Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 11-02-2013, n. 6772 Fuga e mancato soccorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

M.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7.

Il giudicante di appello, riprendendo gli argomenti sviluppati dal primo giudice, evidenziava come le circostanze dell’incidente deponessero per la consapevolezza della condotta incriminata: lo stesso imputato, dopo l’occorso, era del resto ritornato indietro a bordo del proprio veicolo e aveva potuto apprezzare la presenza di un "capannello di persone" intorno al motociclista infortunato e ciò lo avrebbe dovuto indurre a fermarsi. Nè, per escludere la mancata prestazione di soccorso, poteva valere la presenza in loco di altre persone, nulla potendo escludere la necessità del soccorso, anche in ragione del fatto che il possesso del veicolo da parte dell’imputato poteva, in ipotesi, agevolare l’approntamento dei soccorsi.

Con il ricorso, articolato su diversi, ma connessi, motivi, si censura il giudizio di responsabilità, sostenendosi, con diversi argomenti di fatto, la insussistenza della consapevolezza in capo all’agente, sul rilevo che non risulterebbe nè accertata nè provata la circostanza che l’imputato si fosse reso conto dell’urto verificatosi.

Motivi della decisione

Le doglianze sono manifestamente infondate perchè si risolvono in una rinnovata valutazione dell’apprezzamento del compendio probatorio che i giudicanti, in modo convergente in primo e secondo grado, hanno sviluppato in modo logico e quindi incensurabile nella presente sede di legittimità.

In diritto è sufficiente ricordare che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 189 C.d.S., comma 6, che punisce l’utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l’omesso obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (ex pluribus, Sezione 4, 21 novembre 2007, Cortellazzi).

Mentre, con riferimento al reato di cui al successivo comma 7, che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi e di "prestare assistenza alle persone ferite" da parte dell’utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, è perimenti pacifico che per la punibilità è necessario e sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un "danno alle persone" e che queste "necessitino di assistenza" e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sezione 4, 5 novembre 2009, Bernardi).

La sentenza si è mossa nel rispetto di tali principi, avendo finanche evidenziato come l’imputato fosse tornato indietro sul luogo dell’incidente, ove aveva potuto apprezzare la presenza dell’infortunato, con ciò dimostrandosi la piena consapevolezza della condotta elusiva tenuta.

Mentre, con riferimento alla mancata prestazione del soccorso, esattamente è stata ritenuta non significativa la circostanza della presenza di "altri" sul luogo dell’incidente, giacchè il reato in questione ricorre quando la persona investita ha effettivo bisogno della assistenza dell’investitore sia per le condizioni nelle quali sia venuta a trovarsi in seguito all’incidente sia perchè l’assistenza occorrente non sia già stata approntata idoneamente da altri. La presenza di altre persone (una o più) non esime l’autore dell’incidente dal dovere dell’assistenza, se questa sia necessaria o anche soltanto utile. L’investitore resta dispensato da tale dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera efficace (cfr. Sezione 4, 3 maggio 1983, Delle Fabbrich):

circostanza che qui il giudicante ha motivatamente escluso.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013



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