Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11942 Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Torino che, in sede di rinvio, ha confermato, con diversa motivazione, il merito della decisione d’appello, annullando l’ingiunzione di pagamento emessa dalla Dogana di Torino a carico della Jollivit srl "per evasione dell’Iva all’importazione, sul rilievo che, essendo state prodotte false attestazioni su dichiarazioni d’intento a corredo di quattordici bollette doganali, la società non aveva il diritto di effettuare acquisti ed importazioni di beni in sospensione d’imposta", e dichiarato il tributo non dovuto.

Il giudice del rinvio premesso che l’amministrazione non aveva "messo in discussione la rispondenza nella contabilità della società contribuente a formali risultanze legittimanti la costituzione di un plafond, costituitosi per le cessioni all’importazione, da utilizzare per le importazioni in regime di non imputabilità IVA, e che le dichiarazioni di intenti non risultano redatte in modo difforme dal modello ministeriale", ha ritenuto non esservi "prova che le deduzioni della Guardia di finanza che avevano portato a ritenere in frode tutta l’operazione e che le esportazioni verso (OMISSIS) non fossero vere, siano fondate su sicuri riscontri"; ha infatti ritenuto che la merce aveva effettivamente lasciato il territorio italiano e che l’esportazione era stata effettuata: risultavano le vidimazioni per l’ingresso in (OMISSIS) e non era stata allegata una falsità di timbri o un comportamento illegalmente compiacente di funzionari dell’ufficio tributario di (OMISSIS)".

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.", deducono che l’atto di citazione in riassunzione sia stato notificato all’Agenzia delle dogane non già nella sede di questa, ma presso l’Avvocatura dello Stato, e si dolgono che il giudice abbia omesso di dichiarare la nullità dell’atto di citazione in riassunzione rivolto contro l’Agenzia.

Questa Corte ha chiarito come nonostante l’istituzione – disposta del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – delle Agenzie fiscali, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa nei confronti del Ministero delle finanze, proposto nei confronti di quest’ultimo anzichè dell’Agenzia competente (nella specie, l’Agenzia del Demanio); infatti, il trasferimento in favore delle Agenzie delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell’art. 56) non ha dato luogo ad un’ipotesi di successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., ma ad una successione a titolo particolare nel . diritto controverso, ai sensi dell’art. Ili dello stesso codice, con conseguente permanenza della legittimazione del Ministero, parte originaria; correttamente, pertanto, il giudizio prosegue tra le parti originarie, ferma restando la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare (Cass. n. 1054 del 2006 e n. 1797 del 2012).

Nella specie il giudizio d’appello, definito con sentenza depositata il 15 settembre 1999, era stato introdotto prima dell’istituzione delle Agenzie fiscali, e quindi dell’Agenzia del demanio, che a quel grado del processo non aveva dunque partecipato. Il solo Ministero delle finanze aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ed il giudizio di legittimità si era concluso con una sentenza di cassazione con rinvio resa nei confronti dei solo Ministero delle finanze.

Ora, il giudizio di rinvio deve svolgersi, alla luce dell’art. 394 cod. proc. civ., comma 2, deve svolgersi tra le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata (in proposito, Cass. n. 538 del 2000 e n. 4323 del 1981), e nella specie si è correttamente svolto nei confronti del Ministero delle finanze.

