Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-07-2012, n. 13230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 novembre 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con quattro motivi, articolati in otto censure, la cassazione della sentenza pubblicata il 16 novembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado relativamente all’accertamento della nullità della clausola collettiva di risoluzione automatica del contratto di lavoro di B.G. – e degli altri litisconsorti in epigrafe indicati (salvo Bi.Al.) – al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la condanna della società a pagare a questi ultimi determinate somme a titolo di risarcimento danni in misura equivalente alla retribuzione perduta dalla data di notifica del ricorso introduttivo contenente l’offerta della prestazione lavorativa al compimento da parte di ciascuno dei lavoratori del 65 anno di età. In accoglimento dell’appello dei lavoratori, la Corte territoriale ha aggiunto rivalutazione e interesse agli importi liquidati in primo grado, mentre in accogliemmo dell’appello incidentale della società ha respinto, per quanto qui interessa le domande risarcitorie di Bi.Al., in ragione del fatto che al momento della notifica del relativo ricorso introduttivo, questi aveva già compiuto il 65 anno di età.

Gli intimati resistono alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale, con un unico articolato motivo.

La società ha notificato regolare controricorso per difendersi dal ricorso incidentale.

Infine, la società ha depositato una comparsa di costituzione di un nuovo difensore (Anna Teresa Laurora), alla quale ha peraltro rilasciato una procura speciale apposta a margine della comparsa medesima.

Senonchè, va in proposito rilevato che, prima della possibile applicazione della modifica all’art. 83 c.p.c., comma 3 introdotta con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a) (e pertanto con riguardo ai giudizi istaurati dopo l’entrata in vigore di tale legge:

art. 58, comma 1 della stessa), nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 13537/06 o Cass. n. 23816/10).

Condividendo il collegio tale consolidato orientamento, non è pertanto possibile tenere conto della nomina del nuovo difensore.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale e incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. in quanto diretti nei confronti della medesima sentenza.

1 – Col primo motivo del ricorso principale la società lamenta la violazione dell’art. 1444 c.c. e dell’art. 1444 c.c., comma 2.

Al riguardo, sostiene che, poichè il recesso posto in essere sulla base della previsione contrattuale collettiva in questione non è nullo, ma annullabile e quindi convalidarle, nel caso di specie esso sarebbe stato tacitamente convalidato, in ragione del silenzio serbato dai lavoratori per molti anni dopo la cessazione del rapporto.

Il tema in parola non è stato esaminato dalla Corte territoriale, per cui la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase del giudizio di merito lo avrebbe posto all’attenzione del giudici. In mancanza della quale indicazione, il motivo è inammissibile per violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.

In ogni caso, si rileva che la censura muove da un presupposto implicitamente ma chiaramente escluso dalla sentenza impugnata, vale a dire che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione automatica dello stesso al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici massimi da parte del lavoratore debba essere qualificato come licenziamento.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto tale atto come comunicazione di una mera notizia, quella della ritenuta estinzione del rapporto per effetto della norma dell’accordo integrativo del contratto collettivo applicato al rapporto.

Il motivo è pertanto comunque inammissibile.

2 – Col secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1372 c.c. e il vizio di motivazione in proposito, in quanto i lavoratori sarebbero rimasti silente per quasi tre anni senza mai esprimere una volontà contraria alla cessazione del rapporto.

Anche in questo caso, manca ogni indicazione che la questione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e ribadita nel grado di appello; le conseguenze sono quelle già indicate.

In ogni caso il quesito di diritto formulato in conclusione del motivo difetta di quel riferimento alla fattispecie concreta che la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario, mentre manca del tutto la sintesi dei fatti dai quali desumere il vizio di motivazione della sentenza (cfr, al riguardo, recentemente, Cass. S.U. 12 giugno 2012 n. 9513).

Il motivo appare pertanto inammissibile.

