Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12885 Esercizio delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 25.01.1999 il sig. A.S. chiedeva al Pretore di Terni di condannare la sig.ra Z. G. al ripristino della sbarra di chiusura posta a monte della strada privata di proprietà della sig.ra Z. e al confine con la sua proprietà, deducendo:

che egli era titolare di un servitù di passaggio su tale strada per poter accedere al suo fondo, che il 20 giugno 1991 tra le parti era intervenuto un accordo transattivo, ai sensi del quale esse concordavano, tra le altre cose, di ripristinare la predetta sbarra, la cui chiusura sarebbe stata assicurata da un unico lucchetto con le relative chiavi in possesso di entrambe;

che nel mese di (OMISSIS) tale sbarra veniva bloccata in posizione di apertura, una prima volta con la sola eliminazione del "perno" necessario alla sua chiusura e, una seconda volta, dopo un breve intervallo di dieci giorni in cui era stata richiusa in seguito ad una lettera dell’avvocato dell’ A., anche con la sostituzione del lucchetto, senza che all’attore venisse consegnata copia delle nuove chiavi.

1.1. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale di Terni, succeduto al Pretore a seguito della soppressione dell’ufficio pretorile, con sentenza dell’agosto del 2002 rigettava la domanda dell’attore, ritenendo che l’accordo transattivo intercorso tra le parti conferisse a quest’ultimo solo una servitù di passaggio sul fondo della convenuta, non anche un diritto alla chiusura dello stesso fondo.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ A. davanti alla Corte d’Appello di Perugia. Si costituiva in giudizio la Z., chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza dell’8 novembre 2005 la Corte perugina rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’ A..

Resiste con controricorso la Z..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e/o dell’art. 1372 c.c., deducendo sostanzialmente che la Corte d’Appello, nel ritenere che l’accordo transattivo conferisse all’ A. il solo diritto di servitù, avrebbe violato la lettera del contratto, da cui invece risultava chiaramente che la chiusura della sbarra era per la Z. un obbligo e non una facoltà, violando altresì, nel riconoscere alla stessa la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali, il principio di cui all’art. 1372 c.c..

1.1. Il motivo è inammissibile.

In esso si assume come oggetto della censura la premessa posta dalla Corte d’Appello in via preliminare nell’esegesi dell’accordo transattivo stipulato dalle parti in via conciliativa davanti al c.t.u. nella precedente controversia possessoria. Tale premessa è quella enunciata dalla sentenza impugnata a partire dalla seconda metà della pagina otto alla prima metà della pagina nove. In essa la Corte territoriale, dopo avere enunciato che punto decisivo ai fini della soluzione della controversia era se il detto accordo prevedesse o meno l’obbligo di tenere chiusa la sbarra (o barra), perviene, dopo l’esame della clausola, alla conclusione che l’interpretazione letterale da un risultato ambiguo, perchè si presta ad avvalorare sia la tesi negativa circa l’esistenza dell’obbligo, sia quella positiva e, quindi, sostiene che "decisiva appare perciò l’indagine sulla comune volontà delle parti, comunque prevalente sul senso letterale della clausola contrattuale".

Ebbene, l’illustrazione del motivo pretende di censurare la sentenza impugnata, là dove, raggiunta la conclusione della non decisività dell’esegesi letterale, è passata all’indagine ermeneutica ulteriore, senza farsi carico della motivazione con cui la Corte territoriale è pervenuta al convincimento della insufficienza della esegesi letterale.

Tale motivazione è chiaramente espressa nelle proposizioni che iniziano nel quintultimo rigo della pagina otto e terminano con il decimo rigo della pagina successiva.

Nessuna critica al ragionamento svolto dalla Corte perugina in parte qua si svolge da parte del ricorrente, che pretende di liberarsi di esso senza spiegare perchè esso sarebbe sbagliato, cioè perchè non sarebbe vera l’affermazione di quella Corte circa il carattere ambiguo delle espressioni usate e, quindi, circa la possibilità sia di intenderle come impositive di un obbligo sia di intenderle come prevedenti una facoltà.

Alla pagina tredici del ricorso, dopo che si sono riportate alcune decisioni di questa Corte sui caratteri dell’interpretazione letterale, si asserisce apoditticamente che "contrariamente a quanto stabilito nella stessa sentenza impugnata la posizione della barra di chiusura e la previsione della sua chiusura non sono una facoltà della Sig.ra Z. ma un suo specifico obbligo contrattuale".

Manca, dunque, qualsiasi attività argomentativa del perchè la conclusione dell’ambiguità sarebbe errata. Sarebbe stato necessario spiegare perchè le espressioni linguistiche usate dalle parti, viceversa, non erano ambigue, ma univoche a favore dell’esegesi sostenuta dalla ricorrente.

Il motivo di ricorso si risolve, dunque, in un motivo apparente, perchè non esprime la necessaria attività argomentativa critica che il ricorrente in cassazione, come qualsiasi impugnate deve svolgere, perchè la sua doglianza abbia dignità di motivo di impugnazione.

In buona sostanza, il preteso motivo si è risolto in un mero invito a questa Corte a verificare se la motivazione sull’ambiguità sia corretta in iure oppure no.

Ma se il motivo di ricorso per cassazione fosse enunciabile in siffatto modo, sarebbe sufficiente che il ricorrente lo articolasse nella mera richiesta immotivata alla Corte di verificare se la sentenza abbia commesso un certo error iuris e non invece con un1 argomentata spiegazione delle ragione per cui tale error sarebbe stato commesso.

