Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis:
"1. – L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in data 8.11.2006. Questa sentenza, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato dovuto alla s.r.l. Impresa nazionale appalti XXX, nella misura richiesta di Euro 207.828,00, il credito d’imposta ulteriore (rispetto a quello ordinario per incrementi occupazionali) previsto dalla L. n. 289 del 2002 (art. 63, comma 1) e dalla L. n. 388 del 2000 (art. 7, comma 10) per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate. Ha ritenuto di esaminare la questione sotto l’aspetto della compatibilità della regola comunitaria de minimis (eccepita dall’amministrazione quale elemento impeditivo del riconoscimento del credito) e le norme interne disciplinanti i crediti d’imposta per le nuove assunzioni. E ha affermato che il bonus ulteriormente accordato dalla L. n. 289 del 2002, sfugge alla regola detta non essendo questa direttamente contemplata agli specifici fini, nè essendovi incidenza della normativa in tema di aiuti di Stato (cui la regola va associata), dal momento che il contributo sarebbe sussumibile nell’alveo dei Reg. nn. 994/98 e 2204/02/CE, essendo il bonus funzionale al riequilibrio di condizioni favorevoli in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati alla stregua di incentivo alle assunzioni senza istituzione di vantaggi per l’impresa, sì da non soggiacere, per questo, alla regola limitativa del quantum.
2. – La ricorrente ha articolato cinque motivi ai quali l’intimata ha resistito con controricorso.
3. – I motivi denunziano nell’ordine, e con idonei quesiti: (1) carenza di giurisdizione e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (per avere la commissione ritenuto nella specie configurabile un provvedimento di diniego di agevolazione, impugnabile ai sensi del citato D.Lgs., non considerando che nella specie trattavasi di aiuto concesso per incrementi occupazionali, e dunque di un beneficio nascente da rapporto extrafiscale); (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (per il fatto di non avere la commissione esaminato l’eccezione pregiudiziale di tardività dell’avverso ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione del beneficio negli inferiori limiti indicati dalla legge); (3) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, L. n. 289 del 2002, artt. 62 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per il fatto di avere la commissione disapplicato le norme di diritto interno in materia di limiti quantitativi alla concessione del contributo per l’incremento occupazionale); (4) violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni unitamente agli artt. 87 e 88 del Trattato CE (per il fatto di aver ritenuto sottratto il contributo de quo alla regola de minimis, prevista come limite di ammissibilità di aiuti di Stato in materia; (5) violazione e falsa applicazione delle dette disposizioni in relazione ai Regolamenti CE nn. 69/2001 e 2204/02.
4. – il primo motivo appare inammissibile giacchè la questione di giurisdizione, implicitamente risolta in positivo dalla sentenza di primo grado in ragione dell’avvenuta pronuncia sul merito della regiudicanda, non risulta devoluta al giudice dell’appello; con conseguente formazione del giudicato interno sul punto (in base a sez. un. n. 24883/2008, ribadita da sez. un. 5456/2009). Difatti nel ricorso si dice che nelle controdeduzioni dell’appellata venne nuovamente eccepita (art. 346 c.p.c.) l’inammissibilità del ricorso siccome proposto avverso un parere non impugnabile autonomamente e siccome tardivo rispetto all’epilogo configurabile nella limitazione apposta alla prima richiesta di credito, con chiaro riferimento, quindi, all’istituto della inammissibilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 19 e 21. Non risulta alcun accenno, di contro, al profilo inerente il presunto difetto di giurisdizione.
5. – Nel resto, devesi ritenere manifestamente fondato il terzo motivo, il cui esame si rivela assorbente di ogni ulteriore questione.
La L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha previsto che: L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 2, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato D.L. n. 209 del 2002, art. 2. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di Euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui alla citata L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lett. a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lett. a), per ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro nonchè quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lett. a), a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lett. a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lett. a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di Euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lett. a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lett. a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 citato, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
In coerenza con detto testo, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 21797/2011) che, nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente della L. n. 388 del 2000, art. 7, la disposizione ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al c.d. ulteriore credito d’imposta per assunzione di lavoratori in aree svantaggiate; e tra queste la previsione di cui al comma 10, art. 7, stando alla quale all’ulteriore credito d’imposta (..) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06 (..), e ad esso sono cumulatali altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
Al detto indirizzo sembra doversi dare continuità, nel senso che il legislatore nazionale, a mezzo della ripetuta L. n. 289 del 2002, ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta, qui azionato dalla contribuente, in misura limitata dalla applicazione della regola stabilita dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, e non soltanto in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti.
Diventano in tal senso del tutto irrilevanti le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle caratteristiche funzionali dell’aiuto (se cioè accordato in funzione dell’impresa o dell’occupazione), dal momento che la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità legislativa nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario.
Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto.
6. – Per le esposte ragioni il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronuncia di manifesta fondatezza del terzo motivo (inammissibile il primo e assorbiti gli altri). La causa appare in tal senso suscettibile di essere definita anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che è pacifico che, nella specie, la pretesa attenne a un credito maggiore rispetto a quello riconoscibile ai sensi di legge";
che parte ricorrente ha infine rinunciato al primo motivo del ricorso;
che la relazione contiene un errore materiale nel soprascritto punto 2, stante che l’intimata – cui il ricorso risulta ritualmente notificato – non ha resistito;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;
– che la mancanza di anteriori pronunce di questa Corte sul tema giustifica la compensazione delle spese processuali relativamente ai gradi di merito, quelle del giudizio di legittimità seguendo, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, inammissibile il primo e assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione della società avverso il diniego di riconoscimento del credito d’imposta; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
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