Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 03-05-2013, n. 19126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
B.F., B.M., D.R., A.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze in data 8 luglio 2011, con la quale in riforma della sentenza del Tribunale di Pisa del 16 febbraio 2010, appellata nell’interesse dell’imputata, ha assolto S.L. dal reato di cui all’art. 640 c.p. per non aver commesso il fatto.
A sostegno dell’impugnazione deduce:
a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Le parti civili ricorrenti censurano il giudizio di esonero dalla penale responsabilità della S., operato nonostante sia stata accertata la sussistenza di un comportamento pienamente integrante gli estremi della truffa, posto in essere dal di lei marito L.G., che, dietro la prospettazione di accesso a forme di investimento riservate a clienti privilegiati, con rendimenti particolarmente vantaggiosi, in realtà li aveva fatti sparire, utilizzando anche falsa documentazione bancaria.
I ricorrenti contestano poi la ritenuta mancanza di conoscenza delle attività del marito, da parte della S., evidenziando in questo giudizio l’omessa valutazione di rilevanti dati probatorii infatti al contrario la moglie sarebbe stata sempre consapevole dell’attività effettivamente svolta dal coniuge nel settore finanziario, dove non aveva ricoperto mai funzioni dirigenziali presso la XXX; ciononostante la S. aveva avallato nei confronti dei ricorrenti tale specifica circostanza, anche perchè, proprio in ragione dell’incarico predetto, sono stati instaurati i rapporti economici tra il L. e gli odierni ricorrenti.
Viene sottolineato, inoltre, che nell’atto d’appello la S. non ha contestato la circostanza che ella abbia provveduto a millantare il ruolo dirigenziale, in realtà inesistente, svolto dal marito. I ricorrenti hanno altresì sottolineato, come, erroneamente, la sentenza d’appello, abbia svilito la circostanza, contenuta nella sentenza di primo grado, relativa al fatto che gli investimenti cui sono stati indotti gli odierni ricorrenti, derivino dalla prospettazione del ruolo dirigenziale svolto dal L. all’interno della XXX, magnificato dalla S.. Viene sottolineato come tali circostanze siano state confermate, oltre che nelle deposizioni delle odierne parti civili, dai testi M. e O..
I ricorrenti censurano altresì la conclusione raggiunta dai giudici di appello, secondo i quali dalle emergenze processuali sarebbe risultato che il L. in realtà avrebbe ricoperto il ruolo di dirigente della XXX. Tale circostanza sarebbe invece stata esclusa dal teste Lu., mentre la dichiarazione contraria del m.llo P. sarebbe rimasta una mera affermazione labiale, priva di alcun riscontro, basata soltanto sul rinvenimento di moduli in bianco della XXX, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata nell’appartamento del L.. In sostanza, secondo le parti ricorrenti, i giudici d’appello, nel ribaltare le conclusioni del primo giudice, in ordine alla consapevolezza della moglie dell’effettiva assenza di un ruolo dirigenziale da parte del marito, all’interno dell’istituto di credito XXX, hanno pretermesso la valutazione della conoscenza di un dato di fatto (la qualità di dirigente), che sotto il profilo psicologico della sussistenza del concorso nel contestato reato di truffa appare assolutamente evidente.
2. I ricorrenti lamentano inoltre la erronea valutazione del comportamento ed dell’atteggiamento psicologico, operato dai giudici di secondo grado, rispetto al possibile coinvolgimento della sig.ra S. nella truffa. In realtà i ricorrenti sottolineano la presenza di elementi che dimostrano la piena consapevolezza del suo ruolo nella vicenda, perchè la S. aveva esperienza lavorativa, era titolare di conti correnti sui quali operava, teneva separato il suo capitale da quello del marito, secondo le sue stesse affermazioni.
L’inattendibilità delle persone offese, ritenuta nella sentenza di secondo grado, viene altresì censurata dalle parti ricorrenti con riferimento alla ritenuta improbabile evenienza che le decisioni in ordini agli investimenti siano state assunte durante le riunioni conviviali tra i coniugi L. – S. e le stesse parti offese. In realtà tali conclusioni poggerebbero su valutazioni apodittiche, personali e non rifletterebbero il quadro di radicata frequentazione ed assidua colleganza esistente tra i soggetti della presente vicenda, provato dalle dichiarazioni, tra l’altro, dei testi A. e B.F..
