Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12279 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A.C. e R.S. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari B.B. e A.A. ed i coniugi R.F. ed P.A., e premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria dell’appartamento di cui al n. (OMISSIS), nonchè in comproprietà con altri di un’adiacente area cottilizia e che nel titolo risultava che il predetto appartamento beneficiava del diritto di parcheggio sull’area adiacente; che i comproprietari di detta area erano l’attrice R.S., quale proprietaria dell’appartamento di cui al numero civico (OMISSIS), ed i convenuti B. e A., quali proprietari dell’appartamento n. (OMISSIS); che B. e A. nel loro titolo di acquisto dichiaravano che nulla ostava che su detta area venisse parcheggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento avente accesso dal civico n. (OMISSIS); che sull’area in questione vantavano un diritto di servitù di passaggio pedonale i R. – P., quali proprietari dell’appartamento di cui al civico (OMISSIS) (che per questa ragione sono stati chiamati in giudizio); che esse attrici erano le uniche ad avere diritto di posteggiare l’autovetture sull’area cortilizia: che da qualche tempo i B. – A. avevano iniziato a parcheggiare stabilmente la loro macchina su detta area, contestando il diritto di parcheggio spettante alle attrici;

chiedevano che il Tribunale, accertato il loro diritto d parcheggio, dichiarasse che ai sigg. B. – A. non competesse alcun diritto di posteggio sull’area in discorso.

Si costituivano i convenuti i quali eccepivano anzitutto la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deducendo nel merito, di avere quali comproprietari dell’area oggetto della controversia il diritto di parcheggiare veicoli sulla stessa al pari degli altri comproprietari e, ove necessario, in avvicendamento con costoro.

I R. – P. non si costituivano.

Il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda delle attrici e riconosceva alle stesse il diritto di parcheggiare un’autovettura nell’area in questione ed escludeva che un uguale diritto competesse ai B. – A..

Avverso questa sentenza proponevano appello i B. – A. i quali eccepivano anzitutto la nullità della sentenza perchè non redatta dal giudice, l’omessa individuazione da parte del giudice del petitum e della causa petendi, che il giudice non aveva considerato che gli stessi non avevano mai rinunziato alla facoltà di utilizzo dell’area loro spettante.

Si costituivano R. e N., chiedendo la conferma della sentenza.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1001 del 2007, rigettava l’appello A sostegno di questa decisione la Corte genovese osservava: a) la minuta della sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa G. quale giudice di pace tirocinante, ma la sentenza depositata in cancelleria doveva ritenersi integralmente e direttamente riferibile al giudice che l’aveva sottoscritta; b) L’azione proposta aveva evidente natura reale e non personale trattandosi di azione negatoria; c) dato atto che gli appellanti non avevano formulato censura alcuna avverso le specifiche ragioni di diritto (regolamento dell’uso della cosa comune) addotte dal primo giudice a sostegno della decisone, motivazione impugnata meritava adesione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B. e A. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. N. e R. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1350 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perchè da un verso avrebbe affermato che con l’atto del 30 marzo 2001 e con il precedente atto del 20 settembre 1994 sarebbe stato costituito a favore delle attrice un diritto reale sull’area di proprietà comune con esclusione di analogo diritto per i proprietari dei civici (OMISSIS), e, per altro, avrebbe affermato che i contraenti quali unici proprietari dell’area comune avevano il potere di disciplinare contrattualmente l’uso dell’area oggetto della controversia. Sennonchè, specificano i ricorrenti tra i sigg.

B. e A. e le attrici non era intervenuto alcun contratto di costituzione di servitù sull’area di loro proprietà, non solo perchè non sussisteva l’atto scritto costitutivo della servitù, necessario ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., ma anche perchè sarebbe mancata l’esatta identificazione dell’area di parcheggio con la specificazione dei confini. E, comunque, ove si volesse interpretare l’affermazione contenuta nell’atto di acquisto "nulla osta a che in detta area venga posteggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento del civico n. (OMISSIS)", quale costituzione di un diritto di servitù, comunque, sarebbe pacifico che non sia stato mai stipulato un atto di rinunzia da parte dei ricorrenti al diritto di proprietà e di utilizzo dell’area cortilizii della quale sono comproprietari.

