Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.P. e B.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 9 dicembre 2011, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Perugia del 12 ottobre 2009, con cui sono stati condannati in ordine ai reati di cui agli artt. 485 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e 11, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa.

A sostegno dell’impugnazione il N. deduce:

a) Violazione dell’art. 606, lett. b) per inosservanza della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione del reato.

Il N. lamenta la omessa declaratoria della prescrizione dei reati, già al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

b) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;

Il ricorrente censure le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine alla sussistenza dei reati contestati.

Il B.C. deduce:

a) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di cui all’art. 485 c.p. e mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 489 c.p..

Il ricorrente contesta la valutazione di concorso morale nel reato contestato, in base alle acquisizioni probatorie che in realtà avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell’estraneità del ricorrente.

In subordine sottolinea come, a tutto concedere, poteva essere ritenuta sussistente nei suoi confronti la fattispecie di cui all’art. 489 c.p..

b) Violazione dell’art. 606 lett. b) per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione al ritenuto concorso nel reato di cui all’art. 640 c.p..

Il ricorrente contesta che gli elementi probatori acquisiti, il trasporto del veicolo oggetto del falso contratto di finanziamento in Romania e l’essersi successivamente presentato presso la concessionaria per aiutare i titolari a recuperare il mezzo, dietro il mero rimborso delle spese, possano essere ritenuti idonei ad affermare la sua responsabilità.

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di cui al n. 11 dell’art. 61 c.p.. Violazione dell’art. 118 c.p..
Motivi della decisione

Osserva il collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati:

nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nei ricorsi e che peraltro erano già state proposte in appello, con il riferimento alle modalità di esecuzione della truffa, che correttamente è stata ritenuta perfezionata con il trasporto dell’auto in Romania, circostanza che rivestiva un elemento essenziale per il raggiungimento del profitto da parte dei ricorrenti.

Peraltro, per quanto riguarda i motivi di entrambi i ricorsi ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta – ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento -una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte". (Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli, 197748).

Il ricorso del N. è inoltre privo della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità;

Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648);

Per quanto riguarda il ricorso del B. si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti; le valutazioni del contenuto delle deposizioni testimoniale, la qualità del ruolo rivestito dal ricorrente nella vicenda, l’aiuto determinante nella esecuzione della truffa, il comportamento successivo, fanno ritenere il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di merito esente da censure logico giuridiche.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794);

Per quanto riguarda l’ultimo motivo di ricorso questo collegio ritiene di condividere quella parte della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che per la sussistenza dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, non è necessario che il rapporto di prestazione d’opera intercorra direttamente tra l’autore del fatto e il soggetto passivo, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il reato, anche usufruendo consapevolmente del ruolo rivestito dal concorrente nel reato, stante la sua natura oggettiva (v. Cass., sez. 1, 15 febbraio 1990, n. 5378). E non v’è dubbio che il N. abbia compiuto il reato in questione, avvalendosi, fraudolentemente del rapporto che aveva con il suo apparente dante causa, con conseguente sussistenza dell’aggravante contestata, ben conosciuta dal B.. Sotto questo profilo è sufficiente rilevare che la ricostruzione del fatto, come ragionevolmente operata dalla sentenza del Giudice di Appello, induce a ritenere sussistente sia il profilo soggettivo che il profilo oggettivo dei fatti, perchè sostanzialmente pacifica appare la circostanza che il B. intervenne in modo determinante per la consumazione della truffa attraverso il trasporto del mezzo all’estero e perchè il comportamento posto in essere dall’imputato appare del tutto incompatibile con la volontà di restituzione del bene senza ricavare alcun vantaggio. E ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 non è necessario che il rapporto di prestazione d’opera intercorra direttamente tra l’autore del fatto e il soggetto passivo del reato, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il fatto. (Sez. 2, n. 19572 del 20/04/2006 – dep. 07/06/2006, Padoan, Rv. 234192).

Ancore la giurisprudenza ha ribadito che la circostanza aggravante di abuso di relazioni di prestazione d’opera non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell’agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione, di cui era titolare in questo caso il complice (Sez. 2, n. 35353 del 17/09/2010 – dep. 30/09/2010, Alfani, Rv. 248547).

Queste conclusioni sono coerenti con il fatto che la nuova normativa introdotta con L. 7 febbraio 1990, n. 19, mentre ha escluso all’art. 3 (che sostituisce l’art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 c.p., comma 1, n. 2 e comma 2), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perchè doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1, u.c., che modifica l’art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità- vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell’agente – può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, n. 12211 del 01/07/1991 – dep. 29/11/1991, Sancakli ed altri, Rv. 189187), come è avvenuto nel caso di specie.

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità anche del ricorso del B. cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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