Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-09-2012) 16-11-2012, n. 44961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale M. G. fu condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto colpevole, nella qualità di socio accomandatario della s.a.s.

Italgrafo, dichiarata fallita con sentenza del 5/4/2007, di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale semplice, con l’aggravante di cui alla L. Fall., art. 219.

2. Ricorre per cassazione l’imputato e deduce mancanza e contraddittorietà, nonchè manifesta illogicità della motivazione, atteso che gli viene contestato di aver sottratto un macchinario del valore di Euro 293.502,46 e quindi di aver distratto la somma derivante dai beni concessi in locazione finanziaria dalla Leasint S.p.A. per un valore di L. 570 milioni. Orbene, si tratta della stessa somma e non di due diversi importi. Nonostante il preciso richiamo operato dal difensore, la corte d’appello di tanto non sembra essersi accorta, giungendo ad una duplicazione dell’imputazione.

Peraltro, non è stato posto adeguatamente in evidenza in sentenza che il curatore si è limitato ad un mero accertamento cartolare sulle fatture prodotte dalla Leasint spa, senza valutare l’effettiva presenza in loco dei beni della fallita. Dunque, manca del tutto la prova di cosa sia stato rinvenuto dal curatore.

Sussiste quindi contraddittorietà della motivazione, anche nella parte in cui, prima, esclude la prova della risoluzione del contratto di leasing e, poi, afferma che, in ogni caso, si rileva che il bene, dopo la risoluzione il contratto di leasing, non è stato trovato.

3. Quanto alla bancarotta documentale, il giudicante avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’attività era cessata nel 2007 o comunque era notevolmente ridotta di volume.

4. Infine, in tema di quantificazione della pena, illogicamente e immotivatamente è stata negata la prevalenza delle attenuanti generiche a causa di un risalente e insignificante precedente.

Il M. è persona di quasi (OMISSIS) che ha onestamente lavorato tutta la vita.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato, in conseguenza, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro mille.

2. Dall’esame dell’atto di appello, si evince che non corrisponde al vero il fatto che la difesa del M. abbia fatto presente che le due somme (Euro 293.502,46 e L. 570.000.000) rappresentavano lo stesso importo.

L’argomento, pertanto, non può essere "speso" per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità.

3. Quanto alla censura relativa all’operato del curatore, essa, oltre a essere generica, è manifestamente infondata, atteso che non si specifica per qual motivo l’imputato non abbia inteso "difendersi provando" (come si suoi dire), vale a dire dimostrando che le conclusioni cui era giunto il curatore non corrispondevano alla realtà materiale come al M. – a quanto si sostiene – risultava.

E’ evidente che, in un processo di parti, l’onere difensivo ha contenuto di elevata pregnanza, con la conseguenza che, se l’accusato rimane inerte, non può che applicarsi il principio dell’imputet sibi.

E, va da sè, a tale inerzia non può certo porre rimedio la Corte di cassazione.

4. Del tutto aspecifiche sono le ultime due censure (una relativa alla bancarotta documentale, l’altra al trattamento sanzionatorio).

Non è concludente il fatto che l’attività sociale sia terminata nel 2007 (d’altra parte, in tale anno è intervenuta la dichiarazione di fallimento). La mera equivalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, d’altra parte, è adeguatamente giustificata dal giudice di appello, tanto per la presenza di precedente penale, quanto per la pluralità dei fatti di bancarotta e per la "non modesta entità del bene sottratto".
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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