Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il colonnello A.M., premesso di avere inizialmente convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il Ministero della Difesa, P.A. e la s.p.a. Assitalia, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’investimento da tergo da lui subito ad opera del P., conducente di un autocampo, all’interno dell’aeroporto militare di (OMISSIS), riassunse il giudizio – che, all’esito di composite vicissitudini procedurali, era approdato presso questa corte regolatrice dopo che la corte di appello di Lecce lo aveva erroneamente dichiarato estinto nei confronti del Ministero, condannando il solo P. al risarcimento del danno biologico e morale nella misura di 4500,00 Euro – dinanzi alla medesima corte salentina.
Nel costituirsi, il Ministero della Difesa eccepì in limine il decorso della prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, vertendosi in tema di azione di danni conseguenti alla circolazione di veicoli.
La corte leccese rigettò l’eccezione, osservando che il fatto generatore del danno era previsto dalla legge come reato (quello di lesioni colpose, a prescrizione quinquennale), e specificando che, nella specie, nessun giudizio penale era mai stato instaurato, onde alcuna dichiarazione di improcedibilità per amnistia poteva dirsi in quella sede intervenuta.
Ne seguì la condanna solidale del Ministero e del P..
Il ricorso presentato dinanzi a questo giudice di legittimità dall’Avvocatura è infondato.
Esso, articolato in due motivi di doglianza, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., commi 2 e 3 anche in relazione all’art. 1306 c.c., violazione, peraltro, nel caso di specie del tutto impredicabile alla luce della più recente giurisprudenza di questa corte che, con la sentenza a sezioni unite del 18 novembre 2008, n. 27337, ha risolto un contrasto di giurisprudenza insorto in subiecta materia affermando il principio di diritto a mente del quale, "qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) purchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato".
Il collegio intende dare continuità a tale principio, che interamente condivide.
La sentenza della corte di appello di Lecce va pertanto integralmente confermata, e il ricorso dell’Avvocatura rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 9200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012
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