Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13036 Accertamento Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Il fallimento della società X Sas. di X Xe quello del socio accomandatario X, a mezzo dello stesso curatore, propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 207/04/09, depositata il 22 dicembre 2009, con la quale, rigettato l’appello dei medesimi contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione avverso quattro avvisi di accertamento relativamente all’Irpef ed all’Iva per gli anni 2000 – 2001, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che le prestazioni fornite dalla contribuente a favore della società francese Auction X S.A. erano soggette ad imposizione, non trattandosi di succursale o dipendenza di quella estera, mentre le fatture prodotte erano documenti vaghi, e le movimentazioni bancarie costituivano ricavi non contabilizzati, senza che l’X avesse fornito supporto probatorio a fronte della verifica svolta dalla Guardia di finanza. L’agenzia delle entrate si è solo costituita senza contro dedurre, mentre i ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che già la polizia tributaria stessa aveva verificato che la contribuente era una entità dipendente della casa madre estera, la quale, essendo soggetto sottoposto ad Iva nel Paese in cui aveva sede, non poteva essere sottoposta a tassazione attraverso la succursale sita in Italia.
Il motivo è infondato, in quanto la commissione di secondo grado ha rilevato, con giudizio di fatto, che la X Sas. non aveva alcun legame diretto con la Auction X (OMISSIS), ma era partecipata unicamente dai due soci M. e Ba., mentre invece quella estera era divenuta socio unico della società X Italiana srl., con sede in altro sito, e del tutto distinta dalla contribuente, col risultato perciò che l’eventuale incorporazione sarebbe rimasta solo ad un "inconferente livello progettuale", peraltro giusta persino la documentazione fornita dai contribuenti medesimi.
3. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano vizi di motivazione, giacchè le fatture denotavano l’effettuazione dei servizi attinenti solo al recupero dei costi.
La censura è inammissibile, per genericità e diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, posto che, sotto il primo profilo, non è stato riprodotto il contenuto delle sette fatture, nè il tratto del ricorso in appello con cui la doglianza sarebbe stata prospettata.
4. Il terzo motivo, inerente alla non imponibilità delle prestazioni con l’Iva, rimane assorbito.
5. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione di norme di legge, poichè il giudice di appello non considerava che le operazioni bancarie potevano consentire semmai l’emissione degli avvisi di accertamento, ma necessitavano di elementi di prova in sede contenziosa da parte dell’agenzia, senza inversione dell’onere della prova a carico dei contribuenti.
La censura non ha pregio, dal momento che, com’è noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità Sentenza n. 25365 del 05/12/2007, n. 14675 del 2006).
6. Col quinto motivo i ricorrenti deducono violazione di norma costituzionale, giacchè l’agenzia effettuava un prelievo fiscale aldilà della capacità contributiva dei contribuenti attraverso la presunzione posta con riferimento alle operazioni bancarie.
La doglianza non va condivisa, posto che la stessa Corte Cost. ha statuito che è infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, come nella specie. Infatti la norma si sottrae alla censura di violazione dell’art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi iuris tantum – suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi – non lesiva del principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile. Neppure è, infine, violato il principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme (V. anche Corte Cost. SENT. num. 0225 del 2005).
7. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche svolte dal giudice di appello, le doglianze dei contribuenti non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde aveste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.
8. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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