Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Al dott. J.E., già xxxpresso la Corte d’appello di Xxx, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (in prosieguo CSM), con sentenza del 26 ottobre 2009, inflisse la sanzione dell’incapacità a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno, con trasferimento d’ufficio ad altra sede e ad altre funzioni.
La vicenda in relazione alla quale fu irrogata la sanzione disciplinare si era svolta nell’anno 2008, quando, avendo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno intrapreso un’indagine penale che coinvolgeva anche il comportamento di magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Xxx ed avendo disposto il sequestro di atti inerenti a procedimenti penali in corso di trattazione dinanzi a detti uffici giudiziari, il dott. J., nella sua veste di procuratore generale, aveva concorso all’emissione di un contrapposto provvedimento di sequestro degli atti relativi al procedimento in corso a Salerno.
Il ricorso per cassazione proposto dall’interessato contro il provvedimento disciplinare fu rigettato con la sentenza delle sezioni unite di questa corte n. 11431 del 2010, la quale affermò il principio secondo cui integra l’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. ff), (cioè l’adozione di provvedimenti al di fuori di ogni previsione processuale, ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, oppure di atti e provvedimenti che costituiscono esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi o ad altri organi costituzionali), l’avvio di un procedimento penale, da parte di magistrati del pubblico ministero, nei confronti di altri magistrati, in servizio presso diversa procura della Repubblica, che abbiano già iniziato contro i primi un procedimento penale per un’ipotesi di reato di cui essi siano stati informati.
Divenuta definitiva la sentenza che gli aveva inflitto la condanna disciplinare, il dott. J. avanzò istanza di revisione, prospettando fatti sopravvenuti da lui considerati idonei ad integrare la previsione del citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, e precisamente: a) la pronuncia ed il successivo passaggio in giudicato di altra sentenza disciplinare, questa volta a carico dei magistrati salernitani, il cui comportamento nella vicenda in esame era stato considerato tale da integrare gli estremi del reato d’interruzione del servizio di giustizia; b) l’analoga qualificazione dei fatti contenuta in un successivo decreto col quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico dei suddetti magistrati; c) il rinvio a giudizio dell’ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Xxx dott. D. M. e le dichiarazioni rese da lui stesso e da alcuni altri magistrati, dalle quali sarebbe emerso come la descritta iniziativa della Procura della Repubblica di Salerno aveva avuto lo scopo di sottrarre la trattazione di delicati processi in corso ai competenti uffici giudiziari di Xxx.
Successivamente il medesimo ricorrente depositò anche un’istanza di ricusazione di un componente della Sezione disciplinare del CSM, il dott. N.A., il quale aveva concorso alla pronuncia delle sezioni unite con cui era stato rigettato un precedente ricorso, proposto dallo stesso dott. J. avverso l’ordinanza cautelare che ne aveva disposto il trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni in pendenza dei procedimento disciplinare a suo carico.
La Sezione disciplinare, con ordinanza del 21 settembre 2011, rigettò la ricusazione, escludendo che la partecipazione del dott. N. ad una precedente fase cautelare potesse determinarne l’incompatibilità a far parte del collegio chiamato a provvedere sul ricorso per revisione.
Con altra ordinanza, depositata il 24 febbraio 2012 e notificata all’interessato il successivo 13 marzo, il predetto ricorso per revisione fu poi dichiarato inammissibile, in quanto la Sezione disciplinare osservò che le circostanze dedotte dal ricorrente non potevano dirsi nuove, rispetto al quadro fattuale già valutato nel provvedimento disciplinare impugnato, nel quale non era stata affatto esclusa la possibilità che il comportamento dei magistrati di Salerno fosse da considerare illegittimo ed anomalo, mentre la ragione della sanzione inflitta al dott. J. era dipesa dalle modalità della sua reazione e non dal fatto che potesse o meno esser qualificata come reato l’altrui condotta alla quale egli aveva inteso reagire.
Con due coevi e sostanzialmente identici ricorsi, depositati nella segreteria del CSM il 27 marzo 2012, il dott. J. ed i suoi difensori hanno impugnato per cassazione tale pronuncia, formulando cinque motivi di censura, illustrati poi con memoria.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 46 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e solleva un’eccezione d’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, qualora lo stesso articolo dovesse essere interpretato in modo da risultare incompatibile con le disposizioni della menzionata convenzione.