3 – Col terzo motivo di ricorso, la società deduce la violazione degli artt. 1223 e 1225 c.c. artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 79 del C.C.N.L. nonchè il vizio di motivazione.

Nonostante la rubrica, il motivo sviluppa una miscellanea di argomenti e formula un quesito di diritto unicamente dei seguenti termini, che ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. delimitano l’ambito della censura: "Voglia codesta… Corte… dire se sussiste il diritto al risarcimento del danno in presenza di una condotta del lavoratore incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni".

Il quesito allude al fatto (che non specifica come sia stato realizzato; da cui già si evidenzia una ragione di inammissibilità del motivo) che i ricorrenti incidentali non avrebbero mai posto le proprie energie a disposizione del datore di lavoro, per cui non sarebbe dovuto loro alcun risarcimento, alla stregua della disciplina del codice civile sulla mora credendi.

In ogni caso, la Corte territoriale ha valutato che i ricorsi originari contenessero implicitamente ma in maniera chiara, a norma dell’art. 1217 c.c., l’offerta della prestazione lavorativa e questa valutazione di fatto dei giudici di merito viene contestata dalla società unicamente in via di principio, senza specifico riferimento all’effettivo contenuto dei suddetti ricorsi.

4 – Con l’ultimo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 67 e 68 C.C.N.L. e il vizio di motivazione al riguardo, laddove la Corte territoriale ha incluso il premio di produttività e l’indennità di funzione nella retribuzione, su cui è parametrato il risarcimento danni.

Premesso che nel nostro Ordinamento non vige un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, per cui occorre verificare nelle discipline, legali o contrattuali, di ogni singolo istituto la sua attitudine ad essere ricondotto ad una tale nozione, la società afferma che gli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 1994 escluderebbero tale esito.

Quesito: "Voglia …affermare il principio di diritto con riferimento alla computabilità nelle somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, di emolumenti rientranti per volontà dei contraenti collettivi tra le voci di retribuzione variabile".

Anche tale motivo è inammissibile:

a) perchè, alla stregua delle regole più sopra enunciate (necessario riferimento del quesito di diritto al fatto da valutare e necessaria indicazione della sintesi dei fatti da cui emergerebbe il vizio di motivazione), il quesito di diritto è astratto e inoltre difetta una sintesi degli elementi di fatto da cui dovrebbe desumersi l’omissione, l’insufficienza o la contradditorietà della motivazione;

b) perchè, essendo il motivo fondato sul contratto collettivo, non indica se copia integrale dello stesso (Cass. S.U. n. 20075/10) sia stata prodotta in questa sede, anche attraverso la produzione dei fascicoli di parte, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

c) perchè contesta genericamente, senza neppure riprodurre il contenuto dell’art. 68 del C.C.N.L., l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui l’indennità di funzione e il premio di produzione vanno incluse nella retribuzione su cui è commisurato il danno, trattandosi di elementi che i lavoratori avrebbero potuto percepire ove fossero stati mantenuti in servizio nelle mansioni loro proprie.

Col ricorso incidentale viene denunciata la violazione della L. n. 108 del 1990, art. 4 art. 2118 c.c. in connessione con art. 81 C.C.N.L. Poste del 1994 nonchè il vizio di motivazione. In proposito i ricorrenti incidentali sostengono che il risarcimento danno non andava limitato al compimento da parte loro del 65 anno di età, in quanto a ciò non consegue la risoluzione automatica del rapporto di lavoro, per la cui realizzazione è necessario un atto di recesso, nella specie mancante.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti rilevato che "nessuno degli appellanti ha mai avanzato domanda di essere trattenuto in servizio oltre il 65 anno di età", desumendo anche da ciò l’infondatezza della domanda per il periodo successivo al compimento del 65 anno di età.

Tale autonoma ratio decidendi non viene in alcun modo investita dalle censure del ricorso incidentale, che pertanto va respinto.

Concludendo, riuniti i ricorsi, vanno entrambi respinti, con conseguente integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *