Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 23-01-2013) 20-02-2013, n. 8068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1 – Il Tribunale di Napoli con ordinanza 22.5.2012 ha rigettato il riesame proposto da C.G. – indagato per reati in materia edilizia – contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, avente ad oggetto alcuni manufatti in (OMISSIS). Il Tribunale del Riesame, condividendo le argomentazioni contenute nel provvedimento del GIP, ha rilevato che senza considerare gli sbancamenti di terreno, le opere eseguite avevano comportato una modificazione della destinazione di uso, da agricolo a residenziale e pertanto necessitavano del previo rilascio del permesso a costruire:

di qui la sussistenza del fumus.

2. Per l’annullamento del provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione denunziando con unico motivo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 3, comma 1, lett. b e c, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 e art. 44, comma 2 bis e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 149, comma 1, lett. a criticando sostanzialmente la sussistenza del fumus perchè, a suo dire, dal provvedimento non è dato comprendere in base a quali circostanze il giudice abbia tratto il convincimento che nella fattispecie sè sta proceduto ad interventi che abbiano comportato una modifica della destinazione d’uso (con conseguente obbligo del permesso di costruire), pur riconoscendo che sono state realizzate solo opere interne. Rileva inoltre, che trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria non comportanti alterazione dello stato del luoghi la denunzia di inizio di attività non deve essere preceduta dalla autorizzazione paesaggistica.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il richiamato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2, lett. a), nel testo modificato dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 22 maggio 2010, n. 73, dispone che non necessitano di permesso di costruire ma solo di previa comunicazione di inizio lavori da parte dell’interessato all’amministrazione, fra gli altri, "a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), ivi compresa l’apertura di porte Interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".

La norma, quindi, si riferisce espressamente agli "interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b)".

Ora, il citato art. 3, comma 1, lett. b), qualifica come "interventi di manutenzione straordinaria" "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso". Per espresso dettato legislativo, pertanto, non rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che comportino modifiche delle destinazioni di uso (cfr. tra le varie, cass. Sez. 3, Sentenza n. 12104 del 19/01/2012 Cc. dep. 30/03/2012 Rv. 252341).

Nel caso di specie il Tribunale napoletano ha accertato che la realizzazione delle opere interne ha comportato un mutamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale e quindi, facendo corretta applicazione del suddetto principio di diritto, ha escluso che si trattasse di un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del testo unico dell’edilizia (come tale non soggetto a permesso di costruire): conseguentemente, ha ritenuto sussistente il fumus del reato di costruzione abusiva mancando il permesso di costruire: trattasi di un tipico accertamento in fatto del tutto privo di vizi logici, come tale insindacabile in questa sede.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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