Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12912 Decreto ingiuntivo Giudice istruttore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con sentenza in data 1-29 giugno 2005 il Giudice di Pace di Casoli respinse l’opposizione proposta dall’Azienda Agricola De Cinque Giuseppe al decreto ingiuntivo per Euro 2.018,07 intimato dalla Ditta Di Cencio Domenico sulla base di una fattura che l’opponente assumeva avere già pagato.

2- Con sentenza in data 1-13 novembre 2006 il Tribunale di Lanciano rigettò il gravame della soccombente.

Il Tribunale osservò per quanto interessa: l’appellante aveva sostenuto di avere pagato la fattura, ma il D.C. aveva disconosciuto la firma di quietanza e il De.Ci. non aveva chiesto la verifica della scrittura, rinunciando ad avvalersene; le ulteriori risultanze istruttorie non consentivano di ritenere effettuato il pagamento.

3- Avverso la suddetta sentenza l’Azienda De Cinque ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La Ditta Di Cencio non ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione

1- L’unico motivo adduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 174 c.p.c., comma 2 e art. 284 quinquies c.p.c. (rectius: art. 281), per essere stata la decisione deliberata da giudice diverso da quello che ha istruito la causa e dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni.

Parte ricorrente assume che, precisate le conclusioni avanti all’originario giudice istruttore, costui aveva trattenuto la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, ma che poi, a causa dell’elezione del medesimo a componente togato del CSM con conseguente sospensione dal ruolo, la causa era stata assegnata ad altro giudice, che l’aveva decisa senza riportarla sul ruolo in modo da rispettare il principio di immutabilità del giudice e di consentire alle parti il contraddittorio circa la sostituzione ed eventuali incompatibilità del nuovo giudice.

2- La censura è fondata in linea di principio, ma non è idonea a determinare la nullità della sentenza impugnata. Giova premettere che la stessa ricorrente afferma che la sostituzione del giudice è consentita nel caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio e che nella specie sussisteva la prima ipotesi. Però essa assume – a ragione – che il giudice designato avrebbe dovuto riportare la causa sul ruolo per consentire alle parti di precisare avanti a lui le conclusioni.

Tuttavia questa stessa sezione (Cass. Sez. 3^, n. 7622 del 2010) ha già avuto modo di affermare che l’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Del resto è orientamento giurisprudenziale pacifico (confronta, per tutte, Cass. n. 1029 del 2012; Cass. n. 3024 del 2011; Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 4435 del 2008) che l’art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

A tale conclusione inducono i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo che informano il nostro ordinamento in virtù dell’art. 11 Cost..

3- Nella specie nulla è stato addotto per dimostrare che la parte abbia subito effettivo e concreto pregiudizio, per cui viene a mancare il necessario interesse processuale.

4- Pertanto il ricorso va rigettato. Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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