Nella specie il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perchè l’affermazione di ambiguità della previsione contrattale contrastasse con la corretta applicazione dell’art. 1362 c.c. e, quindi, doveva spiegare perchè l’ambiguità non vi fosse per come argomentato dalla Corte o, nel caso si fosse voluto sostenere il carattere apodittico o apparente di tale argomentazione, perchè esso fosse configurabile.

Il motivo è, pertanto inammissibile alla stregua del principio di diritto consolidato secondo cui "Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4" (così, ex multis, Cass. n. 359 del 2005).

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 1345 c.c. per avere fatto riferimento espresso, nell’interpretazione del contratto, anche ai comportamenti delle parti antecedenti alla conclusione dello stesso, il che sarebbe vietato, secondo il ricorrente, dall’art. 1362 c.c., che "non parla mai di comportamenti antecedenti, ma solo di quelli posteriori alla conclusione del contratto", e dall’art. 1345 c.c., in forza del quale i motivi delle parti rilevano solo quando illeciti e comuni ad entrambe.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato, perchè contrario alla corretta lettura dell’art. 1362 c.c. (emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, anche risalente: si vedano Cass. n. 3419 del 1968;

n. 130 del 1983; 5283 del 1983; 1260 del 1984; e, si badi, secondo il criterio per cui in claris non fit intepretatio. Invero, il paradigma dell’art. 1362 c.c., comma 2 palesemente – e secondo un criterio perfettamente giustificato sul piano della logica generale – comprende fra i comportamenti valutabili quelli anteriori alla conclusione del contratto, sia perchè lo sottende l’espressione "comportamento complessivo", sia perchè lo conferma, del tutto superfluamente, l’espressa precisazione che si deve valutare anche il comportamento successivo, il che evidenzia che sono compresi sia quello inerente la conclusione del contratto sia quello antecedente.

Riguardo a questo il problema è solo quello di distinguere fra i comportamenti che abbiano un qualche collegamento con la conclusione successiva del contratto e con la vicenda in esso confluita, da quelli che o per la loro oggettività o per la loro risalenza nel tempo non abbiano quel collegamento (per una applicazione in quest’ultimo senso si veda Cass. n. 1526 del 1965, che si occupò di un caso in cui veniva in rilievo un "elemento valutativo, peraltro inconferente per la interpretazione della volontà negoziale che aveva presieduto alla conclusione del contratto, in quanto desunto da un’attività negoziale distinta ed autonoma, oltre che remota, e non configurabile perciò quale comportamento delle parti anteriore alla conclusione del contratto tale dovendo considerarsi il comportamento delle parti che sia in rapporto diretto, se non immediato, con la stipulazione del contratto da interpretare").

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

3.1. In tale motivo pur assumendosi di voler criticare la motivazione con cui la Corte di merito, sulla base del criterio esegetico gradato rispetto a quello letterale, è pervenuta alla conclusione che le parti non si fossero reciprocamente obbligate a tenere chiusa la sbarra, in realtà nella prima parte si torna a prospettare sostanzialmente che l’esegesi letterale avrebbe dovuto essere opposta e, quindi, non si svolge un’attività di enunciazione di critica alla ricostruzione della quaestio facti, bensì si prospetta che la fattispecie meritava solo l’esegesi letterale e che essa avrebbe dovuto essere quella preferita dal ricorrente. In tal modo si svolge una censura in iure e non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Non solo: l’argomento svolto, cioè che non si capirebbe il senso della pattuizione di apporre una sbarra con lucchetto e consegna di chiavi ad entrambi, conclusa fra il proprietario del fondo servente ed il titolare di una servitù di passaggio, se non lo si intendesse nel senso che ci si voglia obbligare a tenerla chiusa, è sul piano logico giuridico privo di pregio, perchè l’assunzione di un obbligo si potrebbe giustificare solo a carico del titolare della servitù ed a favore del proprietario, il quale in tal modo eviterebbe che il peso della servitù si sostanzi nella possibilità di un accesso da parte di terzi, mentre non si potrebbe giustificare ex adverso a carico dello stesso proprietario, che in tal modo si vedrebbe imposto un peso del tutto estraneo a quanto necessario per il godimento della servitù.

Semmai, in presenza di una situazione di apertura della sbarra dovuta al proprietario, il titolare della servitù potrebbe dolersi che tale situazione si risolva in ostacoli al suo esercizio a causa di comportamenti di terzi e, quindi, invocare che la sbarra venga tenuta chiusa, proprio per impedire detti comportamenti.

Ma proprio tale rilievo evidenzia che la scrittura avrebbe dovuto parlar chiaro per stabilire quello che invoca il ricorrente.

3.2, Nella seconda parte il motivo critica la sentenza impugnata con riguardo all’ampia argomentazione con cui è pervenuta all’esegesi della scrittura sulla base di un’analitica considerazione di vari elementi desunti dal comportamento delle parti, ma lo fa in modo del tutto generico ed apodittico, senza cioè farsi carico di confutare argomentatamente le precise notazioni della sentenza impugnata.

Ora, è principio consolidato che "Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo" (Cass. n. 4741 del 2005, ex multis). Inoltre, nuovamente viene in rilievo il principio già richiamato sul necessario doversi ricollegare il motivo di ricorso per cassazione alla motivazione della sentenza impugnata e, quindi, sul dovere esso svolgere la sua critica.

4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 1 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
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