T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 56

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che sono impugnati i provvedimenti con i quali il Comune di Boltiere ha negato l’autorizzazione in sanatoria per un intervento edilizio abusivamente realizzato dalla ricorrente e consistito nella costruzione di una rampa di accesso che manomise il marciapiede pubblico, ed ha di conseguenza ordinato la rimessione in pristino (doc. ti 1 e 2 ricorrente, copie atti impugnati);

– che come risulta dalla memoria 20 ottobre 2010 della ricorrente le parti hanno raggiunto una soluzione transattiva, come da deliberazione 2 agosto 2010 n°89 della Giunta comunale (doc. 7 ricorrente, copia di essa);

– che pertanto è cessato l’interesse al ricorso;

– che in mancanza di specifiche domande in proposito le spese possono essere compensate, essendo comunque giusto motivo in tal senso la bonaria composizione;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Mara Bertagnolli, Primo Referendario



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