3. In realtà il percorso motivazionale dell’impugnato provvedimento sarebbe gravemente carente in considerazione della erronea valutazione della ritenuta mancata contestazione delle loro ragioni, immediatamente dopo la morte del sig. L.. In realtà le parti offese sottolineano la mancata valutazione della circostanza che le stesse erano rientrate in possesso pochi giorni prima della morte del L., della somma di 640.000,00 Euro e che solo dopo la sua morte iniziarono gli accertamenti da cui emerse completamente la gravità della situazione finanziaria. Contestano, altresì, che all’inizio non sia stata sollevata la questione del coinvolgimento della S. nella vicenda, circostanza che in realtà emergerebbe in modo documentale, e che in ogni caso, nell’atto di denuncia querela la loro posizione nei confronti della S. era precisata in modo evidente.
4.1 ricorrenti contestano inoltre la valutazione dei giudici d’appello della testimonianza resa dal teste Sg.Al., censurata pesantemente sotto il profilo dell’attendibilità, dal giudice di primo grado. In particolare sottolineano l’erronea ricostruzione del contenuto della deposizione del teste T., come riportata dalla Corte d’appello, il quale ha in realtà negato che in casa del L., nei giorni antecedenti il suo decesso, fosse presente persona diversa dalla moglie, ed ha contestato la circostanza delle insistenti richieste che sarebbero state rivolte al L. per fargli dare le esatte indicazioni dei luoghi dove custodiva il denaro.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. La Corte osserva che il ricorso relativo alla motivazione in ordine alla valutazione dei fatti operato dal giudice di secondo grado è fondato; il giudizio espresso, infatti, fa riferimento inizialmente all’incontestabile dato di fatto della sussistenza di un comportamento del L. idoneo ad integrare sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo il reato contestato.
Fermo questo approdo processuale la Corte d’appello deduce che, dalla circostanza che il L. non fosse un millantatore totale, in particolare per quanto concerne le sue entrature nel mondo politico- finanziario, la stessa S., nel momento in cui avallava le possibilità del marito di canalizzare gli investimenti verso soluzioni particolarmente favorevoli, non contribuiva a realizzare gli artifici e raggiri contestati, in quanto in realtà, il marito avrebbe goduto effettivamente di tale entrature nel mondo della finanza. Detto ciò la Corte di merito ritiene che non possa affermarsi con sicurezza che il L. non rivestisse, o non abbia rivestito la veste di dirigente della XXX. Tale conclusione appare palesemente contraddittoria. La qualifica di dirigente ha una precisa connotazione giuridica, che correttamente il teste Lu.
amico del L., esclude, mentre il maresciallo della finanza P. quando ha affermato il contrario, non ha fondato le sue affermazioni su dati di fatto non tanto inconfutabili, ma neppure appena indicativi. In realtà appare evidente come, anche in base alla documentazione sequestrata, il L., abbia si svolto una attività di "disbrigo pratiche", di consulenze, se sì vuole, come per l’AGIP, di lobbista, come l’ha definito il suo amico Lu., circostanza dunque che solo impropriamente e con una forzatura ed un travisamento terminologico può essere sovrapposta a quella di dirigente. Che poi questo equivoco possa essere riferito anche a chi ha diviso per anni una vita in comune, cioè alla S., appare veramente un accredito interpretativo che si scontra con la qualità della imputata, pur nella dedotta semplicità della sua figura, e che non può trovare giustificazione nell’attività svolta dal marito, che in realtà, proprio perchè tale attività era anche oggetto di fatturazioni, non poteva integrare un rapporto di lavoro dipendente seppur a livello dirigenziale. A poco vale il riferimento al contenuto degli articoli giornalistici, se non ad avvalorare l’esistenza di una "vox populi", che in realtà alla fine rafforza le dichiarazioni delle parti offese, e che non appare idonea a rendere sostenibile l’ipotesi del dubbio, sulla reale qualità dell’attività svolta dal marito, da parte della S.. D’altra parte non appare possibile svilire il tasso di consapevolezza della S., sull’attività svolta dal coniuge, se si considera che comunque è stata direttrice di un ufficio postale, che comunque ha ricevuto, anche se in rare occasioni, assegni di importi considerevoli, rilasciati dalle parti offese, che era titolare di un discreto dossier titoli, che lei stessa ha dichiarato di aver accompagnato il marito a Milano in occasione del deposito del denaro affidato dai B. al marito. A ciò deve aggiungersi, con riferimento a questo specifico