Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 06-06-2013, n. 24792 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Milano confermò la sentenza emessa il 22.6.2006 dal tribunale di Monza, che aveva dichiarato L.G.S.A. colpevole del reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 609 quater c.p., u.c., per avere in due occasioni compiuto atti sessuali con D.G.A.O., minore degli anni 10, perchè all’interno della propria auto dopo avere denudato se stesso e il minore, lo aveva preso in braccio e toccato lascivamente il sedere e i genitali, e con le attenuanti generiche prevalenti lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile, con una provvisionale di Euro 30.000,00, L’imputato, a mezzo dell’avv. L. L., propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e mancata applicazione dell’art. 190 c.p.p.. Osserva che doveva essere disposta la riaudizione del minore, a seguito della deposizione della sorella dell’imputato. Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che l’imputato non avesse diritto al mezzo istruttorie.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta credibilità del minore. Lamenta in particolare che è mancata una necessaria ed accurata indagine psicologica sulla attendibilità in senso onnicomprensivo, essendosi la sentenza impugnata limitata a frasi meramente assertive ed apodittiche.

Inoltre la sentenza deduce la sincerità del racconto anche dalle modalità di disvelamento progressivo senza valutare il rischio di dinamiche di assecondamento, sebbene abbia affermato che il racconto è emerso nei suoi contorni definiti solo a seguito delle insistenti domande della madre.

Erroneamente poi è stato stabilito un nesso di derivazione certo tra la sintomatologia e le pretese condotte abusanti.

3) mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 609 quater, comma 4.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per quanto concerne la richiesta di rinnovazione dibattimentale al fine di procedere alla nuova audizione del minore, essa era stata avanzata per il motivo che nel corso della istruttoria dibattimentale, ed in particolare a seguito della deposizione della sorella dell’imputato, sarebbero emersi elementi contrastanti con le dichiarazioni a suo tempo rese dal minore nell’incidente probatorio, in relazione agli abusi che sarebbero stati commessi nell’auto del L.G. parcheggiata sotto la casa della sorella il (OMISSIS) 2003. La richiesta era quindi espressamente volta ad ottenere chiarimenti dalla persona offesa in ordine alla dinamica dei fatti del (OMISSIS).

La corte d’appello ha rigettato la richiesta per il motivo che "le complete garanzie di contraddittorio e difesa assicurate nell’espletamento dell’incidente probatorio, la cui utilizzabilità in giudizio è prevista dall’art. 403 c.p.p. e art. 431 c.p.p., lett. d), comportano l’assenza di ogni diritto nelle parti, che vi abbiano partecipato, di esigere la ripetizione, in sede dibattimentale, delle attività compiute in sede di incidente probatorio". La corte ha poi rilevato (richiamando la sent. della Sez. 3^, 6.11.2002, n. 514/2003, Panaccione, m. 223355) che nel caso in cui sia stato disposto l’incidente probatorio ai sensi dell’art. 398 c.p.p., comma 5 bis per reati sessuali commessi in danno di minori di anni sedici, deve essere escluso il diritto delle parti che vi abbiano partecipato alla ripetizione in dibattimento delle attività di istruzione probatoria espletate in tale sede, per ovvie esigenze sia di tempestività e connessa genuinità della prova, sia di salvaguardia della integrità psicologica del teste, evitandogli la rivisitazione di esperienze traumatiche subite.

La corte d’appello, quindi, non è entrata nel merito della rilevanza e necessità di procedere alla riassunzione del mezzo istruttorio, ma ha in sostanza superato il tema proposto dalla difesa sulla base di una presunta "assenza di ogni diritto" in capo alla parte di chiedere la ripetizione di attività istruttorie già espletate in sede di incidente probatorio.

Questa affermazione però non tiene conto di quanto disposto dall’art. 190 bis c.p.p., il quale, a certe condizioni ("l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze"), consente di ripetere l’esame del minore che sia già stato sentito nelle forme dell’incidente probatorio quando si procede per taluni reati, fra i quali quello oggetto del presente giudizio.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di affermare che "Ai fini della valutazione dell’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante l’assunzione della testimonianza di una minore vittima d’abusi sessuali già sentito in dibattimento o in sede d’incidente probatorio, è necessario che nell’atto d’appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l’esame ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p., non essendo sufficiente evidenziare genericamente l’utilità di assumerne la testimonianza" (Sez. 3^, 3.4.2008, n. 19728, Ranzini, m. 240041).

Ciò significa che è possibile per la parte che vi abbia interesse chiedere e ottenere la rinnovazione del mezzo istruttorio a condizione che siano precisate le circostanze sulle quali il teste sia chiamato a riferire e l’esame sia necessario sulla base di specifiche esigenze.

