Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ sull’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 del 25-8-2011
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 giugno
2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il direttore
generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della
giustizia.».
2. All’articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell’ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente periodo: «Il
direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la
vigilanza, si puo’ avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.».
Art. 2 Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All’articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonche’ la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».
Art. 3
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante
anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e
la segreteria dell’organismo puo’ rilasciare attestato di conclusione
del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione
della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di
mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia
di laurea universitaria posseduta.».
Art. 4 Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All’articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. L’organismo iscritto e’ obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b)».
Art. 5
Modifiche all’articolo 16 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180
1. All’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «nelle
materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta’
per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del
presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli
previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla
lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un
terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli
altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del
presente comma»;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «Qualora il valore
risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di
riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle
parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennita’ e’ dovuto secondo
il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
regolamento di procedura dell’organismo puo’ prevedere che le
indennita’ debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio
del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono
rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e’ aggiunto il seguente: «14. Gli importi
minimi delle indennita’ per ciascun scaglione di riferimento, come
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto,
sono derogabili.».
Art. 6 Modifiche all’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»; b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»; c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all’iscrizione di cui al periodo precedente,»; d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 luglio 2011 Il Ministro della giustizia: Alfano Il Ministro dello sviluppo economico: Romani Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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