Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 10-1-2007, il Tribunale di Tivoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra D. G. e G.C.; affidava le figlie minori G. e G. alla madre, disciplinando la facoltà di visita del padre;
poneva a carico del D. assegno mensile di Euro 1033,00 per il mantenimento di ciascuna figlia; condannava lo stesso a corrispondere alla moglie assegno divorzile dell’importo di Euro 200,00, dalla domanda.
Il D. proponeva appello, chiedendo l’affidamento a sè delle figlie minori, in subordine l’affidamento condiviso di esse, in ulteriore subordine l’ampliamento delle sue frequentazioni; riduzione dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie e revoca di quello in favore della moglie. Costituitosi il contraddittorio, la G. chiedeva rigettarsi l’appello principale e, in via incidentale, chiedeva elevarsi l’assegno a suo favore; condannarsi il D. al contributo alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, per le figlie, nella misura del 70%;
modificarsi gli incontri tra le figlie e il padre. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 30-9/3/11/2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, modificava il regime di visita del padre e poneva le spese straordinarie per le figlie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Ricorre per cassazione il D..
Resiste con controricorso la G..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 155, 155 bis c.c., L. divorzio, art. 6, nonchè vizio di motivazione in ordine all’affidamento delle figlie minori. Con il secondo, violazione dell’art. 155 c.c., applicabile al divorzio, nonchè vizio di motivazione in ordine alle frequentazioni del padre con le figlie.
Con il terzo motivo, violazione dell’art. 155 quater c.c., L. divorzio, art. 6, nonchè vizio di motivazione, in ordine all’assegnazione della casa coniugale.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. divorzio, artt. 5 e 6, art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, in ordine all’assegno per la moglie.
Con il quinto, violazione dell’art. 155 e L. divorzio, art. 6, nonchè vizio di motivazione, in ordine al contributo al mantenimento delle figlie minori.
La L. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell’affidamento condiviso.
Già la scelta del termine è significativa, rispetto all’espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affidamento congiunto"; non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè.
E’ previsto l’affidamento monogenitoriale, che tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso: non a caro l’art. 155 bis c.c., richiede, per l’affidamento ad uno solo dei genitori, nell’interesse dei figli minori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l’affidamento condiviso.
Secondo orientamento consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. n. 16593 del 2008) il grave conflitto tra genitori, di per se solo, non è tale da escludere l’affidamento condiviso.
In contrasto con l’attuale disciplina e con la suindicata giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo giustifica l’affidamento esclusivo alla madre, sulla base della conflittualità tra i genitori. Richiama altresì le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado, che, come chiarisce il ricorrente ed emerge dagli atti, era stata effettuata tra la fine del 2003 e i primi mesi del 2004, sotto l’impero della normativa oggi abrogata, ed era volta ad individuare il genitore, cui era preferibile affidare il minore (in netto contrasto, come si diceva, con la nuova disciplina).
Il necessario riesame del regime dell’affidamento comporterà necessariamente quello dei rapporti e delle frequentazioni tra padre e figlie, e conseguentemente, dell’assegno a carico del padre per esse, nonchè del’assegnazione stessa della casa coniugale.
Quanto all’assegno per il coniuge, va precisato che è bensì vero che esso va commisurato alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, purtuttavia, in mancanza di prova, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale divario reddituale tra i coniugi (al riguardo, Cass. 2156/2010).
Ma proprio in relazione a tale divario reddituale la sentenza impugnata non fornisce motivazione adeguata, limitandosi ad affermare che redditi dei coniugi sono notevolmente diversi, essendo quello della moglie costituito dallo stipendio di pubblico funzionario.
Anche tale motivo appare dunque fondato.
Conclusivamente va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio, sulla base dei principi suindicati. Il giudice del rinvio pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
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