La censura si ricollega ai principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, che ha dichiarato illegittimo l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della citata convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il ricorrente ne trae la conclusione che l’area dell’istituto della revisione dev’essere ampliata anche in campo disciplinare e che, pertanto, la sopravvenuta diversa qualificazione e valutazione da parte di altro giudice, anche disciplinare, dei medesimi fatti sui quali la condanna disciplinare si è basata dovrebbe sempre rendere ammissibile la richiesta di revisione di quella condanna.
2. Il secondo motivo nuovamente fa riferimento al citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25 e, dopo aver elencato le circostanze delle quali il giudice disciplinare che ebbe ad irrogare la contestata sanzione non avrebbe dato adeguato peso, sottolinea la necessità di valutare il comportamento tenuto dal ricorrente in logica relazione con quello dei magistrati salernitani alla cui abusiva condotta egli aveva inteso contrapporsi: donde la rilevanza, ai fini del giudizio disciplinare cui il dott. J. è stato sottoposto, della sopravvenuta qualificazione come reato della richiamata condotta dei magistrati salernitani.
3. Il terzo motivo di ricorso sposta l’attenzione sul piano processuale.
Il ricorrente, in particolare, si duole del rigetto dell’istanza di ricusazione da lui presentata nei riguardi di un componente della Sezione disciplinare, il quale aveva già fatto parte del collegio giudicante delle sezioni unite che avevano rigettato un precedente ricorso del medesimo dott. J. avverso un provvedimento cautelare che lo aveva colpito nel corso del procedimento disciplinare.
A parere del ricorrente, avrebbe errato la Sezione disciplinare nel riferirsi al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non versa in situazione d’incompatibilità il giudice di merito che abbia avuto parte nell’emanazione di un precedente provvedimento cautelare.
Tale principio, infatti, si giustificherebbe solo quando il giudizio cautelare e quello di merito si collochino all’interno di una medesima fase processuale, ma non anche nell’ipotesi di fasi processuali successive, come è il caso del giudizio promosso per ottenere la revisione di una precedente pronuncia di condanna rispetto a segmenti processuali del giudizio conclusosi con la condanna che si vorrebbe fosse revisionata. Situazione, quest’ultima, che il ricorrente stima tale da mettere a repentaglio il valore dell’imparzialità del giudicante.
4. Il quarto motivo di ricorso torna ad occuparsi del merito.
Il dott. J. lamenta che la Sezione disciplinare, nel dichiarare inammissibile l’istanza di revisione, si sia limitata a motivare la propria decisione negando che i nuovi elementi dedotti possano escludere la responsabilità disciplinare dell’incolpato, ma nulla abbia detto in ordine alla loro incidenza sull’entità della sanzione irrogata.
5. L’ultimo motivo, in continuità col precedente, mira ad evidenziare le ragioni per le quali ai più marcati profili d’illegittimità riscontrati nella condotta tenuta dai magistrati salernitani nel corso della descritta vicenda, che li aveva contrapposti ai colleghi di Xxx, avrebbe dovuto esser riconosciuto rilievo quanto meno al fine di attribuire minore gravità all’infrazione disciplinare addebitata al dott. J..
6. L’esame della questione processuale sollevata nel terzo motivo del ricorso si prospetta come prioritario.
La doglianza formulata dal ricorrente per il mancato accoglimento dell’istanza di ricusazione da lui proposta nei riguardi di uno dei componenti della Sezione disciplinare del CSM appare, peraltro, infondata. Non vengono infatti prospettate idonee ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato da questa corte, secondo cui l’incompatibilità ipotizzata dall’art. 51 c.p.c., n. 4, e art. 52 c.p.c. non ricorre quando il magistrato investito della decisione sul ricorso avverso un provvedimento disciplinare abbia già partecipato ad una precedente decisione sull’impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare – la quale appartiene ad una serie processuale autonoma, sia per presupposti, sia per ambito di cognizione, sia per effetti impugnatori – non è assimilabile "ad un altro grado dello stesso processo" (Sez. un. 26 gennaio 2011, n. 1783).
