Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il sig. Ga.Be. partecipava al concorso per titoli di cui all’art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo alla area B, profilo di assistente tecnico, area ARO2 (elettronica ed elettrotecnica), nella quale era già inserito, al fine di ottenere l’aggiornamento del precedente punteggio, ai sensi dell’art. 3, lettere a) e c) del bando di concorso. Il predetto Be., avendo conseguito nell’anno scolastico 2005/06, con la votazione di 93/100, il diploma di tecnico industriale, perito informatico, chiedeva che quest’ultimo titolo venisse valutato in alternativa al precedente diploma di elettricista installatore ed elettromeccanico, conseguito nell’anno scolastico 1977/78 con la votazione di 6/10, già prodotto e valutato dall’Amministrazione.
Sennonché, il nuovo titolo non veniva valutato, per cui nella graduatoria provinciale non risultava attribuito al Be. il punteggio suppletivo di 3,33 che gli avrebbe consentito di passare dal posto 108, con punti 47,50, al posto 33/bis con punti 58,80, con la possibilità di superare il controinteressato intimato che occupava il posto 34 con punti 50,77.
Il ricorso avverso la predetta graduatoria, notificato il 9/10/07 e depositato il 22 seguente, era affidato al seguente motivo di censura:
"Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando di concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente provinciale, relativo all’area B – profilo di assistente tecnico – pubblicato con D.D.G prot. n. 5482 del 20/03/2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della nota 13/5/2004, prot. n. 708, del Ministero della P.I. – Eccesso di potere per disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità ed arbitrio".
Il ricorrente sosteneva che la mancata valutazione del nuovo titolo di studio sarebbe stata giustificata qualora egli avesse chiesto l’aggiornamento ai fini dell’accesso ad ulteriori laboratori; invece egli, che non aveva avuto la possibilità di presentare il nuovo titolo in precedenti tornate concorsuali, ne chiedeva ora l’utilizzazione per accedere ai medesimi laboratori per i quali aveva prima presentato il diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione elettronica industriale.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva con memoria in termini con cui sosteneva la legittimità dell’impugnata graduatoria e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Con la sentenza n. 114/09, depositata il 26 gennaio 2009, il T.A.R. adito ha accolto il ricorso.
La suddetta sentenza, notificata il 4.2.2009 alle Amministrazioni resistenti, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, trascorsi inutilmente i termini decadenziali per proporre appello, è passata in giudicato.
L’Ufficio scolastico provinciale, pertanto, atteso l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 114/09, disponeva la rettifica della posizione in graduatoria del sig. Be.Ga.; sicché questi, nella graduatoria permanente definitiva del 26/7/2007, passava dal posto 108, con punti 47,50, al posto 33 bis con punti 50,80, andando a precedere il sig. Gi.di.Ca., controinteressato, non costituitosi nel giudizio di primo grado benché regolarmente intimato, che seguiva al posto 34 con punti 50,77, mentre il sig. Ma.Le., odierno appellante, seguiva al posto 46 con il minore punteggio di 50,05. Sennonché, il sig. Ma.Le., che nell’anno scolastico 2007/2008 non aveva maturato alcun diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, nell’anno scolastico 2008/2009, invece, pendente il suddetto ricorso 2037/2007 proposto da Be.Ga., è stato l’ultimo assistente tecnico a stipulare il contratto a tempo indeterminato per l’Area AR02 (Elettronica ed Elettrotecnica). Pertanto, allorché con la nota prot. n. 3972 in data 21/4/2009 l’Ufficio provinciale scolastico di Palermo ha informato il sig. Ma.Le., ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, che, in esecuzione della citata sentenza n. 114/2009, avrebbe provveduto a modificargli il rapporto di lavoro, trasformando il precedente contratto, stipulato in data 1/9/2008, da tempo indeterminato a tempo determinato, questi, con l’appello in epigrafe, notificato il 19 maggio 2009 alle Amministrazioni odierne appellate, ancor prima che l’Ufficio scolastico provinciale di Palermo concretizzasse effettivamente la modifica del predetto contratto a tempo indeterminato, ha proposto formale opposizione alla sentenza n. 114/09, sopra richiamata, deducendo:
1) "Violazione dei principi generali di diritto in materia di interessi giuridicamente rilevanti protetti";
2) "Eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta – violazione dell’O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004 – violazione dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94".
