Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-02-2013, n. 6264

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M., già in custodia cautelare per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, nonchè per delitti- fine, quali rapina, e furto, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, datata 22/24.10.2012 del tribunale di Catania che, in sede di appello, confermava la pregressa ordinanza del gip del predetto tribunale di rigetto dell’istanza di costituzione della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione con quella degli arresti presso una comunità terapeutica ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89.

Le ragioni di doglianza sottolineano la disponibilità di una comunità terapeutica al di fuori della Sicilia, del contesto cioè in cui si è svolta la condotta delinquenziale del prevenuto, e censurano in generale la valutazione giudiziale in merito alla sussistenza delle eccezionali esigenze cautelari come tali ostative alla concessione degli arresti come richiesto.

Il ricorso non è fondato nella misura in cui contrappone al discorso giustificativo giudiziale, tutto calato nel concreto, con riferimento alla evidenziazione delle eccezionali esigenze cautelari, un discorso alternativo che non è in grado di evidenziare aporie ed illogicità manifeste in quel discorso. I giudici della cautela invero hanno fatto riferimento ad una serie di reati commessi dal prevenuto, già condannato in via definitiva,- rapine, furti in abitazione e quant’altro, nonchè alla reiterata violazione della misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, per sottolineare la particolare spregiudicatezza e pericolosità sociale del prevenuto.

A fronte della esposizione di un tale spaccato criminale, si ritiene appropriato, ai fini della decisione, il richiamo alla regola alla cui stregua la logicità e la plausibilità della motivazione del giudice di merito che rigetti l’istanza dell’imputato tossicodipendente di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura dove svolgere un programma di recupero, nel contesto valutativo sul piano della legittimità, non può essere depotenziato da un contrario ragionamento, al limite non illogico, ma non in grado di segnalare carenze manifeste sul piano della coerenza e della logicità del ragionamento contrario.

La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille/00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Deve disporsi altresì la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter dove il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille/00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013



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