episodio, che i due coniugi consegnarono ai B. una serie di distinte di versamento dalle quali risultava che le somme loro affidate erano state versate sul conto corrente XXX di Milano n. 16906/3, palesemente inesistente, come inesistenti sono risultate le ricevute relative all’acquisto di quote del fondo di investimento denominato "Fondo patrimoniale e immobiliare XXX" (v. pagg.4 e 5 sentenza di primo grado). E da questo apparente positivo investimento sono poi germinate ulteriore consegne di somme sempre apparentemente depositate su di un altro conto corrente (n. (OMISSIS) intestato a B.S. e B.E.). A questi investimenti si sono aggiunti corposi ulteriori investimenti dei coniugi A., e del D. sempre dimostrati come reali attraverso la produzione di falsa certificazione (v. sent. 1^ grado pag. 5,6). A questo punto ritiene la Corte che non appare importante trovare traccia di investimenti fatti dalla S., dalla stessa imputata ammessi e di cui pure c’è traccia nella sentenza di primo grado (v, pag. 8) ma, per quel che qui interessa, è necessario valorizzare gli elementi che attraverso la ricostruzione di un quadro di vita familiare protrattosi per decenni, faccia ritenere la prevenuta pienamente consapevole dell’attività, di fatto, svolta dal marito, ampiamente sottolineata dalle deposizioni testimoniali citate a pagg. 7 e 8 della sentenza di primo grado. Nè appaiono convincenti le perplessità sollevate dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza che in riunioni conviviali si parlasse anche di investimenti finanziari. La conclusione svolta dalla Corte d’appello è assolutamente apodittica, ed anzi contrasta con tanti elementi potenzialmente idonei, riportati nella sentenza di primo grado, e anche sopra ricordati, a ricomporre un quadro accusatorio tale da rendere attendibile le conclusioni del primo giudice di merito in ordine all’essenziale ruolo di supporto svolto dalla S. nel favorire una certa immagine del marito (presentato addirittura come ex senatore oltre che dirigente XXX; v. testimonianze O. e M. pagg. 9 sent. di primo grado). Nè paiono dirimenti, e non vengono considerate tali neppure dai giudici d’appello, le considerazioni in ordine al comportamento delle parti offese, nell’immediatezza della morte del L., L’avvenuta riconsegna della somma di oltre 620.000,00 Euro avvenuta pochi giorni prima della morte del L. appare giustificazione idonea a spiegare comportamenti venati dall’incertezza in ordine alla riconsegna delle ulteriori notevoli somme mancanti, e prescinde dunque da un accredito di buona fede verso la S.. Nè appare operazione corretta sotto il profilo dell’accertamento probatorio la parcellizzazione delle deposizioni dei testi d’accusa, e il depotenziamento di una ricostruzione accusatoria che ovviamente attribuisce ai due coniugi ruoli diversi, ma entrambi essenziali per la configurazione del quadro necessario a coinvolgere le parti offese nella (dis)avventura finanziaria.
3.Poichè il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia, nell’esame degli elementi a sua disposizione, fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^, 6 giugno 2002, Ragusa), deve affermarsi che nella concreta fattispecie il giudice di merito di secondo grado ha espresso un giudizio probatorio assolutamente incoerente in vari passaggi logici contenuti nella motivazione. Nel caso in esame, peraltro, deve trovare applicazione il seguente principio di diritto: secondo cui "La decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ne consegue che il giudice di appello, allorchè prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez. 2^, n. 15756 del 12 dicembre 2002, Contrada, dep. il 3 aprile 2003, Rv.
225564).
4. Per tale motivo la sentenza impugnata deve essere annullata, e fermi gli effetti penali, gli atti devono essere rinviati al giudice civile competente per valore in grado di appello. La S. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili B.F., B. M., D.R., delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5000,00 oltre I.V.A e C.P.A. e ancora alla rifusione in favore della parte civile A.A. delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e fermi gli effetti penali, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Condanna l’imputata ai pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore delle parti civili B.F., B.M., D. R., delle spese dalle stesse sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5000,00 oltre I.V.A e C.P.A. e ancora alla rifusione in favore della parte civile A. A. delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3500,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013




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