Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-07-2012, n. 12947 Licenziamento per causa di malattia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 29.10.2009, veniva rigettato il gravame proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento inflitto, con lettera del 20.2.2006, a G.S., per superamento del periodo di comporto in relazione ad assenze per malattia di ventiquattro mesi, stabilito dall’art. 40 CCNL di settore, ed ordinato la reintegrazione della predetta, con le conseguenze di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori. Rilevava la Corte del merito che il dissenso tra le parti non riguardava l’interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive in tema di assenze per malattia, ma l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 40, comma 3 in tema di aspettativa e che il detto comma andasse letto in collegamento con il successivo, nel senso che era consentito al dipendente malato, una volta terminato il comporto, di ottenere l’aspettativa, rinviando in tal modo la verifica dell’impossibilità strutturale di rendere la prestazione. Peraltro, avendo la G. esaurito il comporto, la società aveva accolto la domanda di aspettativa presentata tempestivamente, sebbene con decorrenza successiva al superamento del periodo di comporto, e la lettera di risoluzione era stata consegnata alla lavoratrice soltanto a marzo 2006, dopo più di un mese dalla riammissione in servizio del 6 febbraio e della successiva fruizione di giorni maturati per ferie.

Secondo la Corte del merito, la disposizione del comma 4 non poteva essere interpretata nel senso della possibilità di risoluzione del rapporto, una volta terminata l’aspettativa, indipendentemente dalla verifica delle condizioni psicofisiche della lavoratrice ed in ogni caso la risoluzione era stata intempestiva.

Per la cassazione di tal decisione ricorre la società, con tre motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso, la G., che espone ulteriormente in memoria le proprie tesi difensive.
Motivi della decisione

Coni il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 del c.c.n.l., per il personale non dirigente di Poste Italiane, allegato D), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la concessione di un periodo di aspettativa alla lavoratrice non può assumere il significato implicito di rinunzia del datore alla facoltà di recesso e che, in ogni caso, neanche è condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la società, con il comportamento successivo, aveva dimostrato di soprassedere rispetto alla volontà solutoria del rapporto, essendo ragionevole uno spatium deliberandi.

La valutazione del ritardo nell’irrogazione del licenziamento avrebbe dovuto condursi, secondo la ricorrente, con criteri di minor rigore, anche per la complessità e dimensioni della struttura aziendale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. e l’errata interpretazione dell’art. 40 c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando l’erroneità dell’assunto secondo cui era necessaria, per intimare il licenziamento, la verifica del perdurare della situazione morbosa e richiama al riguardo la pronunzia della S. C. n. 17780/2005, che sancisce che il dato dell’assenza dal lavoro ha valenza puramente oggettiva, onde il superamento del limite di tollerabilità dell’assenza è condizione sufficiente di legittimità del recesso.

Con il terzo motivo, si duole la società della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla tardività della richiesta di aspettativa, riferita a periodo con decorrenza posteriore all’esaurimento del periodo temporale del comporto.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, mentre nel licenziamento disciplinare vi è l’esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all’incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi", che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative (cfr., ex plurimis,: Cass. 28 marzo 2011 n. 7035 ed in precedenza Cass. 25 novembre 2010 n. 23920; Cass. 23 gennaio 2008 n. 1438).

Orbene, il giudice d’appello, con una motivazione congrua, priva di salti logici e facendo corretta applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, ha ritenuto che il ritardo nella risoluzione del rapporto non aveva giustificazione alcuna in relazione alle modalità che avevano accompagnato il licenziamento. Nè per andare in contrario avviso può addursi una errata interpretazione dell’art. 40 della contrattazione collettiva, che è stato letto, oltre che alla stregua dell’art. 1362 c.c., anche del successivo art. 1363 c.c., che prescrive che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Ed infatti, una interpretazione incentrata sul complesso delle clausole e rispettosa del fondamentale canone di buona fede accredita l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice d’appello, che ha ritenuto che il susseguirsi di un periodo lungo di aspettativa e della fruizione di ferie non godute, consentita senza alcuna opposizione della società, dimostra che il ritardo nel licenziamento era privo di giusta causa, dal momento che il prolungamento del periodo di comporto di dodici mesi, come ha puntualmente osservato la sentenza, non poteva che significare un ulteriore accertamento sulla entità della malattia al fine di accertare la compatibilità delle condizioni di salute del dipendente con l’esercizio – anche in ragione di un repechage – di una attività lavorativa utile per l’azienda, con una consequenziale e logica ricaduta anche in termini di valutazione del giudice di merito sulla tempestività del licenziamento e del suo giustificato motivo.

Le considerazioni sinora svolte portano all’assorbimento di ogni ulteriore doglianza di cui al ricorso della società.

Alla soccombenza della società consegue la sua condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3000,000 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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