T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 79 Concessione per nuove costruzioni modifiche e ristrutturazioni

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Svolgimento del processo
In data 5.3.2005, i signori L. e R.M. presentavano al Comune di Milano denuncia di inizio attività (DIA), per il recupero abitativo di un sottotetto nell’immobile in via Negrotto.
Con provvedimento del 22.3.2005, il Dirigente del Servizio Interventi Edilizi Maggiori dell’Amministrazione comunale diffidava dall’eseguire le opere di cui alla DIA, ritenendo l’intervento in contrasto con le novità normative introdotte dalla legge regionale n. 12/2005, in vigore dal 31.3.2005.
Contro tale diffida era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, affidato ad un solo motivo, vale a dire la violazione del DPR 380/2001 e l’eccesso di potere sotto svariati profili (errata valutazione dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti e sviamento, carente istruttoria, ingiustificata inoperosità, difetto di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà, pretestuosità e manifesta irragionevolezza).
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per la reiezione del gravame.
In esito all’udienza cautelare del 13.7.2005, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 1853/2005, ritenendosi sussistente il fumus del gravame.
Con successiva memoria del 15.11.2010, si costituiva in giudizio per gli esponenti un nuovo difensore, vale a dire l’avv. F. di Roma.
Alla pubblica udienza del 16.12.2010, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, reputa il Collegio che non debba essere accolta l’istanza di rinvio della trattazione del presente ricorso, avanzata dal difensore degli esponenti con nota del 10.12.2010.
Infatti, il ricorso RG 2278/2009 pendente davanti a questo Tribunale e del quale si chiede la riunione alla presente causa, non appare connesso all’attuale gravame, avendo ad oggetto il provvedimento comunale di diniego di proroga e di conseguente decadenza di un diverso titolo edilizio (permesso di costruire in luogo della DIA), ottenuto dai ricorrenti per interventi sul medesimo immobile di cui è causa, seppure previa presentazione di un progetto in parte diverso da quello di cui alla presente DIA.
Il ricorso RG 2278/2009 si caratterizza quindi, rispetto a quello attuale, per la mera identità delle parti, rimanendo però differenti sia il petitum sia la causa petendi, per cui un rinvio della presente controversia, ormai matura per la decisione, si porrebbe in evidente contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 della Costituzione), principio espressamente accolto nell’art. 2 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Nel contempo, deve respingersi l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa comunale, attesa la permanenza dell’interesse risarcitorio in capo agli esponenti, anche a prescindere dalla fondatezza nel merito dell’eventuale domanda di risarcimento, che comunque non è stata proposta in questa sede.
2. Nel merito, la questione portata all’attenzione del Collegio riguarda la corretta interpretazione delle novità normative in tema di recupero abitativo dei sottotetti, introdotte nella Regione Lombardia dalla legge regionale 12/2005, che ha sostituito la pregressa disciplina di cui alla legge regionale n. 15/1996 e successive modifiche.
Sul punto, il TAR di Milano aveva dapprima ritenuto (ed in tale senso era stata accolta la domanda cautelare nella presente causa), che la LR 12/2005 non avesse in realtà innovato il pregresso quadro regolatorio, per cui anche alla luce della legge da ultimo citata sarebbero stati consentiti recuperi dei sottotetti ad uso abitativo in deroga agli indici di edificabilità (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 590 del 6.3.2006, richiamata dalla difesa ricorrente).
Tale indirizzo interpretativo non è stato però condiviso dal giudice amministrativo d’appello, che in più occasioni ha invece affermato che la legge regionale 12/2005, nella sua originaria formulazione anteriore alle modifiche introdotte con LR 20/2005 (formulazione originaria applicabile alla presente fattispecie ratione temporis), non consente il recupero abitativo dei sottotetti in deroga agli indici o parametri urbanistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21.12.2006, n. 7770 e 22.3.2007, n. 1410, costituenti entrambi precedenti specifici ai quali si rinvia).
Ciò premesso e visto l’orientamento interpretativo consolidato del Consiglio di Stato, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, il presente gravame deve rigettarsi, essendo pacifico in fatto che l’intervento di cui alla DIA degli esponenti era in deroga agli indici di edificabilità e quindi in contrasto con la legge regionale 12/2005, prima delle modifiche di cui alla successiva legge regionale 20/2005.
3. Le spese possono essere compensate, atteso il mutato orientamento del Collegio in sede di merito rispetto alla fase cautelare, in conformità all’indirizzo interpretativo sulle questioni di diritto di cui è causa, assunto dal Consiglio di Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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