L’applicazione di tale principio al caso in esame conferma la correttezza della decisione con la quale l’istanza di ricusazione proposta dal dott. J. è stata rigettata dalla Sezione disciplinare del CSM: appunto perchè, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, il procedimento derivante dal ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare riguardante detto magistrato non può essere inteso come un "altro grado" del processo nel cui ambito è poi intervenuta la decisione d’inammissibilità del ricorso per revisione. E’ poi appena il caso di aggiungere che la conclusione resterebbe immutata, non essendovi in proposito differenze sostanziali, anche qualora si volessero ritenere applicabili al giudice disciplinare, in luogo degli articoli del codice di procedura civile dianzi citati, l’art. 34 c.p.c. e segg..
7. Venendo alle rimanenti censure, si possono senz’altro esaminare congiuntamente quelle espresse nei primi due motivi del ricorso.
Si tratta, anche in questo caso, di censure infondate.
7.1. Occorre premettere che la revisione della sentenza disciplinare è sì ammissibile, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, ma in presenza di elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella precedente pronuncia, tali da incidere su circostanze rilevanti e non marginali. Resta invece preclusa la mera rivalutazione di fatti già esaminati, nonchè della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della precedente pronuncia (cfr. anche, in argomento, Sez. un. 17 febbraio 2009, n. 3760), non potendosi, attraverso lo strumento della revisione, censurare i criteri logico- giuridici sui quali quella pronuncia, divenuta irrevocabile, si è basata. Il che è sufficiente a rendere in questa sede inammissibili le insistite critiche che il ricorrente rivolge (prima ancora che all’ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di revisione) alla sentenza disciplinare che ha irrogato a suo carico la sanzione, quasi che fosse ancora possibile in questa sede discutere di eventuali errori di giudizio o di pretesi difetti di motivazione a quella sentenza imputabili. Ciò dicasi, in particolare, con riferimento alle censure con cui si lamenta un’insufficiente considerazione, da parte del giudice disciplinare, dei connotati di grave e palese illegittimità che sarebbero riscontrabili nel comportamento tenuto dai magistrati della procura salernitana nel corso della vicenda di cui si tratta e la non adeguata valutazione, sempre da parte del medesimo giudice disciplinare, del fatto che la reazione del dott. J. era dovuta all’inderogabile necessità di porre un argine a quell’altrui comportamento illegittimo e d’impedire che fossero portate a compimento ulteriori violazioni di legge. Censure, queste, che a ben vedere son rivolte ai criteri di giudizio adoperati nella sentenza di condanna disciplinare, piuttosto che alle ragioni per le quali ne è stata successivamente dichiarata inammissibile la revisione, onde esse non possono trovare ingresso in questa sede.
7.2. Restringendo l’obiettivo unicamente agli aspetti rilevanti per il procedimento di revisione, è utile ricordare che l’elemento nuovo, che rende ammissibile la revisione di una pronuncia altrimenti non più soggetta a modifiche di sorta, può riguardare il materiale istruttorio (ed è l’ipotesi espressamente contemplata nella lettera b del’artìcolo citato) oppure può consistere in una sopravvenuta ulteriore sentenza che abbia definitivamente accertato fatti incompatibili con quelli posti a base del precedente provvedimento disciplinare (art. cit., lett. a) oppure, infine, dall’accertamento che quel provvedimento è stato determinato da falsità o da un altro reato (art. cit., lett. e).
Nel caso in esame non si fa in alcun modo questione dell’ultima delle tre ipotesi di revisione dianzi richiamate, e la Sezione disciplinare ha escluso, ictu oculi, che sia riscontrabile una qualsiasi delle altre due: perchè ha ritenuto che le circostanze dedotte da ricorrente non possano dirsi significativamente nuove, rispetto a quanto già valutato nel provvedimento disciplinare impugnato, e che non vi sia alcuna reale incompatibilità tra i fatti posti a base di tale provvedimento ed i successivi accertamenti giudiziari sui quali il ricorrente fonda la propria richiesta di revisione.
