Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.1 Con sentenza del 14 ottobre 2011 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 8 marzo 2007 nei confronti di G.G., (imputato dei reati di violazione della legge urbanistica, edilizia e paesaggistica e del delitto di violazione dei sigilli aggravata), dichiarava non doversi procedere a carico del detto imputato in ordine alle contravvenzioni in quanto estinti i reati per prescrizione e rideterminava la pena, per il residuo reato di violazione dei sigilli, ferme le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, in mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con contestuale revoca dell’ordine di demolizione e di riduzione in pristino, confermando nel resto.
1.2 Propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale (art. 191 cod. proc. pen.) e con un secondo motivo, vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà, per avere il giudice distrettuale confermato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla base della documentazione fotografica e delle dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di P.G. che avevano effettuato i sopralluoghi, nulla argomentando in ordine alla attribuibilità del fatto all’imputato, ritenuto responsabile sia degli abusi edilizi (poi prescritti) che della violazione dei sigilli sol perchè proprietario dell’area sulla quale la costruzione era stata realizzata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondati i motivi a sostegno i quali – stante la comunanza dell’argomento – possono essere trattati congiuntamente. Va precisato che il G., per effetto della sentenza della Corte di Appello è oggi chiamato a rispondere unicamente del reato di violazione dei sigilli. Per quanto è dato leggere nella sentenza impugnata e nella sentenza del Tribunale che viene a tal proposito richiamata, la violazione di cui all’art. 349 cod. pen. risulta contestata come accertata il (OMISSIS): in dette date, infatti, come ricordato nella sentenza impugnata, il personale della Polizia Municipale di Piano di Sorrento (che aveva già verificato l’esistenza dei reati urbanistici e paesaggistici il (OMISSIS), sottoponendo la costruzione a sequestro preventivo), aveva accertato la violazione dei sigilli dopo che il G. era stato nominato custode (vds., su tale punto, pag. 3 della sentenza di 1 grado). Tanto precisato, con il ricorso la difesa in realtà rivolge le censure non già contro la decisione di condanna per il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. (sottolineandosi che nei motivi di appello, come ricordato nella sentenza impugnata, nessuna specifica censura era stata avanzata con riguardo alla intervenuta condanna per tale delitto), quanto, invece, contro la affermata responsabilità per i reati edilizi ed urbanistici, per i quali era poi intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione. Se così è le censure contenute nel ricorso sono eccentriche rispetto al thema decidendum, posto che l’unica statuizione di condanna riguarda un reato (la violazione dei sigilli) per il quale la condotta era stata correttamente contestata sulla base di dati inoppugnabili, peraltro avallati dalla ammissione dello stesso imputato (vds., ancora una volta, pag. 3 della sentenza del Tribunale). Conseguentemente la censura di omessa motivazione sulla richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – che avrebbe potuto avere un qualche significato solo in relazione alle contravvenzioni edilizie, ma non certo in relazione al reato di violazione dei sigilli ammesso dall’imputato – si profila palesemente infondata e, oltretutto, non riferibile al reato residuo oggetto del ricorso. Per queste stesse ragioni è altrettanto, se non ancora più marcatamente, infondato il motivo di ricorso riguardante il vizio di motivazione afferente alla conferma del giudizio di colpevolezza per il delitto di violazione dei sigilli. Nessuna attinenza con tale reato, infatti, può avere la asserita natura di reato "proprio" del reato urbanistico (in realtà considerato dalla giurisprudenza di questa Corte "a soggettività ristretta"), posto che la conferma della responsabilità del G. è derivata dalla qualità di custode conferita al G. – presente in loco in entrambi i controlli di P.G. dell'(OMISSIS) – in occasione della (ri)apposizione dei sigilli dopo le accertate violazioni constatate dalla P.G.. In questi termini non è dato nemmeno comprendere il senso delle censure relative alla inutilizzabilità probatoria in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare la responsabilità del G. (vds. pag. 5 del ricorso), in quanto correttamente la Corte si è rifatta ai due verbali di riapposizione dei sigilli ed alle due nomine di custode giudiziario del G., considerati dati documentali inoppugnabili e certamente utilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen..
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013
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