Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il GdP di Belvedere M.mo con sentenza n. 460/2002 rigettava la domanda proposta da F.V. contro A.A. titolare della ditta A., tesa ad ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di L. 4.000.000 a titolo di restituzione di somma indebitamente a lui pagata per l’acquisto di una vettura Mercedes usata (su base di quotazioni Eurotax), quale differenza per il maggior prezzo corrisposto con riferimento all’anno d’immatricolazione che era a suo dire 1988 e non 1989.
Avverso detta sentenza proponeva appello il F. insistendo nelle proprie richieste, deducendo la non corretta valutazione della documentazione allegata. Nella resistenza dell’appellato, il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rigettava l’appello rilevando che in effetti il veicolo de quo risultava immatricolato nell’anno 1988 come sosteneva, l’appellante, il quale però non aveva fornito alcuna prova – essendovi contestazione su punto – che il prezzo della vendita della predetta auto era stato determinato con riferimento all’anno d’immatricolazione 1989, secondo le quotazioni Eurotax, nè che la vettura era stata garantita al F. come immatricolata nel medesimo anno.
Avverso la suddetta decisione ricorre il F. sulla base di una due censure; resiste con controricorso l’ A..
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso l’esponente denuncia l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e omesso esame di documenti; falsa applicazione di legge. Secondo il ricorrente non sussiste contestazione alcuna sul fatto che l’auto venne venduta come immatricolata nel 1989, anzi sussiste sul punto ammissione esplicita da parte dell’Arena, che dunque aveva garantita l’auto come immatricolata nel 1989 e quindi che il prezzo fosse stato stabilito in relazione a quell’anno.
Con il 2 motivo si denunzia la violazione di legge : art. 115,1492 e 1226 c.c. deducendo che l’auto venne venduta come immatricolata nel 1989 il prezzo venne stabilito automaticamente con riferimento a quell’anno, senza che occorresse alcuna prova, essendo notorio che il prezzo delle auto usate viene stabilito principalmente in base all’anno d’immatricolazione; ciò avrebbe certamente comportato una riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c..
Entrambe le doglianze – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono fondate.
Il giudice a quo invero non ha tenuto conto che normalmente il prezzo delle automobili usate va stabilito secondo l’anno d’immatricolazione, che nella fattispecie è pacifico che fosse il 1988 e non il 1989 come ritenuto dal venditore. Poste tali premesse la successiva scoperta che l’anno di immatricolazione fosse anteriore a quello ritenuto dalle parti e che quindi l’automobile fosse ancor più usurata ( secondo l’id quod plerumque accidit) costituiva giusto motivo di riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 c.c.. Al riguardo si osserva che il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all’art. 115 c.p.c., deve essere specificamente spiegato ed è suscettibile di essere apprezzato dal giudice di legittimità sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione. (Cass. n. 5644 del 10/04/2012).
Nella fattispecie il giudice a quo non ha preso in alcuna considerazione siffatta evenienza come prospettata dal ricorrente.
Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto; la sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Paola.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, al tribunale di Paola.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012
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