Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 29-3-2011, il Tribunale di Grosseto, confermando quella del 17-2-2010 del Giudice di pace della stessa città, riconosceva N.M.L. responsabile dei reati di lesioni personali ed ingiuria in danno di P.C..
1.1 Il giudice di secondo grado riteneva irrilevante, in quanto frutto di mero refuso, il fatto che nella sentenza di primo grado le lesioni fossero state indicate come "ecchimosi allo zigomo", mentre nel capo d’imputazione erano qualificate come "edema della glottide", sia perchè in altre parti della decisione si faceva riferimento alle lesioni al collo riportandosi testualmente la diagnosi clinica, sia perchè le considerazioni del primo giudice comunque si attagliavano all’edema al collo.
1.2 Inoltre la ricostruzione storica dei fatti, occorsi a seguito di un incidente stradale, riferita dalla p.o., era ritenuta avvalorata in varia misura dal testimoniale, che non era incompatibile con il racconto della vittima, nè era stata ignorata, secondo il tribunale, la versione dell’imputata, che non ne aveva introdotta alcuna nel giudizio non avendo reso l’esame.
2. Con il ricorso proposto tramite il difensore avv. G. Sasso, la N. deduceva tre doglianze.
2.1 Nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per totale mancanza della motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, in quanto il convincimento del giudice si era basato su un fatto inesistente, cioè sull’assunto, errato, che la lesione avesse interessato lo zigomo. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la N. aveva reso in primo grado un’approfondita ricostruzione dei fatti, mentre la motivazione era viziata da illogicità anche laddove aveva ritenuto che le altre testimonianze confermassero quella della p.o., trascurando che una cosa è afferrare una persona per il collo (come da querela), altro prenderla per il colletto o per il bavero.
2.2 Gli stessi vizi erano dedotti in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di ingiuria per essersi illogicamente esclusa la ricorrenza della legittima difesa (o dello stato di necessità), quanto meno putativa, in quanto l’aggressione verbale era stata determinata dalla necessità della N. di proteggere la figlia minore quando P. si era avvicinato a loro dopo l’incidente.
2.3 Da ultimo la ricorrente si doleva della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, chiesta con le conclusioni, in assenza di qualunque motivazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
La prima questione è ripetitiva di doglianza già proposta con l’atto di appello e respinta con motivazione non manifestamente illogica, avendo il giudice di secondo grado dato conto della irrilevanza, in quanto frutto di mero refuso, dell’indicazione delle lesioni, in un unico punto della sentenza di primo grado, come "ecchimosi allo zigomo", mentre in tutto il resto della decisione esse erano state correttamente indicate come "edema della glottide" (oltre che come "corde vocali congeste ed edema delle adenoidi"), secondo la diagnosi dell’otorinolaringoiatra, e in linea con la ricostruzione del fatto che ruotava intorno all’afferramento della p.o. alla gola da parte dell’imputata. Il convincimento del giudice non si è quindi fondato su un dato inesistente (le lesioni allo zigomo), ma su quello, esistente e provato, delle lesioni nella zona del collo.
2. Pur essendo poi esatto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la N. aveva reso in primo grado la propria versione dei fatti poichè, pur non essendosi sottoposta ad esame, aveva tuttavia reso dichiarazioni spontanee all’udienza del 27-5-2009, tale inesattezza è priva di ricadute sulla decisione, basata, senza vizi di manifesta illogicità, sulla deposizione della p.o. e sulle testimonianze ritenute di conferma ad essa. Conclusione non scalfita dal rilevo che le testimonianze, di cui peraltro nel ricorso sono riportati stralci fuori contesto, parlassero di afferramento per il colletto o per il bavero, piuttosto che per il collo, come dichiarato dal querelante, stante l’omogeneità della zona indicata come attinta e la conferma alle lesioni rinveniente dai referti medici.
3. Manifestamente infondata è poi la doglianza di illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa, anche putativa, per il reato di ingiuria, essendo meramente assertivo, oltre che inverosimile, che l’aggressione verbale fosse stata determinata dalla necessità della N. di proteggere la figlia minore dal P., a fronte del rilievo non manifestamente illogico del giudice di appello che l’avvicinamento dell’uomo, dopo l’incidente, al veicolo dell’imputata era stato determinato, invece, dall’esigenza di constatazione dei danni ai mezzi, con conseguente impossibilità per l’imputata di ritenere ragionevolmente l’esistenza di un pericolo attuale di offesa ingiusta.
4. Va da ultimo evidenziata l’assenza di difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena. Il beneficio, non chiesto con l’atto di appello, era sollecitato soltanto con le conclusioni, quindi tardivamente. Non vi era perciò obbligo di rispondere, salva la facoltà di esercizio dei poteri d’ufficio che, con il suo silenzio, il tribunale non ha evidentemente inteso esercitare.
5. Segue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
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