Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-07-2012, n. 12941 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda, proposta da Z.M. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 3 novembre 1999, stipulato fra lavoratrice e la società convenuta in primo grado;

2. per la cassazione di tale sentenza Z.M. ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;

3. la lavoratrice è stata assunta con un contratto a termine protrattosi dal 13 novembre 1999 al 30 dicembre 1999; il suddetto contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

4. alla base della decisione della Corte territoriale è la ritenuta fondatezza dell’eccezione, proposta da Poste Italiane, dell’avvenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso; secondo la sentenza impugnata doveva ritenersi dimostrata la sussistenza degli estremi della risoluzione del rapporto per mutuo consenso essendo trascorsi circa cinque anni tra la cessazione del rapporto e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;

5. con il primo motivo di ricorso tale statuizione è stata censurata ed è stata dedotta la violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, e dell’art. 2697 cod. civ.; ad avviso della ricorrente il tempo trascorso tra la cessazione del rapporto e la messa in mora del datore di lavoro non è idoneo a configurare la risoluzione del rapporto; grava inoltre sulla parte che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la sussistenza di una volontà chiara e certa delle parti di porre fine al rapporto;

6. il ricorso è fondato;

7. secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. (ordin.) 4 agosto 2011 n. 16932; Cass. 24 giugno 2008 n. 17150), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; è stato altresì coerentemente precisato (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057) che nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso; con la stessa sentenza questa Corte ha altresì osservato che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex art. 1418 c.c. e ex art. 1419 c.c., comma 2, di natura imprescrittibile;

8. la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i suddetti principi avendo attribuito valore decisivo unicamente alla notevole ampiezza dell’intervallo temporale (cinque anni circa) intercorso fra la cessazione del rapporto e l’iniziativa giudiziaria finalizzata all’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto; in particolare la Corte territoriale ha omesso di accertare se sussistevano, nel caso di specie, altre circostanze idonee a far emergere la sussistenza di una chiara e certa comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

9. in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso devono dichiararsi assorbiti gli altri due motivi, con i quali è stata invocata la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omesso esame dei profili dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in esame;

10. la sentenza deve essere in definitiva cassata in relazione al motivo accolto e rinviata ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà applicando i principi sopra indicati; lo stesso giudice provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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