Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29 settembre 2009, la Corte d’Appello di Torino respingeva il gravame principale svolto dalla s.n.c. R.T.V. XX & C. s.n.c. e dalla R.T.V. Distribuzione di Faero Giacomo Luciano contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da T.R. per l’accertamento del lavoro subordinato e per differenze retributive, per la nullità del licenziamento intimato verbalmente e nel periodo di gravidanza; accoglieva, invece, il gravame incidentale svolto dalla lavoratrice per il pagamento del TFR di cui il primo giudice non aveva tenuto conto.
2. La Corte territoriale puntualizzava che :
– T.R. deduceva di aver di fatto lavorato, nel periodo maggio 1996-aprile 2002, per la s.n.c. R.T.V. XX & C. e la R.T.V. Distribuzione del predetto F. per 4 ore giornaliere come impiegata di 3^ livello del c.c.n.l. di settore e di essere stata licenziata verbalmente nel periodo di gravidanza;
– il primo giudice accoglieva la domanda, condannando i convenuti al risarcimento del danno quantificato nelle mancate retribuzioni dalla data del licenziamento al compimento di un anno di età della figlia e nelle mancate contribuzioni nell’intero periodo di lavoro;
– le convenute censuravano la decisione per la ritenuta solidarietà, per aver svolto la T. attività di collaborazione solo in favore del marito, rappresentante della sola RTV Elettronica, per la durata del rapporto, terminato per dimissioni della lavoratrice nel dicembre 2001, ed eccepivano la prescrizione (per essere state le rivendicazioni di cui al giudizio richieste solo il 26 gennaio 2007);
contestavano il c.c.n.l. applicato e il livello riconosciuto;
ritenevano non raggiunta la prova del licenziamento; contestavano, infine, la domanda L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 perchè introdotta soltanto alla prima udienza;
– la lavoratrice proponeva appello incidentale per la condanna delle convenute al pagamento del TFR. 3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva quanto segue:
– la solidarietà tra le due aziende era risultata confermata dal testimoniale acquisito alla causa sull’unicità degli uffici, comprovante l’unico centro di imputazione sia per sede che per rappresentanza;
– l’inizio del rapporto di lavoro era risultato confermato dall’interrogatorio libero del legale rappresentante delle aziende, innanzi al primo giudice, il quale, pur cercando di collegare la presenza della lavoratrice all’attività di subagente svolta dal marito per la RTV Distribuzioni, di fatto ha ammesso l’attività svolta dalla T. con mansioni di segreteria come evidenziate dai testi escussi;
– il rapporto di lavoro non era risultato interrotto nel dicembre 2001, come emerso dal testimoniale acquisito alla causa e diversamente da quanto eccepito dalle convenute, nè si era esaurito per dimissioni non avendo le aziende assolto l’onere di provare le modalità relative alla cessazione del rapporto ovvero, in mancanza, di produrre intimazione scritta di licenziamento, in difetto di ciò dovendo ritenersi corretta la conclusione del rapporto di lavoro nell’imminenza della gravidanza;
– il credito per differenze retributive doveva ritenersi non prescritto attesa la tempestività della lettera di diffida, pervenuta entro il quinquennio;
– quanto alle conseguenze del licenziamento, nullo perchè intimato in forma verbale e nel periodo di tutela della lavoratrice madre, non essendosi nè dedotta nè provata la sussistenza di un’ipotesi derogatoria, correttamente il primo giudice aveva quantificato il risarcimento del danno nelle mancate retribuzioni fino al compimento del primo anno del bambino;
– l’applicazione del contratto collettivo di settore e l’inquadramento erano risultati confermati dall’interrogatorio libero del F. il quale, dichiarando che la lavoratrice si occupava anche dell’assistenza, implicitamente aveva affermato che l’attività principale era quella della commercializzazione;
– le differenze retributive erano state conteggiate tra importi omogenei;
– il TFR era dovuto, con rivalutazione ed interessi, dalla data di cessazione del rapporto (30 aprile 2002);
