Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12292 Opposizione

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Svolgimento del processo

S.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 18-6-1997, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L. 8.708.514 in favore del geometra T. A., per prestazioni professionali che, secondo l’opponente, erano state svolte da altro professionista.

Con sentenza del 20-1-2005 il Tribunale di Cassino accoglieva parzialmente l’opposizione e, ritenendo che al geometra T. potesse essere riconosciuto il solo compenso per la pratica di accatastamento edilizio e non anche per l’intera procedura di condono, il cui importo era già stato corrisposto dal S. al geometra C.S., riduceva l’importo dovuto all’opposto ad Euro 611,28, conteggiando anche l’acconto nella misura di Euro 619,75.

Con sentenza depositata il 24-1-2006 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dall’opposto.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T., sulla base di due motivi.

Il S. non ha svolto attività difensive.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione alla rilevata inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c.. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, nell’atto di appello erano stati svolti in modo specifico i motivi di impugnazione, tendenti a dimostrare che il geom. T. non era stato incaricato di svolgere soltanto l’attività di accatastamento, ma l’intera pratica di condono.

Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Dalla lettura della sentenza impugnata -la cui motivazione inizia con l’inciso "a prescindere dai fondati rilievi di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi a norma dell’art. 342 c.p.c." e si sviluppa con un’ampia disamina del merito della vicenda, per rilevare l’infondatezza delle pretese creditizie avanzate dall’appellante-, si evince chiaramente che la Corte di Appello ha disatteso nel merito l’impugnazione proposta dal T., in piena coerenza con la pronuncia di rigetto (e non di inammissibilità) contenuta nel dispositivo. I rilievi inerenti alla inammissibilità del gravame, pertanto, sono stati svolti in via puramente incidentale e devono intendersi quali meri obiter dicta, non incidenti sull’effettiva ratio decidendi, costituita dalla mancanza di prova circa il conferimento al T., da parte del S., dell’incarico relativo all’espletamento della intera pratica di condono edilizio.

Orbene, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui le affermazioni, contenute nella motivazione della sentenza di appello, che non abbiano spiegato alcuna influenza sulle statuizioni adottate, essendo improduttive di effetti giuridici, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; 14-11- 2006, n. 24209; Cass. 23-11- 2005 n. 24591).

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il S. si era rivolto al T. solo per provvedere all’accatastamento dell’immobile e non per l’espletamento dell’intera pratica del condono.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha fornito adeguato conto delle ragioni per le quali ha rigettato l’appello proposto dal T.. Essa ha spiegato che l’opposto non ha fornito prova del suo assunto, secondo cui il S. gli avrebbe conferito l’incarico di provvedere non solo (come sostenuto dall’opponente) all’accatastamento dell’immobile, quale momento conclusivo dell’iter amministrativo diretto al rilascio del condono edilizio, bensì all’intero procedimento. Ha rilevato che la tesi del T. risulta, anzi, smentita dalla documentazione acquisita e dalle deposizioni rese dai funzionar del Comune, da cui è emerso che nel fascicolo, andato smarrito e poi rinvenuto, furono trovati documenti di sicura provenienza del geometra C., a dimostrazione di un incarico già conferito a quest’ultimo e dal medesimo a suo tempo in parte già espletato. Ha aggiunto (ma il rilievo appare ultroneo, a fronte dell’acclarata mancanza di prova circa il conferimento dell’incarico professionale, di per sè idonea a giustificare il rigetto delle pretese di pagamento avanzate dall’opposto, data la natura contrattuale dell’azione proposta) che il T. è venuto meno al dovere di informare il cliente dello smarrimento del fascicolo del Comune e della necessità di reintegrare o rinnovare la documentazione mancante; ed ha evidenziato che tale dovere di attivazione avrebbe consentito al S. di valutare l’opportunità di avvalersi o meno dell’opera professionale offerta dal T., ovvero di rivolgersi ad altri professionisti.

Si tratta di argomentazioni congrue e logiche, che valgono a sorreggere la decisione impugnata, fornendole una idonea base motivazionale. Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente, dovendosi piuttosto osservare che le censure mosse con il motivo in esame mirano, in buona sostanza, ad ottenere un riesame del merito della vicenda, al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’incarico conferito dall’opponente al T. riguardava lo svolgimento dell’intera pratica di condono edilizio e comprendeva, quindi, l’obbligo di approntare tutti gli atti necessari.

In tal modo, peraltro, si sollecita a questa Corte l’esercizio di poteri di cognizione che non le competono, rientrando la valutazione delle risultanze probatorie nei compiti istituzionali riservati al giudice di merito. I vizi di motivazione denunciatoli in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pertanto, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. Sez. 2, 14-10-2010 n. 21224; 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Poichè l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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