicamente la "violazione, falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 115 (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5)" (cfr.
C. 18421/09). Dall’altro, la parte ricorrente trascura completamente il "principio dell’automatica efficacia dei (maggiori) redditi accertati in capo alla società partecipata sulla determinazione dei redditi dei soci (che non abbiano opposto motivi personali e/o diversi da quelli della società)" (C. 22122/10) e il corollario che, dal principio di trasparenza, fa derivare l’efficacia del giudicato, formatosi per il giudizio relativo ai redditi della società di persone, anche nell’ambito del giudizio relativo al socio, in quanto ove l’entità del reddito sia determinata in capo all’ente societario, l’accertamento non può che fare stato anche con riguardo al socio (C. 1213/11, in motiv.).
17. Disatteso il ricorso, non segue alcuna regolamentazione delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012
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