– infine, la domanda L. n. 1338 del 1962, ex art. 13 era stata proposta tardivamente e, pertanto, non poteva trovare ingresso in giudizio; quanto, invece, alla condanna generica alla regolarizzazione contributiva richiesta con il ricorso introduttivo e accolta dal primo giudice qualificandola come domanda risarcitoria relativa ai contributi omessi in tutti il periodo lavorativo, la quantificazione si sarebbe potuta effettuare solo all’esito della prova della perdita, totale o parziale, della prestazione assicurativa.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la s.n.c. R.T.V. XX & C. e la R.T.V. Distribuzione di Faero Giacomo Luciano hanno proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo rinammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti, denunciando violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 414 c.p.c., n. 5 e art. 421 c.p.c.), si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto lecita la produzione e acquisizione del certificato medico datato 10 gennaio 2002, offerto in comunicazione solo all’udienza del 27 maggio 2008, documento nella disponibilità della parte da epoca anteriore al deposito del ricorso e che tempestivamente la lavoratrice avrebbe dovuto allegare per certificare lo stato di gravidanza a sostegno della domanda di nullità del licenziamento D.Lgs. n. 151 del 2001, ex art. 54. Si dolgono inoltre, con riferimento al predetto certificato acquisito dal giudice di primo grado ex art. 421 c.p.c., dell’insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri officiosi e per l’omessa motivazione sullo specifico motivo di gravame.
6. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano l’omessa motivazione della sentenza circa l’eccepita illegittimità dell’acquisizione ex art. 421 c.p.c. del certificato medico relativo allo stato di gravidanza della T..
7. I due motivi, esaminati congiuntamente perchè logicamente connessi, sono inammissibili.
8. L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia, come nella specie, della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.
9. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla prova della risoluzione del rapporto per dimissioni della lavoratrice in epoca prossima al Natale del 2001, ovvero per licenziamento intimato in epoca prossima al mese di aprile del 2002.
10. Osserva al riguardo il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
11. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 8718/2005 ed altre successive conformi).
12. Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, ai fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., 12121/2004).
13. Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, nei termini già indicati nello storico di lite, un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch’esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio.
14. In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimità.
15. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2070 e 2967 c.c., violazione del c.c.n.l.
commercio e artigianato, lamentando l’applicazione al rapporto de quo del c.c.n.l. commercio, anzichè del c.c.n.l. artigianato, sul presupposto che, in considerazione delle attività distinte svolte dalle aziende, il giudice avrebbe dovuto accertare l’attività prevalente e che la prova dell’applicazione della disciplina contrattuale più favorevole gravava sulla lavoratrice.
16. Il motivo è improcedibile non avendo le parti ricorrenti ottemperato agli oneri imposti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
17. Invero, l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, onera il ricorrente (principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda e alla stregua della giurisprudenza di questa Corte la predetta disposizione del codice di rito va interpretata nel senso che, ove il ricorrente denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto l’integrale testo del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (ex multis, Cass. 21358/2010).
18. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 per aver la corte territoriale statuito la condanna al pagamento dell’annualità della retribuzione benchè la documentazione attestante lo stato di gravidanza della lavoratrice e la nascita del minore fosse stata prodotta solo nel corso del giudizio (la certificazione di gravidanza nel corso dell’istruzione probatoria e il certificato di nascita solo all’udienza di discussione). Assumono le ricorrenti che, nella specie, dovrebbe trovare applicazione, in via analogica, l’indennità risarcitola, nella misura minima prevista dalla L. n. 606 del 1966, art. 8 (due mensilità e mezza) ovvero dalla comunicazione dello stato di gravidanza (27 maggio 2008) alla pronuncia della sentenza (7 novembre 2008).
