Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 13-02-2013, n. 7074 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la sentenza Impugnata il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall’accordo delle parti nei confronti di L.J., in relazione ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere detenuto illecitamente grammi 9,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; b) di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., a lui ascritto per essersi opposto con violenza al C.C. che procedevano al suo controllo, cagionando loro lesioni personali. Il giudice di merito ha inoltre disposto la confisca del danaro in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l’imputato che censura la disposta confisca della somma di danaro.

Si deduce, in sintesi, che all’imputato è stata concessa l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. La confisca, pertanto, è stata disposta ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1. Nel caso in esame, però, il danaro del quale era in possesso il L. non può essere ritenuto il prezzo del reato ovvero il profitto dello stesso, essendo stata contestata all’imputato la mera detenzione della sostanza stupefacente.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto si palesa illogica, essendo stato ricondotto il danaro ad una attività di spaccio posta in essere dall’imputato, che non ha formato oggetto di contestazione.

Egualmente illogico si palesa il riferimento alla condizione di disoccupazione dello stesso, non potendo trovare applicazione la presunzione di cui al citato art. 12 sexies.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. A seguito dell’estensione, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., il giudice, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., può disporla indipendentemente dall’accordo delle parti sul punto, fatta salva ovviamente l’ipotesi che le parti la abbiano espressamente esclusa.

Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, nel prevedere come obbligatoria la confisca del danaro o di altri beni di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza In relazione a determinate fattispecie criminose espressamente esclude da queste ultime l’ipotesi del fatto di lieve entità previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In tale ipotesi, pertanto, può essere disposta solo la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, con il conseguente obbligo di motivazione sul punto.

Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente osservato che la somma di danaro di cui era in possesso l’imputato non può essere ritenuta profitto dell’attività illecita da lui posta in essere, essendogli stato contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Si palesa inoltre inconferente il riferimento della motivazione della sentenza alla condizione di disoccupazione del L., dovendo necessariamente ricondursi tale argomentazione alla citata presunzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che, per quanto osservato, non trova applicazione nel caso in esame.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma in sequestro;

confisca che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro in sequestro; confisca che elimina.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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