Nel contrastare tale conclusione il ricorrente insiste a lungo sulle circostanze che, a suo dire, avrebbero giustificato una diversa conclusione del procedimento disciplinare cui egli è stato sottoposto, ma non pone mai in evidenza specifici elementi di prova, riguardanti ben precisi fatti storici, che possano considerarsi assolutamente nuovi e rilevanti rispetto a quelli in precedenza vagliati dal giudice disciplinare; o, comunque, non indica in modo sufficientemente preciso di quali nuovi elementi di fatto o di prova l’impugnata ordinanza della Sezione disciplinare avrebbe omesso di tener conto e quale ne sarebbe la valenza decisiva. Ed è appena il caso di aggiungere che un tal carattere di decisività certamente non hanno le successive vicende giudiziarie che, in varie sedi, hanno riguardato il comportamento tenuto nella vicenda di cui trattasi dal dott. D.M., su denuncia del quale i magistrati della procura salernitana iniziarono ad indagare nei confronti dei colleghi di Xxx, nè la stessa legittimità dell’operato di questi ultimi, volta che la condanna disciplinare inflitta al dott. J. – come ulteriormente si avrà modo di precisare – non è dipesa dalla mancata considerazione di tali contestate condotte.
7.3. Il ricorrente invoca, tuttavia, un’accezione più ampia del concetto d’incompatibilità degli accertamenti contenuti "in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione", cui si riferisce la citata disposizione dell’art. 25, comma 1, lett. a): sia nel senso che la successiva sentenza in cui detti accertamenti figurano potrebbe essere costituita anche da una pronuncia disciplinare (e non solo penale), sia nel senso che anche la diversa qualificazione dei medesimi fatti operata in tale successiva sentenza (e non solo l’accertamento di fatti nuovi ed incompatibili) potrebbe giustificare la revisione.
Ora, se pur volesse convenirsi sulla prima delle anzidette affermazioni, cioè sulla possibilità di un’interpretazione estensiva dell’anzidetta norma, che consenta la revisione della condanna disciplinare in presenza di successivi accertamenti incompatibili risultanti da altra sentenza disciplinare passata in giudicato, non appare in alcun modo condivisibile l’assunto secondo cui basterebbe a tal fine una diversa qualificazione dei medesimi fatti nella sentenza successiva. E’ viceversa consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, il principio a tenore del quale la sentenza disciplinare di condanna è passibile di revisione per contrasto col giudicato penale assolutorio se sussista oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le medesime sentenze, ma non se la contraddittorietà logica riguardi le valutazioni ivi effettuate (cfr., in tal senso, Sez. un 23 gennaio 2012, n. 385; e Sez, un. 31 maggio 2011, n. 12080).
Non sembra pertinente, allo scopo di sollecitare una rimeditazione di tale principio, invocare la pronuncia della Corte costituzionale n. 113 del 2011, che ha aperto la strada alla revisione delle sentenze penali di condanna divenute irrevocabili nel caso in cui ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ innegabile che si è in tal modo ampliata l’area di operatività dell’istituto della revisione, compiendo un ulteriore passo lungo la strada dell’integrazione degli ordinamenti giuridici e dei sistemi giurisdizionali nell’area europea, ma non si vede come ciò possa interessare il tema qui in discussione, che non coinvolge alcun profilo di possibile contrasto della condanna disciplinare inflitta al dott. J. con statuizioni o principi di segno contrario espressi in una qualche decisione della citata Corte europea.
Come la Corte costituzionale ha ben chiarito nella sentenza sopra citata, alla tradizionale configurazione dell’istituto della revisione, inteso quale strumento volto a comporre il dissidio tra la verità processuale consacrata dal giudicato e la verità storica risultante da elementi fattuali esterni al giudicato stesso, si deve ora aggiungere, ove sopravvenga l’accertamento da parte della Corte di Strasburgo della violazione del principio del giusto processo enunciato dall’art. 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’ulteriore funzione di porre riparo, anche oltre i limiti del giudicato, ad un vizio interno al processo già svoltosi, in modo da rimediare al difetto di equità dei processo medesimo. Ma, nella fattispecie in esame, non è in alcun modo questione di vizi del processo che ne abbiano compromesso l’equità in danno dell’incolpato, bensì unicamente di come il giudice disciplinare ha apprezzato i fatti sottoposti al suo vaglio: il che nulla ha a che fare con l’ampliamento dei casi di revisione di cui s’è detto.
