Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 23-4-1975 M.N., premesso che rispettivamente in data (OMISSIS) ed in data (OMISSIS) erano deceduti i propri genitori, M.M.M. e M. B.L., e che gli stessi avevano lasciato quattro eredi, ovvero l’esponente e gli altri figli C., D. e Mu.Ce., conveniva costoro in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino chiedendo procedersi alla divisione dei beni immobili caduti in eredità, ovvero una casa di civile abitazione in (OMISSIS), dei terreni in agro di (OMISSIS), ed altro terreno in contrada (OMISSIS), rilevando che M.B.L., dopo aver donato alla due suddette figlie rispettivamente due terreni siti in agro di (OMISSIS), con testamento pubblico del 7-2-1967 aveva attribuito tutti i suoi beni mobili ed immobili ai figli maschi N. e D.; l’attore chiedeva altresì la condanna di chi di dovere al rilascio dei beni a favore dei rispettivi assegnatari ed alla restituzione dei frutti con imputazione delle spese alla massa.
Si costituiva in giudizio M.D. non opponendosi alla divisione, contestando invece di dover versare i frutti percetti, in quanto egli aveva la disponibilità dei beni del fratello in virtù di un contratto di locazione in esecuzione del quale aveva versato all’attore annualmente oltre venti quintali di olive, con un ricavato annuo di circa cinque quintali di olio ed altri beni in natura.
M.C. e Mu.Ce. restavano contumaci.
Nel corso del giudizio M.C. vendeva con atto pubblico al fratello N. tutti i diritti da lei vantati sull’asse ereditario materno; con altro atto pubblico Ce.
M. vendeva i propri diritti ereditari sull’asse materno al fratello D..
Interveniva poi in giudizio S.R., moglie di M. N., esponendo di essere in comunione legale con il marito e dunque di essere titolare con lui dei beni venduti al coniuge da M.C..
Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 30-11-1995 dichiarava non comodamente divisibile l’immobile sito in (OMISSIS), e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo istruttorio.
A seguito della morte di M.D. il processo dopo la sua interruzione veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi M.M.M., M.L. e R. P..
Con sentenza definitiva del 3-10-2002 il Tribunale di Larino dichiarava aperte le successioni di M.M.M. e M.B.L., attribuiva a M.N. e R. S. l’immobile sito in (OMISSIS), disponendone il rilascio in favore dei suddetti assegnatari, condannava questi ultimi al pagamento in favore delle eredi di M.D. della somma di Euro 4721,74 ciascuna, attribuiva a M.M.M. il terreno seminativo sito in località (OMISSIS) e condannava la stessa al pagamento in favore della P. della somma di Euro 4630,9, attribuiva a M. L. l’uliveto sito in località (OMISSIS) e condannava quest’ultima al pagamento in favore della P. della somma di Euro 5289,38, attribuiva a M.C. e C. M. i beni immobili ricevuti in donazione da B.L. M. e poneva le spese del giudizio a carico della massa.
Proposto gravame da parte delle suddette eredi di M. D. avverso detta sentenza, resistevano in giudizio N. M. e S.R.; a seguito del decesso di N. M. si costituiva in giudizio il figlio Mu.Lu.
assumendo di essere l’unico erede del defunto, per avere R. S. rinunciato all’eredità del marito.
La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 23-1-2006 ha rigettato l’impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza P.R., M. L. e M.M.M. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi seguito successivamente da una memoria cui Mu.Lu. e S.R. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 720 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver confermato l’attribuzione alle controparti dell’immobile urbano sito in (OMISSIS).
Sotto un primo profilo le ricorrenti rilevano che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, anche le aventi diritto alla quota di M.D. avevano avanzato analoga domanda di attribuzione del suddetto bene.
