Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con sentenza 29.9.2006 n. 117 la CTR del Lazio sez. 2 Roma ha rigettato il ricorso proposto dall’Ufficio Roma (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate per la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) della sentenza pronunciata in data 21.12.2004 n. 239 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio finanziario per omesso deposito dell’atto presso la segreteria del Giudice tributario.

I Giudici di appello hanno fondato la decisione di rigetto del ricorso per revocazione interpretando la laconica statuizione contenuta nella sentenza revocanda – da cui emergeva che l’appello era stato dichiarato inammissibile in quanto fatto di impugnazione "non risulta depositato a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3" (senza ulteriori precisazioni)-, come accertamento, non dell’omesso deposito dell’atto in segretaria, ma dell’irrituale deposito dello stesso in difformità dalle prescrizioni contenute nella norma processuale indicata, con la conseguenza che eventuali vizi di detta statuizione avrebbero dovuto essere fatti tempestivamente valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, notificata in data 5.1.2007, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con atto notificato presso il procuratore domiciliatario del contribuente in data 2.3.2007, affidandosi a due motivi corredati dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Ha resistito il contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha motivato il rigetto del ricorso per revocazione proposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) sostenendo che la dichiarazione inammissibilità dell’appello pronunciata dalla sentenza di cui si chiedeva la revocazione non era dipesa da obiettive sviste od errori materiali, ma da un attività di valutazione, essendo stata accertata la inosservanza delle prescrizioni di forma previste dai primi tre commi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 per il deposito dell’atto di appello presso la segreteria del Giudice tributario adito.

2. La Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza della CTR del Lazio per i seguenti vizi di legittimità:

– violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3 nonchè dell’art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (ed eventualmente n. 3) in quanto la erronea affermazione della sentenza revocanda secondo cui il deposito dell’appello era da ritenersi viziato, sebbene fosse invece del tutto rituale (essendo stato proposto tempestivamente l’appello nel termine lungo ex art. 327 c.p.c.; notificato alla controparte munito del visto della Direzione regionale delle Entrate depositato, entro 30 gg. dalla notifica, presso la segreteria del Giudice tributario), integrava l’errore di fatto revocatorio e non un mero difetto di motivazione come invece ritenuto dalla sentenza impugnata;

– contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo ritenuto erroneamente i Giudici di appello che eventuali vizi della sentenza revocanda avrebbero dovuto essere impugnati con gli ordinar mezzi, non sussistendo un vizio revocatorio ma piuttosto un grave difetto di motivazione.

3. Con il controricorso, il resistente, premesso che la pronuncia revocanda aveva constatato il mancato rispetto delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 per il deposito dell’atto di appello (e che in quel giudizio tali vizi formali erano stati oggetto di eccezione proposta dal contribuente in relazione alla mancata conformità dell’originale dell’atto di appello con la copia notificata), ha eccepito la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione in quanto diretto a far valere pretesi vizi od errori della sentenza revocanda, ed ha rilevato altresì che, avendo omesso la Agenzia di impugnare per cassazione detta sentenza, la stessa doveva intendersi ormai passata in giudicato per inutile decorso del termine annuale di impugnazione.

Il resistente ha inoltre concluso anche per il rigetto del ricorso.

4. Manifestamente destituita di fondamento la eccezione pregiudiziale proposta dalla parte resistente che intenderebbe derivare dalla mancata impugnazione per cassazione della sentenza n. 239/2004 – impugnata per revocazione – il formarsi della preclusione del giudicato sulle altre questioni di merito, dimenticando che il giudizio revocatorio si articola nelle due fasi rescindente e rescissoria il primo motivo di ricorso è, comunque, inammissibile.

Attraverso tale mezzo, infatti, la ricorrente, anzichè censurare gli eventuali errori in fatto od in diritto della sentenza impugnata che ha rigettato (recte: dichiarato inammissibile – Corte cass. SU 25.7.2007 n. 16402) il ricorso per revocazione proposto al sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) impedendo in tal modo l’ulteriore accesso alla fase rescindente (censura che avrebbe dovuto essere formulata o in relazione alla illogicità degli argomenti posti a fondamento della pronuncia – avendo ritenuto la CTR laziale che la impugnazione avesse ad oggetto la contestazione di una valutazione giuridica e non di un errore di fatto, ovvero in relazione all’errata applicazione dei criteri ermeneutici che presiedono alla interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali – avendo la CTR interpretato il contenuto della statuizione della sentenza revocanda come giudizio di accertamento della difformità del deposito dell’atto in segreteria dallo schema legale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22), ha svolto l’intero apparato argomentativo a sostegno del motivo prescindendo del tutto da eventuali vizi inficianti la interpretazione della sentenza revocanda compiuta dalla CTR laziale, dando per accertato l’indimostrato presupposto – esplicitamente negato dalla sentenza impugnata avanti questa Corte – che la pronuncia oggetto di revocazione avesse dichiarato la inammissibilità dell’appello – incorrendo in errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4) – sulla supposta esistenza di un fatto oggettivo decisivo (omesso materiale deposito in segreteria dell’atto di appello) incontestabilmente escluso dagli atti di causa, anzichè – come ritenuto, invece, dalla sentenza della CTR laziale impugnata per cassazione – all’esito della valutazione giuridica dell’attività processuale compiuta alla parte (incontestato il materiale deposito dell’atto di appello presso la segreteria) in quanto ritenuta priva dei requisiti di forma previsti a pena di inammissibilità nei primi tre commi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

La inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione traspare evidente dalla stessa formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. laddove, per un verso, non viene affatto individuato il vizio di legittimità della sentenza impugnata emessa nella fase rescindente, essendo rivolto il quesito a postulare acriticamente la fondatezza del vizio revocatorio ("vero che… l’inammissibilità dell’appello,..non si è risolta in un semplice difetto di motivazione, quanto piuttosto in un travisamento dei fatti di causa… "), questione all’evidenza inerente alla successiva ed eventuale fase rescissoria del giudizio e dunque inconferente ai fini della critica – rilevante nel presente giudizio di legittimità – della interpretazione della statuizione di inammissibilità della sentenza revocanda compiuta dalla CTR laziale; per altro verso, il "fatto travisato" – ex art. 395 c.p.c., n. 4) – viene ad essere identificato nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., non nel fatto oggettivo del materiale adempimento del deposito dell’atto di appello presso la segreteria, ma nella regolare formalità del deposito di tale atto in quanto conforme alle prescrizioni della norma processuale ("…avvenuto…secondo tutti crismi della regolarità…"), determinandosi una insanabile incompatibilità tra la questione prospettata con il quesito di diritto e quella invece che emerge dalla lettura della parte espositiva del motivo, ponendo in rilevanza il quesito ex art. 366 bis c.p.c. non più la mera errata percezione di un accadimento fattuale, quanto piuttosto la inesattezza del giudizio espresso sulla conformità legale dell’atto processuale compiuto dall’appellante, e dunque "attività valutativa del Giudice in ordine alla corrispondenza della fattispecie concreta alla norma processuale applicata che, in quanto tale, esclude l’errore percettivo ed ove ritenuta affetta da errore si traduce in un tipico vizio di "error in procedendo" denunciabile esclusivamente attraverso il rimedio del ricorso per cassazione per violazione della norma processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Premesso che lo svolgimento del motivo non chiarisce se nella prima parte si intende censurare la sentenza revocanda (dichiarativa della inammissibilità dell’appello) o invece la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione, la censura di vizio motivazionale sembra incentrarsi sulla affermazione della sentenza emessa nella fase rescindente – peraltro non determinante a fini della ratio decidendi – secondo cui l’eventuale errore in cui sarebbero incorsi i precedenti Giudici dichiarando inammissibile l’appello, avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso per cassazione per grave difetto di motivazione avendo omesso di precisare tali Giudici quale fosse il vizio formale riscontrato nell’atto di appello depositato in segreteria.

Appare tuttavia evidente come tale questione (id est se la sentenza revocanda fosse affetta da vizio di legittimità o da vizio revocatorio), così come prospettata nel motivo di ricorso, risulti irrilevante al fine di privare del supporto motivazionale della sentenza di rigetto del ricorso per revocazione, atteso che quest’ultima motiva sulla diversa ragione della inesistenza del presupposto (errore di fatto) di ammissibilità dell’azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), fondando tale conclusione sulla interpretazionc testuale della statuizione contenuta nella sentenza revocanda.

Orbene tenuto conto che il giudice dei merito, anche nel giudizio revocatorio, nell’indagine volta ad accertare l’esatta portata della sentenza revocanda, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata, ma deve individuarne l’essenza ed il significato obiettivo, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice, ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (cfr. Corte cass. scz. lav. 10.6.1995 n. 6559; id. 1 sez. 7.2.2007 n. 2721.

entrambe in relazione alla interpretazione del giudicato), ne consegue che la Agenzia ricorrente avrebbe dovuto focalizzare la critica, non sull’erronea pronuncia della sentenza revocanda, ma sulla errata interpretazione compiuta dalla CTR laziale della indicata statuizione della sentenza revocanda, mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (cfr. in termini Corte cass. 1 sez. 22.2.2007 n. 4178), provvedendo, da un lato, a trascrivere integralmente le parti motivazionali della sentenza impugnata per cassazione ritenute inficiate da illogicità e dall’altro a far emergere il contrasto tra il dato semantico obiettivo risultante dalla sentenza revocanda (provvedendo alla trascrizione delle parti essenziali della stessa) e la incompatibilità logica della interpretazione della stessa fornita dalla CTR laziale.

Il motivo in esame difetta, pertanto, del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), e va incontro quindi a pronuncia di inammissibilità, in quanto non fornisce elementi volti a disvelare lacune o vizi logici nell’argomentazione svolta dalla CTR laziale a fondamento del "decisum".

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va in conseguenza condannata alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *