Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. S.A., per il tramite dei difensori avv. S. XX e A. XX, ricorre avverso l’ordinanza del 18-1-2012 con la quale il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha confermato il provvedimento del tribunale della stessa città in data 22-11-2011, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies di un fabbricato sito in (OMISSIS), intestato a I.V. – che lo aveva acquistato con atto 10-12-1996, moglie dello S., imputato del reato di estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 commesso fino al (OMISSIS), bene nella disponibilità dell’imputato e di valore sproporzionato rispetto alle entrate del nucleo familiare.
Nel provvedimento il fumus commissi delicti era ritenuto implicito nella emissione del decreto che dispone il giudizio, trattandosi di elemento la cui sussistenza non richiede la presenza di gravi indizi di colpevolezza, essendo quindi irrilevante l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.
Quanto al periculum in mora, la presunzione di illecita accumulazione nei confronti della titolare apparente era ritenuta non vinta dalla prova che i coniugi negli anni 1986/1996 avessero, in modo non continuativo, svolto l’attività di insegnanti in scuole statali con un reddito complessivo di poco più di L. 82 milioni, dal momento che, a fronte di un prezzo di acquisto del bene di oltre L. 36 milioni, occorreva tener conto della presenza di tre figli minori, dei costi di ristrutturazione dell’immobile, della circostanza che nel 1999 lo S. avesse acquistato un’autovettura per il prezzo di Euro 38.734,27 pari circa al reddito da lui conseguito negli anni 1996 e 2002.
2. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e vizio di motivazione per essere stata ritenuta improponibile, sulla base di isolate pronunce di questa corte, la questione della ricorrenza del fumus delicti essendo intervenuto decreto che dispone il giudizio. Assunto in contrasto con la natura del tipo di sequestro disposto che, essendo funzionale alla confisca del bene, è legittimo solo in caso di fondata probabilità di condanna, nella specie da escludere anche a fronte dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare.
Sul periculum in mora, si sosteneva l’assenza di sperequazione tra il reddito conseguito dalla famiglia S. e il prezzo dell’immobile.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Sotto l’apparente deduzione anche del vizio di violazione di legge, il solo deducibile in questa sede trattandosi di misura cautelare reale (art. 325 cod. proc. pen.), tutti gli argomenti alla base del gravame attengono in realtà alla motivazione del provvedimento, per contro rispondente ai canoni della logica e della congruità, senza che nessuno di essi dia conto di motivazione inesistente, o solo apparente, tale da ricadere nell’area della violazione di legge. Il tribunale ha ritenuto infatti di aderire all’indirizzo giurisprudenziale di questa corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo cui l’avvenuto rinvio a giudizio dell’indagato, è preclusivo, in sede di riesame, della proposizione della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti.
2.1 Sulla scia della pronuncia a sezioni unite secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Cass. Sez. U, 7/2000), questa corte ha escluso, con plurime pronunce, la proponibilità in sede di riesame della questione relativa alla sussistenza del fumus qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato, stante l’ontologica diversità, e quindi la non omologabilità, delle regole relative alle misure cautelari personali a quelle riguardanti le misure cautelari reali (Cass. 30596/2009; 29884/2007; 805/2003; 4906/1998). E’ stato infatti condivisibilmente argomentato che, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/1996 sulla necessaria valutazione, pur dopo il rinvio a giudizio dell’imputato, dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’imposizione di misure cautelari personali, analoga regola non si applica allorchè si tratti di valutare il fumus commissi delicti richiesto per le misure cautelari di carattere reale, stanti le difformità sostanziali dei due generi di restrizione – personale e patrimoniale – e dei presupposti che le legittimano, in applicazione del principio consolidato, secondo cui il fumus di un illecito penale, configurabile nei fatti ricostruiti dall’accusa, non coincide con la gravità di un quadro indiziario indicativo dell’alta probabilità di commissione del reato da parte del soggetto, con la conseguenza che il vaglio operato nel decreto dispositivo del giudizio costituisce garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di benì (Cass. 805/2003).
3. Ne consegue, nel caso di specie, l’irrilevanza, correttamente ritenuta nell’ordinanza impugnata, dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S. per mancanza dei gravi indizi di reato, tra l’altro in epoca antecedente al rinvio a giudizio, non essendo necessario, in tema di misure cautelari reali, alla stregua di quanto sopra, il raggiungimento della soglia di gravità indiziaria.
4. La doglianza sul periculum in mora, per asserita assenza di sperequazione tra il reddito conseguito dalla famiglia S. e il prezzo dell’immobile, è da un lato aspecifica, dall’altro comunque inammissibile, anche perchè esulante dall’area della violazione di legge, a fronte di specifica e puntuale indicazione, nel provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali il reddito familiare dell’indagato doveva ritenersi sproporzionato per difetto rispetto all’acquisto dell’immobile (reddito complessivo di poco più di L. 82 milioni in un decennio, a fronte di un prezzo di acquisto del bene di oltre L. 36 milioni, in presenza delle esigenze di mantenimento di tre figli minori, dei costi di ristrutturazione dell’immobile e della circostanza che nel 1999 lo S. aveva acquistato un’autovettura per il prezzo di Euro 38.734,27 pari circa al reddito da lui conseguito negli anni 1996 e 2002).
5. Al rigetto del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
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