Anche l’eccezione d’illegittimità costituzionale della citata disposizione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 25, se interpretata in difformità dai principi della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, risulta perciò irrilevante nel presente caso.
7.4. Stando così le cose, non è minimamente scalfito il rilevo dell’impugnata ordinanza secondo cui quanto accertato dalla sentenza disciplinare successiva a quella di cui il ricorrente vorrebbe ottenere la revisione non si pone in rapporto d’incompatibilità con i fatti posti a fondamento della condanna disciplinare inflitta al dott. J..
L’ordinanza chiarisce bene che quella condanna è unicamente dipesa dalla ritenuta inammissibilità del modo in cui l’incolpato ebbe ad esercitare le sue funzioni istituzionali, reagendo al comportamento tenuto dai magistrati di Salerno nella descritta vicenda, e non dalla qualificazione giuridica in termini di reato di detto comportamento, che comunque già in quella sede espressamente s’ipotizzò potesse esser definito anomalo ed illegittimo. Gli accadimenti dei quali si è discusso nei diversi successivi procedimenti sopra menzionati sono i medesimi, nè è ravvisabile alcuna incompatibilità logica tra il ragionamento in base al quale è stata inflitta all’odierno ricorrente la condanna disciplinare – ragionamento, giova ripeterlo, focalizzato sull’abnormità della reazione del dott. J. e non certo su una valutazione di legittimità e regolarità del contrapposto comportamento dei magistrati salernitani – e l’eventuale configurabilità di tale comportamento in termini di reato. Non sembra davvero che dell’eventualità di una siffatta qualifica delittuosa competesse alla Sezione disciplinare occuparsi, ma se anche si volesse condividere la contraria opinione del ricorrente in proposito ed ipotizzare che, invece, proprio dalla qualifica delittuosa dell’operato dei magistrati salernitani il giudice disciplinare avrebbe dovuto trarre argomento per assolvere l’incolpato dagli addebiti a lui mossi, è evidente che ciò di nuovo si tradurrebbe in una non ammissibile censura alla motivazione della condanna disciplinare, divenuta definitiva, ma non varrebbe certo a mettere in evidenza una qualche incompatibilità di detta condanna con l’accertamento contenuto nella successiva sentenza disciplinare che ha sanzionato anche i magistrati di Salerno.
Nulla di veramente nuovo, dunque, e tanto meno d’incompatibile con il precedente accertamento; e tanto basta a fondare la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per revisione, la cui semplice lettura già rendeva manifesta siffatta conclusione.
8. Rimane da dire degli ultimi due motivi del ricorso, che del pari possono essere considerati unitariamente.
Nemmeno in questo caso le doglianze del ricorrente appaiono meritevoli di accoglimento.
Se è vero, infatti, che nel provvedimento impugnato non viene particolarmente sottolineata l’eventualità che la revisione possa esser disposta anche nel caso in cui i nuovi accertamenti non siano tali da escludere la responsabilità disciplinare, ma ne possa tuttavia dipendere l’applicazione di una sanzione diversa da quella inflitta, qualora ne sia conseguito il trasferimento d’ufficio (cit.
art. 25, comma 2), è vero altresì che l’impianto argomentativo dell’ordinanza d’inammissibilità rende evidente la ragione per la quale la Sezione disciplinare ha reputato che neppure sotto questo più limitato profilo la revisione della condanna disciplinare potesse trovare spazio.
L’apprezzamento della mancanza di significativi elementi di novità, insito nelle considerazioni dianzi richiamate, non può infatti non riflettersi negativamente anche sulla possibilità di una semplice degradazione della sanzione, la quale, nella logica della disposizione che la prevede, pur sempre presuppone la sopravvenienza di un accertamento di circostanze nuove, rilevanti e non marginali rispetto a quelle già considerate nella precedente pronuncia.
9. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.
In difetto di difese spiegate dall’amministrazione della giustizia non v’è da provvedere sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
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