Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 23-01-2013) 14-02-2013, n. 7391

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.N. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani 19.08.2011, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli aveva applicato la pena per il reato ex art. 624 bis c.p. e art. 625 c.p., n. 4, commesso in un negozio, deducendo che, alla stregua degli atti, il reato ascritto doveva essere derubricato in quello di cui all’art. 624 c.p., non potendo il "negozio", in riferimento alla cliente nei cui confronti l’illecito fu perpetrato, considerarsi "luogo destinato a privata dimora".

La Corte di Cassazione, sezione 6^, con sentenza 8 maggio 2012 (R.G. 18.200/12), depositata il 14 maggio 2012, ha accolto il ricorso.

L’impugnazione è stata ritenuta fondata con l’affermazione della regola di diritto secondo cui: non integra il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), ma quello previsto dall’art. 624 c.p. la condotta di colui che si impossessa della merce sottratta in un negozio, non potendo quest’ultimo ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora.

La sentenza resa ex art. 444 c.p.p. è stata quindi oggetto di annullamento senza rinvio, avendo la stessa recepito un patto contenente l’erronea qualificazione del fatto come reato ex art. 624 bis c.p..

Il Tribunale di Trani, cui gli atti sono stati trasmessi, ha ritenuto la sussistenza di un errore materiale da parte della Corte di legittimità essendovi contraddizione logica tra il "nuovo giudizio", conseguente alla "trasmissione degli atti per nuovo corso", e la ritenuta preliminare diversa, statuizione del dispositivo "annulla senza rinvio".

La deduzione del Tribunale di Trani è palesemente errata in quanto sovrappone due distinte deliberazioni: la prima è quella che annulla senza rinvio l’assunta decisione, ex art. 444 c.p.p., attesa la sua non ovviabile invalidità, e, l’altra è la pronuncia derivata di trasmissione degli atti allo stesso Tribunale, per il nuovo corso sullo stesso fatto che andrà diversamente qualificato.

E’ infatti risalente ed immodificato l’orientamento di questa Corte che ha stabilito che l’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di patteggiamento che, come nella specie, abbia recepito un accordo delle parti, fondato sull’erronea qualificazione giuridica del fatto, va disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito, perchè proceda a nuovo giudizio in quanto l’errata qualificazione, recepita nel patto, ne produce la nullità irrimediabile con conseguente necessità di riportare la situazione processuale alla fase precedente l’accordo delle parti (cass. pen. sez. Unite, 22902/2001 Rv. 218874; cass. pen. sez. 3^, 38854/01, rv.220116).

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del Tribunale di Trani.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013



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