Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza deliberata il 15 dicembre 2011 e depositata il successivo 19 dicembre, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa sede, in data 7 settembre 2011, di rigetto dell’istanza dell’appellante, D.L.C., volta ad ottenere la revoca e, gradatamele, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva.
Il collegio ha richiamato le conclusioni della perizia medica affidata a specialista psichiatra, dott. S.R., e a specialista nEurologo, dott. L.L.: il primo aveva escluso, sotto il profilo psichiatrico, condizioni cliniche del detenuto incompatibili con lo stato di detenzione, pur sottolineando la necessità di monitoraggio psichiatrico sistematico e di puntuale aggiornamento del trattamento dei sintomi psichici; il secondo aveva riconosciuto che la malattia sofferta dal D.L., individuata nella poli neuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (in lingua inglese: Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy da cui la formula abbreviata C.I.D.P.), non era attualmente in fase attiva e, comunque, imponeva per una corretta diagnosi, attenta alla possibile evoluzione peggiorativa della patologia suscettibile di effetti anche molto invalidanti, l’esecuzione di alcuni accertamenti specialistici, precisati nell’esame elettroneurografico e nell’esame elettromiografico.
Ad avviso del Tribunale, quindi, non sussisteva attuale incompatibilità delle condizioni di salute del D.L. con il regime carcerario e, di conseguenza, l’appello doveva essere respinto, ma era opportuno inviare copia integrale dell’ordinanza e delle relazioni dei periti alla direzione sanitaria della casa circondariale di L’Aquila, istituto di restrizione dell’istante, per assicurare al detenuto le cure e gli ulteriori accertamenti diagnostici indicati dagli stessi periti.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il D.L., tramite il difensore di fiducia, avvocato Vittorio Giaquinto, il quale, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo all’art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, e art. 32 Cost., e in relazione alla non esaminata attualità delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata non risulta emessa in violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis e dell’art. 32 Cost., ed è anche immune da vizi della motivazione, poichè il Tribunale ha disposto perizia medica collegiale in osservanza delle disposizioni di cui al l’art. 299 cod. proc. pen., comma 4 ter, e, solo all’esito di essa e in adesione alle valutazioni degli esperti, con motivazione adeguata e coerente, ha apprezzato la compatibilità, allo stato, delle condizioni fisiche del D.L. con il regime detentivo, essendo la polinEuropatta da cui lo stesso è affetto in fase quiescente, pur nella necessità sottolineata dai periti e non obliterata dal Tribunale, che ha perciò disposto la trasmissione di copia dell’elaborato medico legale alla direzione sanitaria dell’istituto in cui il D.L. è detenuto, di approfondimenti diagnostici funzionali non al mero accertamento della situazione presente, bensì all’accurata valutazione della possibile evoluzione della patologia richiedente completezza diagnostica e follow up clinico-terapeutico.
Riguardo, poi, all’omessa rivalutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, di quelle di prevenzione speciale suscettibili di essere annullate o, comunque, affievolite dalle compromesse condizioni di salute dell’imputato, si tratta di doglianza formulata in termini del tutto generici, come pure la censura di omessa riconsiderazione del pericolo di inquinamento probatorio, risultando altresì i predetti temi del tutto estranei alle ragioni della richiesta revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere; nè può sostenersi che la sola sopravvenuta patologia di colui che sia sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere sia, di per sè, suscettibile di incidere sulle esigenze cautelari e imponga, anche d’ufficio, il riesame delle stesse al giudice adito per la revoca o la sostituzione della medesima misura sulla base della sola allegata incompatibilità delle condizioni di salute dell’istante con la detenzione in carcere.
Il richiamo, infine, all’obbligatorietà della misura carceraria nei riguardi delle persone gravemente indiziate dei reati previsti dall’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, da intendersi operativo solo in sede di prima emissione dell’ordinanza custodiale e non anche nel tempo successivo, è del tutto eccentrico rispetto al tema della decisione e il ricorrente, neppure, precisa i reati per cui è vigente il titolo cautelare a suo carico, rispetto ai quali potrebbe essere addirittura vanamente evocata la norma suddetta, tenuto conto delle pronunce di illegittimità emesse, in subiecta materia, dalla Corte costituzionale (sentenze n. 231 del 2011, n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010), le quali hanno limitato il novero dei reati per cui opera, in presenza dei requisiti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.
L’infondatezza del ricorso ne impone il rigetto e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., comma 1, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012
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