Il sig. Ma., posto che, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato ad un solo controinteressato, peraltro individuato in un soggetto che certamente, per la favorevole posizione occupata nella graduatoria in argomento, non avrebbe potuto subire alcun danno, e che neppure l’Autorità giudiziaria ha disposto di integrare il contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati, ha dedotto che la sentenza opposta, per ciò stesso, andrebbe annullata;
Egli, inoltre, sostiene che, ammettendo la possibilità di sostituire il titolo di accesso con altro conseguito dopo avere presentato la domanda di inserimento, significherebbe ammettere la possibilità che in una qualsiasi procedura concorsuale ed in qualsiasi fase di essa, il soggetto, eventualmente privo del titolo al momento della presentazione della domanda, se lo possa procurare dopo detta scadenza e produrlo.
Concludendo, il sig. Ma. ha chiesto, preliminarmente, di sospendere l’efficacia della sentenza opposta; nel merito, di dichiarare ammissibile l’appello ex art. 404 c.p.c. nonché di annullare la sentenza n. 114/09, con tutti gli effetti che ne possono derivare.
Con memoria depositata il 5 giugno 2009, si è costituito Be.Ga., il quale, replicando alle superiori censure mosse dal Ma. in opposizione alla sentenza n. 114/09, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.
Si è costituita, altresì, l’Avvocatura dello Stato, per le amministrazioni appellate, senza tuttavia spiegare difese scritte.
Con ordinanza n. 956/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza n. 114/09 proposta dall’appellante.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il sig. Ma.Le., con l’appello in epigrafe, ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare ammissibile il proprio ricorso ex art. 404 c.p.c.
L’istanza, alla stregua dell’orientamento assunto da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa nella materia de qua, dal quale non vi è motivo di discostarsi nel decidere sulla vicenda in esame, non può essere accolta (cfr. C.G.A. n. 31/07).
Il punto nodale, ai fini del decidere, è rappresentato dall’intervenuto passaggio in giudicato, o meno, della sentenza opposta.
La soluzione negativa comporta, infatti, sia la competenza funzionale del giudice d’appello a conoscere dell’opposizione di terzo dinanzi ad esso proposta (cfr. C.G.A. 6.8.2002, n. 510), sia, correlativamente, la tempestività del gravame, in quanto proposto entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, previsto dall’art. 23 bis, 7° comma, L. n. 1034/1971, per l’appello avverso sentenza non notificata. Per converso, ove si ritenga che la sentenza sia passata in giudicato al momento della proposizione del gravame, l’opposizione di terzo avrebbe dovuto necessariamente proporsi dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza (Cass. 2.5.91, n. 4788), entro il termine dimezzato di cui al citato art. 23 bis, decorrente dalla data in cui il terzo pretermesso in primo grado abbia avuto piena conoscenza della sentenza che lo pregiudica (cfr. Consiglio di Stato, IV, 3.5.1999, n. 773; C.G.A. 6.8.2002, n. 510).
Tra le due ipotesi alternativamente pronunciate ritiene il Collegio che debba essere privilegiata la seconda.
Posto, infatti, il principio che il giudicato si forma esclusivamente tra le parti in causa e che nei confronti del terzo, ai fini della proposizione del rimedio impugnatorio di cui all’art. 404 c.p.c., non viene in rilievo il giudicato come tale, ma soltanto l’efficacia esecutiva che la sentenza possa eventualmente esplicare nei suoi confronti, deve logicamente escludersi: a) che, a seguito della notificazione della sentenza di primo grado alle parti del relativo giudizio e dell’infruttuoso decorso del termine breve d’impugnazione decorrente dalla notificazione anzidetta, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato; b) che, conseguentemente, il terzo pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo avverso il giudicato già formatosi inter alios dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza (la cui competenza, come dianzi precisato, è funzionale e, pertanto, inderogabile), entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza.
La rilevata incompetenza funzionale del giudice investito dell’opposizione costituisce di per sé autonoma e sufficiente ragione di inammissibilità del gravame, sotto il profilo del rito, con conseguente preclusione dell’esame nel merito dei dedotti motivi di gravame.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l’intervento dei signori; Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.
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