Le ricorrenti poi sostengono che non del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto eguali le due quote dei due gruppi di condividenti, considerato che la quota ereditaria di C. M. era stata acquistata non dal solo M.N., bensì anche dalla di lui moglie S.R. estranea all’eredità, cosicchè la quota ereditaria di M.N. era inferiore a quella del fratello D., con la conseguenza che le esponenti avevano diritto all’assegnazione dell’immobile per cui è causa; comunque, anche volendo ritenere uguali le due quote, non sussisteva alcun motivo per attribuire il bene a N. M. e non a M.D.; inoltre del tutto gratuite, oltre che illogiche e contrarie al vero, dovevano essere considerate le affermazioni della Corte territoriale secondo cui solo M.N. o i suoi aventi causa avrebbero garantito l’effettiva operatività della divisione, e che soltanto la famiglia P. esercitava l’attività agricola, cosicchè era opportuno assegnare ai suoi componenti i terreni (atteso a tale ultimo proposito che la P. aveva settantasette anni, che L. M. era casalinga, e che M.M.M. era laureata).
Inoltre le ricorrenti evidenziano che l’immobile in questione avrebbe dovuto essere attribuito alle esponenti per la decisiva ragione che esso costituiva per P.R. la casa coniugale su parte della quale essa aveva un diritto di abitazione che doveva essere salvaguardato.
Le ricorrenti concludono quindi che l’immobile in questione avrebbe dovuto essere attribuito ai sensi dell’art. 720 c.c. alle eredi di M.D., ritenendo la quota la loro spettante maggiore rispetto a quella di cui era titolare M.N., o che quantomeno, considerando le due quote uguali, si sarebbe dovuto disporre il sorteggio.
La censura è fondata.
Il giudice di appello ha premesso correttamente che le quote rispettivamente spettanti agli eredi di M.N. e di M.D. erano pari ciascuna al 50% dell’intero asse ereditario, non potendosi qualificare M.N. titolare di una quota minore rispetto all’altra solo perchè una parte dell’immobile indivisibile non era di sua proprietà esclusiva (considerata la contitolarità "pro quota" nel bene anche da parte della moglie S.R., in regime di comunione legale con il coniuge); ha quindi osservato che era possibile attribuire l’immobile all’uno o all’altro gruppo dei condividenti, purchè costoro ne avessero fatto richiesta, mentre nella specie soltanto N. M. aveva chiesto l’attribuzione del bene indivisibile, nel contempo formulando l’offerta di versare l’eccedenza all’altro coerede nella misura determinata dal giudice.
La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che soltanto M. N. o i suoi aventi causa garantivano l’effettiva operatività della divisione.
Inoltre la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza, emersa dalle stesse deduzioni degli appellanti, che soltanto la famiglia della P. svolgeva attività agricola e risiedeva nella zona dove era situata la massa ereditaria; era quindi opportuno assegnare i terreni a chi ne aveva dimestichezza, onde non vanificarne la produttività, che avrebbe potuto consentire alla P. di procurarsi un altro alloggio.
Orbene è rilevante osservare che il presupposto fondamentale sulla base del quale la Corte territoriale ha giustificato l’attribuzione dell’immobile ereditario agli eredi di M.N. – ovvero la mancata richiesta di attribuzione dell’immobile stesso da parte di M.D. – è erroneo, posto che gli stessi controricorrenti hanno ammesso che la controparte aveva formulato tale istanza davanti al giudice di primo grado all’udienza del 9-7- 2002; nè d’altra parte l’ulteriore argomentazione resa a sostegno della richiamata statuizione appare convincente sotto un profilo logico, non essendo chiare le ragioni per le quali anche il fatto che la famiglia P. risiedesse nella zona dove è situata la massa ereditaria costituirebbe un elemento che sconsiglierebbe l’attribuzione dell’immobile in questione a tale nucleo familiare, considerato per altro verso che non è contestato che la P. abita in detto bene.