La sentenza di rinvio, d’altra parte, è stata validamente pronunciata nei confronti di quest’ultimo ("…nessuno si costituiva per l’Amministrazione delle finanze, che veniva dichiarata contumace"; "definitivamente pronunciando da Cassazione n. 21561 dell’8/6/2005; rigetta l’appello proposto dall’amministrazione delle Finanze avverso al sentenza 10/10/1997 del Tribunale di Torino nella causa promossa da F.C. e srl Jolyvit nei confronti del Ministero delle finanze, confermando integralmente la sentenza 19/3/1999 della Corte d’appello di Torino"), di guisa che l’Agenzia delle dogane non ha interesse a dolersi che non sia stata dichiarata la nullità della notifica, nei propri confronti, dell’atto di citazione in riassunzione.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, D.L. n. 746 del 1983, comma 1", censura la decisione in quanto il giudice non avrebbe considerato che, al fine di fruire del beneficio di acquistare o importare senza pagamento dell’IVA, occorre che il contribuente abbia presentato, prima di effettuare la prima operazione, l’apposita dichiarazione da cui risultino l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione realizzate nell’anno precedente, oppure abbia presentato "valida, tempestiva efficace dichiarazione di opzione per la facoltà di assumere, come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi alle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti".

Con il terzo motivo, si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte non abbia accertato se era stata provata la ricorrenza di un requisito per fruire del beneficio dell’acquisto senza pagamento dell’IVA, e cioè l’invio, in allegato alla dichiarazione annuale, di un prospetto delle annotazioni eseguite nel primo e secondo semestre precedente relativo al plafond utilizzabile e agli acquisti effettuati.

Il quarto motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è concluso dal seguente quesito: "vero che il giudice può ritenere provato, non abbisognevole di prova, un fatto dal quale dipende l’accoglimento della domanda di una parte, solo quando l’altra parte lo abbia esplicitamente ammesso o abbia formulato difese incompatibili con la negatoria di quel fatto, sicchè erra – violando e falsamente applicando il surrichiamato considerato disposto – ritenendo provato, non abbisognevole di prova un fatto necessario all’accoglimento della domanda di una parte, avendo mantenuto l’altra mero silenzio su quel fatto?".

Le tre censure, siccome strettamente connesse, vanno esaminate congiuntamente.

E’ appena il caso di fare un cenno al carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, in ordine al quale vige per le parti il divieto, stabilito dal terzo cortina dell’art. 394 cod. proc. civ., di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive (ex multis, Cass. n. 4070 del 2003).

Ciò premesso, il Collegio anzitutto rileva che l’ultimo motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto è del tutto astratto, privo di riferimento alla fattispecie, e perciò inidoneo alla stregua dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Il secondo motivo è inammissibile in quanto pone una domanda nuova, estranea alle questioni dibattute nel corso del giudizio, incentrate sulla contestata – con l’avviso di accertamento – "evasione dell’IVA all’importazione sul rilievo che, essendo state prodotte falsa attestazioni su dichiarazioni d’intento a corredo di 14 bollette doganali, la società non aveva il diritto di effettuare acquisti ed importazioni di beni in sospensione d’imposta", e non anche sulla ottemperanza alle (altre) condizioni, con gli adempimenti connessi, poste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, per eseguire operazioni "senza pagamento di imposta".

E’ perciò privo di pregio, perchè in parte inammissibile ed in parte infondato, il terzo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla prova dell’invio del prospetto l’annotazione delle operazioni eseguite nei due semestri precedenti, atteso che, per un verso il fatto non è controverso nè è decisivo, e per altro verso la censura tende, a ben vedere, a denunciare una violazione di legge.

Il giudice del rinvio ha ritenuto assolto dall’opponente "l’onere probatorio dei fatti e delle circostanze idonei a paralizzare in tutto o in parte la pretesa tributaria, quale contenuta e fatta valere con l’atto impositivo notificato alla contribuente" (così la sentenza della Corte di Cassazione). Ha infatti escluso che poggiassero su sicuri riscontri le deduzioni che avevano portato la Guardia di finanza a ritenere in frode l’operazione e che le esportazioni verso (OMISSIS) non fossero vere, ed ha accertato, anche all’esito dell’esame dei documenti prodotti, che la mercè aveva effettivamente lasciato il territorio dello Stato e che l’esportazione era stata effettuata, come, tra l’altro risultava dalle vidimazioni per l’ingresso a (OMISSIS).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

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