La sentenza impugnata ha omesso di esaminare la presenza di queste condizioni ma ha rigettato l’istanza per la ragione che la parte non avrebbe alcun diritto in proposito, e quindi con una motivazione incongruente rispetto alla norma processuale. In sostanza, l’istanza è stata respinta con una motivazione meramente apparente.

Per quanto concerne il giudizio di credibilità del minore persona offesa, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato (v. Sez. 3^, 5.5.2010, n. 29612, R., m. 247740, in motivazione) che "le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorchè la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o, come nel caso di specie, infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l’ambiente scolastico, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà. Ed infatti – ancorchè non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza (Cass., sez. 3^, 6 maggio – 8 luglio 2008, n. 27742) – si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa (Cass., sez. 3^, 3 luglio 1997, Ruggeri)". La medesima sentenza ha quindi precisato che "in altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale – proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l’incidenza in concreto – presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonchè, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., sez. 3^, 4 ottobre 2007, Bagalà)".

La complessità di tale giudizio, che involve conoscenze di discipline diverse da quelle strettamente giuridiche, richiede, specie se si tratti di soggetto di tenera età, un’accurata indagine psicologica del minore volta ad escludere la ricorrenza di eventuali condizionamenti interni ed esterni che possano compromettere la genuinità della sua deposizione.

In particolare, la giurisprudenza ha più volte affermato che "La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell’attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali:

l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna" (Sez. 3^, 3.7.1997, n. 8962, Ruggeri, m. 208447).

Si è quindi ritenuto che "quando la capacità a testimoniare e l’attendibilità del bambino non sia stata accertata attraverso una perizia o quando questa non sia stata svolta col rispetto di protocolli generalmente riconosciuti ed approvati dalle rispettive comunità scientifiche, allora la valutazione sulle dette capacità ed attendibilità deve necessariamente fondarsi su altri oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro ed è onere del giudice dare di ciò adeguata e puntuale motivazione" (Sez. 3^, 2.10.2012, n. 1234/2013, M., m. 254464, in motivazione).

Nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta la presenza di perizie mediche o psicologiche, o di pareri o testimonianze qualificate che supportino un giudizio di "credibilità in senso onnicomprensivo", così come richiesto in tema di valutazione della testimonianza del minore.

Nè sul punto la sentenza impugnata offre una adeguata e puntuale motivazione, in quanto in realtà non tocca il problema della credibilità del bambino, ma si sofferma sul solo aspetto della ritenuta intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni. In altre parole, la sentenza di merito ritiene credibile il minore in quanto sono attendibili le sue dichiarazioni, ma non antepone o accompagna il giudizio di attendibilità con una più ampia valutazione di credibilità del minore.

Secondo la giurisprudenza, invece, "solo un siffatto esame complessivo, una volta accertata la capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può consentire di escludere l’intervento di fattori inquinanti idonei ad inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità" (Sez. 3^, 5.5.2010, n. 29612, R., m. 247740, in motivazione; Sez. 3^, 7.11.2006, n. 5003/2007, Miloti, m. 235649).

In realtà la sentenza impugnata contiene un qualche accenno sulla presunta mancanza di possibili interventi e condizionamenti esterni, in grado di inficiare la credibilità del minore. In particolare, la corte d’appello afferma che "l’attenta lettura del verbale di incidente probatorio non lascia spazi a dubbi di sorta nè consente di ravvisare interventi esterni da parte della madre o del suo compagno tali da renderlo viziato"; che "l’età del minore non è nemmeno quella di un bambino così piccolo da consentire l’influenza di condizionamenti esterni quali film, programmi televisivi, informazioni varie, conflitti parentali o simili avendo egli ampiamente superato la prima età scolare ed essendo pertanto in grado di inquadrare i fatti reali, di non confonderli con quelli immaginari, di ricordarli, e anche di rimuovere il ricordo, salvo riprenderlo di fronte a domande specifiche"; che l’età ancora infantile e la semplicità del linguaggio "costituiscono sintomo di sicura assenza nel racconto di influenze esterne e di etero suggestione" e di fenomeni di autosuggestione.

Esattamente, però, il ricorrente lamenta che si tratta di affermazioni meramente assertive ed apodittiche, con le quali vengono riconosciuti nella vittima tratti che in astratto potrebbero connotare un minore infradecenne, senza che la tenuta di un siffatto convincimento sia stata convalidata da congruenti ed accurate indagini, o comunque da specifiche e concrete considerazioni, sulla personalità del minore e sul suo contesto familiare di riferimento.

Secondo la giurisprudenza, invero, "c’è sì la astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di rendere una testimonianza utile e precisa; ma resta ferma l’esigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione (Sez. 3^, 5.5.2010, n. 29612, R., cit.).

