Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12196 Ultra ed extrapetita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del luglio 1999 la XX s.p.a., titolare di due conti correnti presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., premesso di essere iscritta alla Assotiber (associazione tra gli imprenditori del Lazio), la quale aveva stipulato con la banca una convenzione per l’applicazione di tassi degli interessi passivi più vantaggiosi per i propri associati, convenne la banca davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare al pagamento di L. 87.501.713, a titolo di rimborso della differenza fra gli interessi passivi calcolati ai tassi indebitamente applicati dalla banca e quelli dovuti, invece, secondo i migliori tassi convenzionali cui aveva diritto, dal 1993 al 1997, e di L. 100.000.000 a titolo di restituzione delle somme addebitatele, nello stesso periodo, per effetto della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il Tribunale, accertato sulla scorta di consulenza tecnica di ufficio che la banca aveva applicato tassi di interesse superiori a quelli previsti dalla convenzione e aveva altresì illegittimamente applicato, sugli interessi a debito della correntista, l’anatocismo trimestrale anzichè annuale, in tal modo addebitando illegittimamente Euro 16.092,35 su un conto corrente ed Euro 42.788,44 sull’altro, respinse tuttavia la domanda di rimborso per difetto di prova dell’avvenuto pagamento delle somme pretese dall’attrice, e compensò le spese processuali.

Adita con appello principale della XX e appello incidentale, relativo alle spese, della banca, la Corte di Roma ha confermato il rigetto della domanda di restituzione proposta dalla prima. Tuttavia, sul rilievo che non erano più in discussione gli accertamenti del Tribunale sull’applicabilità dei tassi convenzionali e sulla nullità della clausola di anatocismo trimestrale, ha ritenuto di poter pronunciare un dispositivo di accertamento dei conseguenti saldi – da ritenersi incontestati – dei due conti correnti alla data del 31 marzo 1997, indicata sia nella domanda che nella consulenza tecnica di ufficio esperita in primo grado: saldi a debito della correntista per L. 337.740.233 e L. 1.114.288.067.

La Banca Monte dei Paschi ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, illustrato anche con memoria.

La Eurosanitas si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia extrapetizione per avere la Corte d’appello emesso una pronuncia dichiarativa del saldo dei conti correnti che la società attrice non aveva richiesto nè in primo nè in secondo grado.

La ricorrente si duole che la Corte abbia effettuato con efficacia di giudicato un accertamento che il Tribunale aveva ritenuto meramente incidentale, e ciò abbia fatto senza domanda dell’attrice. Va dunque respinta l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di novità della censura, dato che quest’ultima attinge peculiarmente la sentenza di secondo grado. Ma va respinta anche la censura stessa.

L’accertamento del legittimo saldo dei conti correnti, a seguito della rettifica delle clausole contrattuali riguardanti gli interessi, rientrava, quale indispensabile presupposto del diritto, nella causa petendi della domanda di ripetizione dell’indebito formulata dalla correntista; dunque non poteva essere oggetto di accertamento incidentale, ma faceva necessariamente parte del giudicato su quella domanda. La Corte d’appello, allora, non ha fatto altro che esprimere in maniera diversa – incentrando, cioè, sul saldo dei conti correnti il dispositivo della sua sentenza – un contenuto già presente, con pari idoneità al giudicato, nella sentenza di primo grado.

Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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