Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10.11.2011 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Rilevava il Tribunale che il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 aveva depenalizzato le precedenti violazioni, riqualificandole in illeciti amministrativi, tranne il solo trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI. 2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Verona, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 con riferimento al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Assume che l’interpretazione data dal Tribunale non può essere condivisa.

Il D.Lgs. n. 205 del 2010 ha depenalizzato l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4 essendo state le vecchie sanzioni inerenti il formulario di trasporti di rifiuti sostituite dalla nuova normativa in materia di SISTRI (che sostituisce il formulario).

L’inosservanza dell’obbligo della scheda Sistri è sanzionato dall’art. 260 bis che sostituisce le sanzioni previste dall’art. 258.

Il D.M. 21 dicembre 2010 ha, però, rinviato la piena operatività del sistema Sistri, con conseguente rinvio delle sanzioni penali.

Peraltro il D.L. n. 138 del 2011, art. 6 ha differito il termine di operatività della Sistri, differenziandolo secondo i diversi soggetti cui si riferisce.

Aderendo alla tesi del Tribunale vi sarebbe un vuoto sanzionatolo in relazione al trasporto di rifiuti.

Nè è consentito applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 258 che presuppone la piena operatività della Sistri.

Deve ritenersi, quindi, ancora operante il precedente sistema sanzionatorio fino all’entrata in vigore della SISTRI.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato sia pure con le precisazioni di seguito indicate.

2. L’art. 260 bis introdotto con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 36 al comma 7 prevede che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa e che si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. in caso di rifiuti pericolosi".

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4 (come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 35) che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare per chi, nella predisposizione dei certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso)- nè dall’art. 260 bis del medesimo D.Lgs. (come introdotto dal D.Lgs. 205 del 2010, art. 36), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda SISTRIf)".

3. La questione della depenalizzazione non è però rilevante nella fattispecie in esame.

Il Tribunale, nel dichiarare n.d.p., non si è avveduto che all’imputato risultava contestato l’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 cit. D.Lgs. per aver effettuato, in assenza di autorizzazione, lo smaltimento incontrollato di rifiuti non pericolosi con codice CER diverso da quello indicato nel formulario di trasporto. E lo smaltimento incontrollato di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento a ventiseimila Euro.

4. La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Nel frattempo però è maturata la prescrizione; essendo stato il reato commesso in data (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione di anni cinque è maturato il 20.6.2012.

Va emessa, quindi, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1 immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Non ricorrono, poi, certamente le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p..

Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere resistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi Incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013
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