Inoltre, giustamente il ricorrente lamenta che la motivazione è carente anche nella parte in cui afferma l’attendibilità delle dichiarazioni del minore. La sentenza impugnata invero deduce l’attendibilità del racconto anche dalle modalità di disvelamento progressive degli abusi subiti da parte del minore, il quale aveva "dapprima omesso di riferire alcunchè e, solo dopo il secondo episodio ha raccontato alcuni particolari, approfondendo poi il racconto nei giorni successivi a seguito delle insistenti domande della madre che lo rassicurava". La motivazione però non tiene conto di quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza sulle speciali cautele che devono essere osservate nella valutazione delle dichiarazioni di un minore in casi come questo, specialmente quando chi raccolga le sue confidenze sia un genitore essendo più alto il rischio dell’instaurarsi di dinamiche di assecondamento che inducano il minore a raccontare quanto si attende l’interrogante. Nella specie la sentenza impugnata afferma appunto che il racconto del minore era emerso nei suoi contorni definitivi solo a seguito "delle insistenti domande della madre", circostanza questa che il giudice, dopo averla accertata, avrebbe dovuto approfondire e valutare, al fine di escludere che la spontaneità fosse stata all’origine compromessa dall’atteggiamento insistente della madre.

La sentenza impugnata, inoltre, sembra stabilire un nesso di derivazione certo ed automatico tra la sintomatologia manifestata dal minore e le condotte abusanti dell’imputato. Secondo la corte d’appello, invero, "la verità del racconto della parte lesa trova ancora riscontro nella sintomatologia presentatasi subito dopo gli abusi subiti quale lo stato di ansia generalizzata, manifestatasi col pianto e con la ricerca del rifugio nelle braccia della madre allorchè egli era stato riaccompagnato a casa dall’imputato la sera del (OMISSIS), che costituiscono tipici "indicatori di abuso", secondo la letteratura scientifica e l’esperienza giudiziaria".

A parte l’assertività e l’apoditticità anche di questa affermazione – che non indica le fonti scientifiche di riferimento e che non tiene conto che, secondo la giurisprudenza, i criteri scientifici cui occorre fare riferimento sono, se non necessariamente quelli indicati dalla c.d. Carta di Noto, comunque quelli contenuti in protocolli generalmente accettati dalla relativa comunità scientifica – deve osservarsi che, sul punto specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha plurime volte affermato il principio che "In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell’abuso e che quest’ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell’interpretazione, concludere per la certezza dell’evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l’oggetto della prova in criterio di inferenza. (Fattispecie nella quale la prova indiziaria dei presunti abusi in danno di minori risultava costituita, oltre che dalle dichiarazioni dei genitori, da due certificati medici di equivoca interpretazione quanto alle potenziali tracce degli abusi o perchè compatibili con una patologia congenita ovvero perchè non necessariamente riferibili adatti di natura sessuale)" (Sez. 3^, 18.9.2007, n. 37147, Scancarello, m. 237555).

La motivazione della sentenza impugnata è infine erronea anche nella parte in cui respinge la richiesta di riconoscimento della attenuante del fatto lieve per la ragione che "non solo i fatti si sono svolti con modalità insistenti ed aggressive ma anche che l’appellante si è approfittato di una situazione di difficoltà della famiglia della parte lesa, presentandosi come persona attenta e premurosa e come figura di riferimento per il minore, salvo tradire poi la fiducia ricevuta". Si tratta di una valutazione che non corrisponde ai criteri costantemente affermati dalla giurisprudenza, nel senso che l’attenuante in esame è applicabile quando, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, ossia quando il fatto abbia avuto minore lesività, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico tutelato costituito dalla libertà sessuale della vittima ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 15.6.2010, n. 27272, P., m. 247931; Sez. 3^, 11.5.2011, n. 23093, D, m. 250682; Sez. 3^, 7.11.2006, n. 5002/2007, Mangiapane, m. 235648;

Sez. 3^, 19.12.2006, n. 1057/2007, Sala, m. 236024).

Nella specie la corte d’appello ha fatto riferimento alle modalità insistenti ed aggressive che avrebbero connotato la condotta, ma ha omesso di esaminare l’entità della compromissione della libertà sessuale e del danno arrecato al minore. Esattamente il ricorrente lamenta che i giudici hanno omesso di tenere conto delle deposizioni dei sanitari (dalle quali non sarebbero emersi elementi comprovanti, sul piano psichico o fisico, gravi lesioni della sfera sessuale del minore) e del fatto che i genitori non hanno sentito l’esigenza di sottoporre il bambino ad eventuali terapie di recupero, ossia di circostanze che avrebbero potuto influire sulla valutazione in esame.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Milano.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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