E’ comunque fondato l’ulteriore profilo di censura relativo alla mancata adozione del criterio del sorteggio previsto in tema di divisione ereditaria dall’art. 729 c.c. in presenza di quote uguali, come appunto nella fattispecie; è pur vero che detto criterio non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 28-4-2005 n. 8833; Cass. 18-1-2007 n. 1091); ebbene nella specie il giudice di appello non ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla mancata adozione del criterio del sorteggio, cosicchè è evidente la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.
Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 184 c.p.c. nella formulazione applicabile "ratione temporis" al presente procedimento, assumono che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la prova per testi articolata dalle esponenti al verbale d’udienza del 23-5-2000 (i cui capitoli sono stati trascritti nel ricorso) in quanto relativa ad una domanda riconvenzionale non formulata nel primo grado di giudizio.
Le ricorrenti affermano che nessuna domanda riconvenzionale era stata proposta da M.D. che, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto che nulla era dovuto all’attore per i frutti percetti in quanto lo stesso gli aveva concesso in locazione la propria quota dei beni, ed aveva anche prodotto una dichiarazione sottoscritta da M.N. con la quale costui riconosceva tale affitto;
aggiungono che nel corso del giudizio, avendo il CTU proceduto ad un conteggio dei frutti, le esponenti avevano chiesto di provare gli importi delle anticipazioni, fatte dal loro dante causa, che il CTU non aveva valutato; non si trattava di una prova articolata in relazione ad una domanda riconvenzionale, bensì di una prova diretta a provare che nel calcolo dei frutti avrebbe dovuto tenersi conto che vi erano state delle spese e dei pagamenti da detrarre dal calcolo stesso; la prova per testi era quindi ammissibile, anche sotto il profilo della sua proposizione nel giudizio di appello, non essendovi alcuna preclusione al riguardo in base alla normativa processuale allora vigente.
La censura è fondata.
Il giudice di appello ha ritenuto inammissibile la prova per testi articolata dalle appellanti nel primo grado di giudizio in quanto riguardante una domanda di restituzione "pro quota" di esborsi da esse sostenuti per la gestione anche fiscale nonchè per la manutenzione (rifacimento di un portone di ingresso, riparazioni urgenti) dell’immobile sito alla via (OMISSIS); in proposito ha affermato che detta domanda, non proposta in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio, era nuova e quindi tardiva.
Tale convincimento non può essere condiviso.
E’ opportuno premettere che, come evidenziato anche dalla Corte territoriale, M.N. nel giudizio di primo grado aveva chiesto altresì la condanna dei convenuti alla erogazione dei frutti rimasti nella disponibilità di questi ultimi e maturati nel corso di detto periodo di totale disponibilità; orbene è evidente che detta domanda deve essere ricondotta a quella più ampia di resa dei conti tra coeredi prevista dall’art. 723 c.c. (Cass. 30-12-2011 n. 30552), posto che in caso di divisione non può prescindersi dall’obbligo del rendiconto tra tutti i condividenti, data l’esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere, ed essendo lo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. 5-2-1966 n. 385); la resa dei conti, quindi, ha la finalità di definire i rapporti di dare ed avere tra i coeredi per il godimento individuale dei beni comuni o in seguito alla gestione di affari (parzialmente) altrui condotta da uno dei partecipanti su detti beni.
In tale contesto non può dubitarsi che le anticipazioni e gli esborsi di natura sia fiscale sia di manutenzione relativi all’immobile di (OMISSIS) che i ricorrenti assumono di aver sostenuto onde detrarne il relativo importo da quanto da essi dovuto agli altri condividenti a titolo di frutti (circostanze che avevano chiesto di provare con i capitoli trascritti nel ricorso), si iscrivono nell’ambito di tale resa dei conti strettamente connessa al giudizio divisorio, e dunque tale pretesa, proprio perchè inerente alla definizione dei rapporti di dare ed avere già oggetto di giudizio, non avrebbe dovuto necessariamente essere fatta valere con una domanda riconvenzionale.
In definitiva il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rimessa per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello dell’Aquila.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello dell’Aquila.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012
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