1.1.= Il motivo è inammissibile perchè la censura è rivolta ad affermazioni non contenute nella sentenza impugnata, dato che questa (la sentenza impugnata) non ha affermato che la clausola di cui al contratto del 20 settembre 1994 avesse costituito, a vantaggio dei sigg. R. – N., un diritto reale di servitù, ma, al contrario, che in occasione dell’atto di cui si dice, i contraenti, unici comproprietari dell’area comune, oggetto della presente controversia, avevano concordato una regolamentazione della cosa comune e di attribuire il diritto di parcheggio su detta area all’appartamento di cui al civico n. (OMISSIS), perchè sprovvisto di box per auto.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1362 cod. civ., nonchè il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo i ricorrenti, nel ritenere che la clausola "nulla osta a che in detta area venga posteggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento del civico n. (OMISSIS)" contenuta nel contratto del 20 settembre 1994, fosse espressiva da un verso di una rinuncia da parte dei sigg. B. e A. ai loro diritti di proprietà e di uso dell’area cortilizia che avevano acquistato e per altro fosse espressiva di attribuzione alle attrici del diritto di utilizzare l’area, di cui si dice, ad uso di parcheggio. Secondo la Corte genovese a tale conclusione si perverrebbe non solo perchè nei contratti non vengono inserite espressioni giuridicamente irrilevanti ma anche perchè incontestabilmente sull’area di cui trattasi può essere posteggiato solo un autoveicolo. Epperò, la Corte genovese, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che il proprietario dell’appartamento avente accesso dal civico n. (OMISSIS) non aveva accesso diretto sull’area cortilizia di cui è questione e non era quindi comproprietario, e, dunque, senza il consenso dei comproprietari dell’area stessa non avrebbe potuto parcheggiare.

2.1.= Anche questa censura è inammissibile perchè rivolta all’interpretazione della clausola contrattuale del 20 settembre 1994 data dal Tribunale, non impugnata davanti alla Corte di Appello di Genova, tanto è vero che nella sentenza della Corte di merito si legge "gli appellanti non formulano censura alcuna avverso le specifiche ragioni di diritto (regolamento dell’uso della cosa comune) addotte dal primo giudice a sostegno della decisione".

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti il contratto con il quale le attrici hanno acquistato l’appartamento avente accesso dal civico (OMISSIS) e con il quale era stato trasferito a favore delle attrici, un diritto di parcheggio sull’adiacente area, non era opponibile ai ricorrenti perchè avevano acquistato l’area stessa libera da diritti di servitù a favore di terzi e ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. il contratto non produce effetti che tra i contraenti. E di più, anche il contratto con il quale la dante causa delle attrici aveva acquistato l’appartamento di cui si dice, che risale al 28 settembre 1994 era successivo a quello stipulato dai ricorrenti e dunque anche quest’ultimo non è opponibile agli stessi.

3.1.= Anche questa censura è inammissibile perchè attiene ad una questione che non ha formato oggetto del giudizio di appello, e nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito. Piuttosto – come è stato ribadito costantemente da questa Corte – il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1102 e 1103 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti, se la clausola contenuta nel contratto di acquisto dei sigg. B. e A. fosse stata interpretata correttamente si sarebbe acclarato che i ricorrenti si erano limitati a consentire alle originarie attrici con la dichiarazione di non opposizione un eventuale uso del cortile sul quale il proprietario dell’appartamento n. 9 non avrebbe avuto comunque alcun diritto.

4.1.= Anche quest’ultima censura è inammissibile perchè volta ad una questione e ad argomenti che non hanno formato oggetto del giudizio di appello.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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