Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 21 novembre 2007 la s.p.a. Poste Italiane chiede, con quattro motivi, articolati in otto censure, la cassazione della sentenza pubblicata il 21 novembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado dichiarativa della nullità della clausola collettiva di risoluzione automatica del contratto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva, condannando la società a ripristinare il rapporto di lavoro con E.G., risolto per tale ragione e a pagargli la retribuzione, comprensiva di premio di produttività e indennità di funzione, dal collocamento a riposo.
L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.
Motivi della decisione
1 – Col primo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione dell’art. 1444 c.c. e dell’art. 1444 c.c., comma 2. Sostiene che, poichè il recesso posto in essere sulla base della previsione contrattuale collettiva in questione non è nullo, ma annullabile e quindi convalidarle, nel caso di specie sarebbe stato convalidato dal silenzio serbato dal lavoratore receduto per quasi tre anni.
Si rileva che il tema in parola non è stato esaminato dalla Corte territoriale, per cui la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase del giudizio di merito lo avrebbe posto all’attenzione del giudici. In mancanza di tale indicazione, il motivo è inammissibile per violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.
In ogni caso, la censura muove da un presupposto implicitamente ma chiaramente escluso dalla sentenza impugnata, vale a dire che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione automatica dello stesso al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici massimi da parte del lavoratore debba essere qualificato come licenziamento.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto tale atto come comunicazione di una mera notizia, quella della ritenuta estinzione del rapporto per effetto della norma dell’accordo integrativo del contratto collettivo applicato al rapporto.
Il motivo è pertanto comunque inammissibile.
2 – Col secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1372 c.c. e in vizio di motivazione in proposito, in quanto il lavoratore sarebbe rimasto silente per quasi tre anni senza mai espresso una volontà contraria alla cessazione del rapporto.
Anche in questo caso, manca ogni indicazione che la questione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e ribadita nel grado di appello; le conseguenze sono quelle già indicate.
In ogni caso, il quesito di diritto formulato in conclusione del motivo difetta di quel riferimento alla fattispecie concreta che la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario mentre manca del tutto la sintesi dei fatti dai quali desumere il vizio di motivazione della sentenza (cfr. al riguardo, recentemente, Cass. S.U. 12 giugno 2012 n. 9513).
Il motivo appare pertanto inammissibile.
3 – Col terzo motivo di ricorso, la società deduce la violazione degli artt. 1223 e 1225 c.c., artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 79 del C.C.N.L. nonchè il vizio di motivazione.
Nonostante la rubrica, il motivo sviluppa una miscellanea di argomenti, ma formula unicamente un quesito di diritto (e non una sintesi dei fatti dai quali dovrebbe desumersi il vizio di motivazione, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.), il quale delimita l’ambito della censura al solo tema della pretesa mancata offerta delle prestazioni da parte del lavoratore, al quale pertanto non spetterebbe alcun risarcimento, in base alla disciplina della mora credendi.
In proposito si rileva che la genericità ed astrattezza del quesito rispecchia la genericità del motivo sul punto, in quanto la società nel contestare che la lettera con la quale E. aveva impugnato il collocamento a riposo contenesse una esplicita offerta della prestazione lavorativa, omette di specificare in contenuto di tale lettera, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.
Anche il motivo in esame è pertanto inammissibile.
4 – Con l’ultimo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 67 e 68 C.C.N.L. e il vizio di motivazione al riguardo, laddove la Corte territoriale ha incluso il premio di produttività e l’indennità di funzione nella retribuzione, sulla quale è parametrato il risarcimento danni.
Premesso che nel nostro Ordinamento non vige un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, per cui occorre verificare nelle discipline, legali o contrattuali, di ogni singolo istituto la sua attitudine ad essere ricondotto ad una tale nozione, la società afferma che gli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 1994 escluderebbero tale esito.
Quesito: "Voglia… affermare il principio di diritto con riferimento alla computabilità nelle somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, di emolumenti rientranti per volontà dei contraenti collettivi tra le voci di retribuzione variabile".
Anche tale motivo è inammissibile:
a) perchè, alla stregua delle regole più sopra enunciate (necessario riferimento del quesito di diritto al fatto da valutare e necessaria indicazione della sintesi dei fatti da cui emergerebbe il vizio di motivazione), il quesito di diritto è astratto e difetta una sintesi degli elementi di fatto da cui dovrebbe desumersi l’omissione, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione;
b) perchè, essendo il motivo fondato sul contratto collettivo, non indica se copia integrale dello stesso (Cass. S.U. n. 20075/10) sia stata prodotta in questa sede, anche attraverso la produzione dei fascicoli di parte, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
c) perchè la ricorrente contesta genericamente, senza neppure riprodurre il contenuto dell’art. 68 del C.C.N.L., l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui l’indennità di funzione e il premio di produzione vanno incluse nella retribuzione su cui è commisurato il danno, trattandosi di elementi che i lavoratori avrebbero potuto percepire ove fossero stati mantenuti in servizio nelle mansioni loro proprie.
Concludendo, per le ragioni indicate il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%) IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
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