Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Crema in data 20/04/2011 relativamente alla affermazione di colpevolezza di B.V. e S.P. in ordine ai reati di maltrattamenti (capi A e B), commessi in danno dei figli minori B.F.A., B.P. e S.I.. Secondo l’ipotesi accusatoria gli Imputati costringevano sistematicamente la figlia F.A. a chiedere l’elemosina nei pressi dei cimiteri e di alcuni supermercati, mentre gli altri due figli accompagnavano la madre nello svolgimento della medesima attività, picchiavano frequentemente i predetti figli minori anche mediante l’uso di una cintura o con corpi contundenti, picchiavano il figlio più piccolo quando faceva pipì a letto, impedivano ai figli maggiori di frequentare la scuola, cagionandone l’analfabetismo. La sentenza ha rigettato gli appelli degli imputati con i quali si contestava l’affermazione di colpevolezza e si chiedeva, in subordine, la riduzione della pena, mentre ha elevato quella inflitta dal giudice di primo grado al B. in accoglimento dell’appello del P.M. sul punto. E’ da precisare che il processo aveva ad oggetto anche un’imputazione di abusi sessuali a carico di tale Bu.Pe., che sarebbero stati commessi in danno della B.F., e un’analoga imputazione a carico della S.P. ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2. Gli imputati erano stati assolti da tali contestazioni dal giudice di primo grado e la Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto dal P.M. su tale punto.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, tramite, il difensore gli imputati che la denunciano per violazione di legge con due motivi di gravame.
2.1 Violazione degli art. 589 e 597 c.p.p..
Si deduce che il P.G. di udienza aveva rinunciato all’appello incidentale proposto dal pubblico ministero nei confronti del B., avendo chiesto la conferma della sentenza impugnata. La Corte territoriale, applicando al predetto imputato una pena maggiore di quella già inflittagli in primo grado ha, perciò, violato il divieto di reformatio in peius.
2.2 Violazione degli art. 194 e 195 c.p.p..
Si deduce che l’affermazione di colpevolezza è sostanzialmente fondata sulla deposizione dai testi de relato Z.S., Be.Ma. e Za.Ma., i quali, nel riferire dell’attività di accattonaggio della minore A., nonchè delle minacce ricevute dalla stessa dai genitori, fanno riferimento alle dichiarazioni rese loro da una terza persona rimasta ignota che avrebbe chiesto loro aiuto. Non risulta inoltre che sia stata esperita una procedura per ricercare l’informatore dei predetti testi, con la conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Osserva la Corte, in relazione al primo motivo di gravame, che la rinuncia all’impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, gravata da un appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena (Sez. 1, sentenza n. 4512 del 21/01/2011, Bonaiuto ed altri, rv. 249496;
massime precedenti conformi; n. 2529 del 1196 rv. 204577, n. 8005 del 1997 rv. 209085, n. 8204 del 1998 rv. 211360, n. 40433 del 2003 rv.
228437, n. 43363 del 2005, rv. 232454).
2.2 E’ altresì manifestamente infondato, oltre che inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., il secondo motivo di gravame.
I ricorrenti non hanno denunciato con i motivi di appello la violazione degli artt. 194 e 195 c.p.p., con la conseguente inammissibilità della doglianza sul punto in sede di legittimità.
Peraltro, i testi indicati dai ricorrenti sono indicati come testi de relato delle dichiarazioni rese dalla stessa F.A., mentre la affermazione di colpevolezza è anche fondata sulle dichiarazioni dirette della teste M.G.A., totalmente ignorate dai ricorrenti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, nonchè la preclusione per questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013
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