Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
R.M.M.P.P. ricorre avverso la sentenza 13 gennaio 2011 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Gup di Busto Arsizio, ed in relazione alla condanna, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 1 bis, e art. 80, comma 2 (in quanto, senza l’autorizzazione di cui all’art 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stessa Legge, arrivando all’aerostazione di (OMISSIS) proveniente da (OMISSIS), occultava all’interno del bagaglio una borsa portadocumenti dotata di tre doppifondi, contenenti complessivamente 2.302,100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenente un principio attivo medio pari al 69,9%, idonea al confezionamento di 8.928 dosi droganti, e quindi illecitamente deteneva ed importava nel territorio nazionale la predetta sostanza stupefacente; con l’aggravante dell’ingente quantità della sostanza stupefacente illegalmente detenuta ed importata) ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante ex art. 80 ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione ed Euro 14 mila di multa.
Va peraltro subito precisato che nel caso di specie si discute di grammi 1.339,221 di cocaina come principio attivo, ritenuta dai giudici di merito come "ingente quantità".
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta, anche se subvalente, aggravante.
Premesso che il ricorrente, pur in presenza di una declaratoria di subvalenza dell’aggravante, ha interesse alla esclusione in radice della aggravante stessa, affermata come sussistente (cfr. in termini:
cass. pen. sez. 6, 3174/2012) Rv. 251575), deve concludersi per la fondatezza della censura.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 24 maggio 2012 (non ancora depositata), si sono pronunciate sulla questione concernente il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità, nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, avuto riguardo al criterio quantitativo, con individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza.
La soluzione al quesito, è stata nel senso che "non è ravvisabile l’aggravante quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata".
A tal proposito, nel caso di specie, nel capo d’imputazione è riportato in modo impreciso un quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 2.302,100 con una percentuale di purezza pari a 69,9%.
In realtà come, dianzi precisato, risulta dalla consulenza tossicologica e riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello, la percentuale sopra indicata si riferisce solo a 989,900 grammi di cocaina, poichè il restante quantitativo (1.312,200 grammi) è risultato avere una purezza inferiore, del 49,3 %.
Il thema decidendum attiene pertanto al quantitativo di grammi 1339,221 puri di cocaina, quantitativo inferiore a grammi 1.500,00, valore questo determinabile sulla scorta della regola di quantificazione proposta dalle S.U. come valore scriminante di soglia (quantità inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi dello stupefacente), non ricorrendo altri dati od elementi che consentano di derogare a tale canone interpretativo.
La gravata sentenza va quindi annullata, limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che si elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena.
Tale determinazione peraltro va effettuata con esclusivo riferimento agli effetti ed al grado di attenuazione della già fissata e non modificabile sanzione base, in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
In altre parole va ribadita la regola (pur non condivisa da cass. pen. sez. 6, 2018/1993 Rv. 193280) che la "pena base", una volta determinata e giustificata, in modo plausibile, da entrambi i giudici di merito (nella specie: anni 7 di reclusione ed Euro 30 mila di multa), non ha alcuna ragione logica per essere "rivista", pur nella eliminazione della circostanza aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80.
Siffatta eliminazione dell’aggravante quindi non influisce sul calcolo della sanzione originaria di base che rimane "a monte" della decisione.
Peraltro, una volta che l’aggravante sia stata esclusa, tale esito deve riflettersi "positivamente" nel peso della residua attenuante, anche se non in modo automatico, nella individuazione del punto della banda di oscillazione che disciplina, nella specie, l’arco di riduzione ex art. 62 bis cod. pen. e art. 65 c.p., comma 1, n. 3 (diminuzione in misura non eccedente un terzo).
Volendo sintetizzare, va quindi ribadito il principio che la determinazione e la individuazione della pena base, nell’integrale rispetto dei parametri ex art. 133 cod. pen., va operata prescindendo dalla presenza di eventuali attenuanti od aggravanti, costituendo essa una valutazione, preliminare ed autonoma, sulla quale solo successivamente, all’esito del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., il giudice di merito potrà definire, con ragionata discrezionalità, il quantum finale della sanzione.
A tale regola dovrà quindi attenersi il giudice di rinvio.
Con un secondo motivo si lamenta che la misura dell’espulsione sia stata assunta senza alcuna motivazione.
Il motivo non ha fondamento e va rigettato.
La pericolosità del ricorrente è stata motivata dalla corte distrettuale, nell’ultimo capoverso che precede il "P.Q.M.", con il richiamo, più che adeguato, "ai contatti con pericolose organizzazioni criminali, alla irregolare presenza in Italia ed alla assenza di leciti mezzi di sussistenza".
In conclusione: la gravata sentenza va annullata, limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che si elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena, con riferimento agli effetti delle concesse circostanze attenuanti generiche. Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena, con riferimento agli effetti delle concesse circostanze attenuanti generiche. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012
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