T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 96

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso r.g. 800/2010, i sig.ri A.M.B., F.V.B., L.B. e M.B. impugnano il provvedimento con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, avente ad oggetto alcuni immobili realizzati in assenza di un titolo abilitativo nell’area di loro proprietà, sita in , n. 226.

Queste le censure dedotte: carenza di motivazione specie per quanto concerne l’interesse pubblico e l’affidamento del privato al mantenimento delle costruzioni, ingenerato dalla prolungata inerzia della p.a.

Con ricorso rg. 1432/2010, i sig.ri A.M.B., F.V.B., L.B. e M.B. impugnano il provvedimento con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha ordinato loro la demolizione delle opere già oggetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria.

Anche con riferimento a questo atto, i ricorrenti lamentano la mancata motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, ulteriore e diverso da quello al semplice ripristino della legalità, necessario in considerazione del lungo tempo intercorso dalla realizzazione dell’abuso e dell’inerzia della p.a.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in entrambi i giudizi deducendo, oltre all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per carenza di interesse in quanto l’istanza dai ricorrenti era carente dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, necessaria poiché l’area ricade nel perimetro del "Parco Nord Milano".

All’udienza del 16 dicembre 2010, i ricorsi sono stati ritenuti per la decisione.

I due ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione, per essere decisi con un’unica sentenza.

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito dei ricorsi che vanno dunque respinti.

Entrambi i provvedimenti impugnati sono adeguatamente motivati.

In particolare, il provvedimento con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria indica chiaramente le ragioni del diniego, legate al contrasto con il divieto di edificazione in elevazione previsto dagli artt. 4.2.8 e 6 delle n.t.a. del p.r.g., oltre che alle carenze documentali evidenziate (tra le quali assume rilievo dirimente la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica).

Nell’esercizio del potere di accertare la conformità o meno di un’opera abusiva, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione è unicamente chiamata a verificare il requisito della doppia conformità – e cioè che l’opera abusiva sia conforme non solo allo strumento urbanistico esistente al momento della domanda di sanatoria, ma anche a quello vigente al momento della realizzazione dell’opera – e non deve affatto motivare in merito alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico.

Va, poi, esclusa l’esistenza di una legittima aspettativa dei privati di poter mantenere le opere abusive realizzate: non vi è stata, difatti, una prolungata inerzia della p.a. nell’accertamento dell’abuso in quanto ben sei delle nove opere oggetto dei provvedimenti impugnati sono state accertate dall’amministrazione comunale in data 7.11.2008.

In ogni caso, è orientamento consolidato di questa Sezione che la vetustà dell’opera non escluda il potere di controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanisticoedilizia, perché l’esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza; ne consegue che l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr. fra le tante Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 giugno 2008, n. 2045).

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono, poi, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – anche se risalente nel tempo – senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1318).

Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune di Cinisello Balsamo, delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore



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