Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12802 Annullabilità del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Z.T. convenne, davanti al tribunale di Udine, M. L., S.L., F.V., M.M. e la spa P.D.R. in persona del legale rappresentante proponendo, nei loro confronti, azione revocatoria in relazione ad un contratto di compravendita concluso fra i convenuti, pregiudizievole per le proprie ragioni creditorie; con la richiesta di declaratoria di inefficacia del detto contratto.

Il tribunale, con sentenza del 20.4,2004, accolse la domanda.

L’appello proposto dalla spa P.D.R., si concluse con sentenza del 28.3.2007, che confermò l’impugnata sentenza.

L’originaria appellante impugnò, quindi, la sentenza di appello per revocazione deducendo il "vistoso errore che il giudice di appello aveva mutuato dal giudice di primo grado nel non considerare che il reale rapporto sul bene riguardava la Z. ed il S. e non i F., posto che i secondi avevano già venduto il bene al S., prima del preliminare di vendita con la Z., la quale aveva sempre saputo di avere come interlocutore il S.".

La Corte d’Appello, con sentenza del 19.9.2009, dichiarò inammissibile la domanda di revocazione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria la spa P.D.R..

Resiste con controricorso Z.T..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia sui motivi del ricorso.

Il motivo è manifestamente infondato.

La ricorrente contesta alla Corte di merito il difetto di pronuncia sulla domanda proposta in sede di revocazione, che avrebbe avuto ad oggetto le circostanze: a) che il debitore della Z. era S. e non i F.; b) che il S. era persona benestante; c) che, quindi, non sussisteva il requisito oggettivo per la revoca ex art. 2901 c.c..

Ma una tale censura – a prescindere dalla sua fondatezza – avrebbe dovuta essere formulata con l’atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che i debitori della Z. fossero i coniugi F. e M.; diversamente, sul punto si è formato il giudicato implicito; come, peraltro, affermato dalla Corte di merito.

Nè la ricorrente denuncia di avere formulato una tale domanda con l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con la conseguente, eventuale omessa decisione sul punto da parte del Corte d’Appello che si doveva pronunciare sulla impugnazione della sentenza di primo grado relativa alla domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c.; nè riporta, in ricorso, il contenuto di una tale domanda avanzata con l’atto di appello; rilievi questi che depongono per l’inammissibilità delle relative censure sotto i profili della novità della domanda e del difetto del requisito dell’autosufficienza.

Peraltro, l’eventuale errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello in ordine alla revocazione proposta – sotto il profilo della mancata pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. – non sussiste neppure.

Nel contestare correttamente la consumazione del diritto all’impugnazione (pag. 12 della sentenza impugnata), infatti, la Corte di merito, in sede di revocazione, ha dato atto che i giudici di merito non erano incorsi in alcuna "svista o abbaglio dei sensi", ma avevano dato "pacificamente per scontato il ruolo avuto dal S. che sicuramente rende quel soggetto responsabile della danno patito dalla creditrice Z. ancorchè, formalmente, non sia stato parte del preliminare con la Z.".

Aggiungendo che il coinvolgimento del S. era stato decretato con la sua condanna solidale come operata dal tribunale e che "i F. dovevano essere evocati in giudizio quali parti formali del contratto di cui si chiedeva la declaratoria d’inefficacia".

Concludendo – e ciò è dirimente – che nella sentenza impugnata (per revocazione) questo aspetto (quello relativo alla posizione del S.) neppure è trattato, non "per una svista", ma "perchè si trattava di questione estranea al thema decidendum sottoposto al vaglio del secondo giudice di merito perchè quella circostanza non era oggetto dei motivi di appello nè principale (nella formulazione originaria) nè incidentale".

Le censure a tal fine proposte, quindi, anche sotto questo profilo sono destituite di fondamento.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D.L. 21 novembre 1933, n. 1578, artt. 57, 58, 59, 60, 61, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modifiche, e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

Tariffa degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, art. 5 (criteri generali per la liquidazione) Tabella A onorari giudiziali paragrafo 4^.

Il motivo è inammissibile.

La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (v. per tutte Cass. 4.7.2011 n. 14542); ciò che nella specie non sussiste.

La Corte di merito si è attenuta scrupolosamente al principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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