19. Il motivo non coglie nel segno e non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
20. Invero, da un lato non risulta adeguatamente formulata con riferimento alle disposizioni violate dalla corte territoriale, giacchè la doglianza investe la mancata applicazione, da parte della corte territoriale, della presunzione legale stabilita dal D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4 del regolamento di attuazione della L. n. 1204 del 1971 (che ha conservato efficacia, ratione temporis, anche agli effetti dell’attuazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, v. cit. D.Lgs. n. 151, art. 85, comma 2 e art. 87, comma 1) la quale, contemperando le contrapposte esigenze delle parti, dispone al comma 2 che "La mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione", e non riconnette, all’inosservanza di tali requisiti formali, alcuna sanzione.
21. E’ pur vero che questa Corte di legittimità (ex multis, Cass. 2244 /2006 e successive conformi) ha ritenuto che il divieto di licenziamento di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 2 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione del certificato attestante lo stato di gravidanza (D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4).
22. Tuttavia questo non significa che la presentazione del certificato sia indispensabile, anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione, e che non possa essere sostituita, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche altrimenti, che il datore di lavoro abbia avuto dello stato di gravidanza della lavoratrice (v., in tal senso Cass. 3620 del 2007).
23. Ciò ancor più nel lavoro irregolare, ove la lavoratrice, che versa nella condizione peculiare di un rapporto di lavoro mai formalizzato può nondimeno ritenere di non dover assolvere alcun onere di documentazione a cagione dell’irregolarità del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro, pur avendo conoscenza effettiva dello stato di gravidanza della dipendente, si gioverebbe di un più contenuto obbligo retributivo a cagione del tempo e delle modalità con cui la lavoratrice abbia documentato, con certificazioni mediche, il predetto stato.
24. In tale contesto va, pertanto, richiamata quella giurisprudenza secondo cui la certificazione "risponde ad una mera funzione probatoria, che può essere assolta anche con mezzi diversi" (Cass. 16505/2004), e l’invio del certificato può trovare un equipollente "nella conoscenza dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro" (Cass., SU, 2248/1988).
25. Trattandosi di questione di diritto di particolare importanza va, pertanto, enunciato, a mente dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "In tema di rapporto di lavoro irregolare, la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio licenziata nonostante il divieto di licenziamento ha diritto alle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto indipendentemente dall’invio della relativa certificazione medica ove il datore di lavoro abbia avuto comunque conoscenza effettiva dello stato di gravidanza".
26. Nella specie, la lavoratrice ha, pertanto, diritto ugualmente al pagamento della retribuzione, indipendentemente dall’invio della certificazione medica, giacchè il datore di lavoro ha avuto aliunde conoscenza della gravidanza della dipendente.
27. Tale accertamento, in concreto, la corte territoriale ha compiuto pervenendo alla conclusione, sulla base del testimoniale acquisito alla causa, dell’evidenza dello stato di gravidanza della dipendente e per tale capo la sentenza gravata non risulta comunque specificamente censurata giacchè i ricorrenti avrebbero dovuto dedurre l’erronea motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’inconsapevolezza dello stato di gravidanza della dipendente e del puerperio fino al 27 maggio 2008.
28. Con il sesto motivo di ricorso le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 420 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, art. 2116 c.c. dolendosi che la corte di merito abbia da un lato ritenuto ammissibile la domanda, nuova e come tale invece inammissibile, alla condanna al pagamento della rendita vitalizia e dall’altro accolto la domanda sul rilievo dell’insussistenza della prova dell’omissione contributiva, nonchè della prescrizione in capo all’ente del diritto a rivendicare il pagamento dei contributi previdenziali.
29. Il motivo è infondato giacchè, come emerge dalla sentenza impugnata, la lavoratrice ha denunziato, sin dal ricorso introduttivo, l’omissione della posizione assicurativa ed ha domandato la condanna generica alla regolarizzazione contributiva che il primo giudice ha accolto, qualificandola come domanda risarcitoria relativa ai contributi omessi in tutto il periodo lavorativo, per cui, nella fattispecie, trattasi soltanto di diversa qualificazione, sul piano giuridico, di una domanda a seguito della sua interpretazione che, risolvendosi in giudizio di fatto della corte di merito è, come tale, incensurabile in sede di legittimità.
30. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 70,00 per esborsi, oltre Euro 4.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.