Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.C., imputato e già condannato con sentenza di primo grado in sede penale anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, XXXs.p.a. da determinasi in separata sede, con riconoscimento comunque di una provvisionale di Euro 400.000,00, ricorre avverso l’ordinanza 18/29.5.2012 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame della pregressa ordinanza dello stesso tribunale in data 17.4.2012, confermava il sequestro conservativo di denaro,quote societarie e di beni riferibili all’esclusiva disponibilità dell’imputato per un valore corrispondente alla provvisionale come sopra quantificata. Con unico motivo di ricorso la difesa dell’imputato, richiamandosi all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), segnala la carenza, anche in punto di motivazione, del periculum in mora, per essere a sua volta la parte civile debitrice e nei confronti della Oleodinamica s.a.s., di cui l’imputato è amministratore e socio accomandatario, della somma di Euro 254.200,00 s.s.a., oltre interessi e spese legali, giusto decreto ingiuntivo agli atti, con la conseguenza che, in forza della disposta restituzione, nel procedimento penale contro il ricorrente, a quest’ ultimo di denaro e titoli in precedenza sequestrati, per un valore di 450.000,00, sarebbe venuta meno l’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo delle pretese risarcitorie.
Il ricorso non merita accoglimento perchè infondato.
Questa stessa Sezione – Sez. 2, 26.1/23.2.2011, Grossi, Rv 249663 – ha già ritenuto che l’applicazione del sequestro conservativo presuppone un giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento del debitore (garanzie che manchino), sia per comportamenti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che si disperdano), atteso che il legislatore ha voluto coprire tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potrebbero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiettivo primario di garantire e proteggere comunque il credito (dell’erario e/o dei privati). Ne consegue che deve ritenersi ricorrere il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, laddove il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. Ne consegue che, quel pericolo deve ritenersi sussistente a fronte di un patrimonio incapiente del debitore in relazione alla somma dovuta al creditore ed in presenza di un comportamento del debitore volto alla dispersione della garanzia costituita dalle proprie disponibilità (Sez. 6 15.3/30.5.2012, Lombardi, Rv 252865).
I motivi di ricorso si concentrano, e solo, sull’eventuale arricchimento del patrimonio personale e dell’imputato in forza del credito vantato dall’accomandita nei confronti della parte civile ECO 4.
Ma è ben possibile contestare l’insussistenza delle situazioni di debito e di credito, peraltro disomogenei nel valore, tra i medesimi soggetti – il B. da un parte e la parte civile, la Eco 4 s.p.a. dall’altra – per vantare non il B., ma la Oleodinamica s.a.s., di cui il ricorrente è amministratore unico e socio accomandatario, un credito nei confronti della società, costituita parte civile. Ed il ricorrente nulla segnala sulle situazione patrimoniale della società di cui è amministratore, dalla quale sia possibile dedurre in che misura le somme ad essa dovute possano ripartirsi tra il socio accomandatario, i soci accomandanti e gli eventuali creditori verso la società in accomandita, all’esito della sola quale operazione sarebbe possibile realisticamente valutare, e di che entità, il patrimonio del imputato. Allo stato una tale operazione non risulta per nulla considerata dalla difesa del ricorrente. Si impone, di conseguenza, il rigetto del ricorso, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013
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