Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 7/3/11, pronunciata ex art. 444 c.p.p. su richiesta delle parti, il Tribunale di Matera applicava a L.V. la pena (sospesa) di mesi 5 di arresto ed Euro 100 di ammenda per il reato ex art. 81 cpv. c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, (accertato in (OMISSIS)) di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione (a bordo di una Fiat 126) di quattro pugnali, di cui due a dorso parzialmente seghettato, dodici frecce per balestra, un’ascia a doppia punta e lama semicurva, una lama artigianale a doppia punta e una balestra priva di matricola.
Con confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Ricorreva per cassazione la Procura Generale di Potenza, deducendo violazione di legge: il reato commesso, trattandosi di armi per cui non era ammessa licenza, andava qualificato ai sensi dell’art. 699 c.p., comma 2 con pena edittale minima notevolmente superiore.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva l’accoglimento del ricorso. Con memoria 10/5/12 la difesa dell’imputato chiedeva il rigetto del ricorso, le cose portate dal Usanti fuori dalla propria abitazione non essendo da qualificarsi "armi bianche", necessitanti di licenza (con conseguente applicazione dell’art. 699 c.p., comma 2), bensì "oggetti atti ad offendere" (con applicazione, appunto, della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2): nello specifico di trattava non di quattro pugnali ma di quattro coltelli marca Nieto (survival o tipo Rambo) in libera vendita; di una balestra, con le relative frecce, dalla tipica funzione ornamentale o di diletto (sportiva, folkloristica), del pari in libera vendita; di un’accetta o scure (non di un’ascia), priva di funzione lesiva; di una semplice lama artigianale senza manico (e quindi difficilmente a doppio filo).
Il ricorso è fondato. Non è dubbio che il capo d’imputazione, nell’elencazione in esso contenuta, configuri a carico dell’imputato una detenzione di armi (in senso proprio), oltre che di strumenti di genere vietato, chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona: tra le prime vi sono di certo i "pugnali" (e non semplici coltelli) di cui ai primi quattro punti ("Il pugnale, in quanto strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, rientra nel novero delle armi bianche propriamente dette, il porto delle quali è punibile ai sensi dell’art. 699 c.p., comma 2: così Cass., sez. 1, sent. n. 49746/09, rv. 245986). Certamente tra le seconde, invece, l’ascia (o accetta) di cui al sesto punto e, per la prevalente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., 1, sent. n. 4331/97, rv. 207435), la balestra (ottavo punto) e le relative frecce (quinto punto); da verificare in fatto la lama artigianale a doppia punta (non a doppio filo) di cui al settimo punto.
In linea di diritto è pertanto corretto il rilievo del PG ricorrente per cui, trattandosi (almeno in parte) di armi per le quali non è ammessa licenza, il reato da contestare era (anche) quello di cui all’art. 699 c.p., comma 2, e non (solo) quello di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2.
I rilievi difensivi sono invece di mero fatto, la pur articolata memoria prescindendo dalla formulazione (imprescindibile) del capo di imputazione. La natura dei singoli strumenti sarà eventualmente valutata in concreto: se, a esempio, quelli che in rubrica sono catalogati come "pugnali" (armi per cui non è ammessa licenza) siano in realtà dei semplici coltelli (strumenti, cioè, la cui destinazione naturale non sia l’offesa alla persona); altrettanto dicasi (a parte l’ascia o accetta e la balestra e le relative frecce) per la lama cd. artigianale.
La sentenza va perciò annullata, senza rinvio (in quanto emessa, alle condizioni date, su richiesta delle parti), con trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per il corso ulteriore.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Matera per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012
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